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Perdita Di Chance — Anno 2022

Altri anni per Perdita Di Chance

Provvedimenti

Tassazione e risarcimento per perdita di chance: il Fisco perde
Un'Azienda Sanitaria ha versato una somma a un dirigente medico a seguito di un accordo transattivo. Il datore di lavoro non aveva attivato gli obiettivi per conseguire la retribuzione di risultato. Il Fisco ha richiesto il pagamento dell'Irpef sull'intero importo, qualificandolo come compenso da lavoro dipendente. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato imponibile solo il cinquanta per cento della somma. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per ottenere la tassazione integrale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Fisco. La Suprema Corte ha ribadito che il risarcimento per perdita di chance professionale non possiede natura reddituale. L'indennizzo ristora un danno emergente e non un mancato guadagno. L'importo non costituisce reddito imponibile.
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Tassazione risarcimento perdita di chance: somme non imponibili
Alcuni dirigenti medici hanno percepito somme a titolo risarcitorio dall'Azienda Sanitaria Locale in esecuzione di un accordo transattivo, a causa della mancata attivazione dei sistemi contrattuali previsti per la retribuzione di risultato. L'Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento per sottoporre a IRPEF tali importi, sostenendo la loro natura di reddito da lavoro dipendente. I contribuenti hanno impugnato gli atti impositivi, ottenendo l'annullamento in sede di appello tributario. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della pretesa erariale, escludendo la tassazione risarcimento perdita di chance. I giudici hanno chiarito che il ristoro della lesione alla professionalità costituisce danno emergente e non sostituisce redditi imponibili non percepiti.
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Risarcimento per perdita di chance: il fisco perde, niente tasse
Diversi dirigenti medici hanno citato in giudizio l'Azienda Sanitaria per la mancata attivazione dei percorsi di valutazione della retribuzione di risultato. Il giudice del lavoro ha accertato la colpa dell'ente, stabilendo una lesione della loro professionalità. In seguito, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che riconosceva ai medici una somma indennitaria. L'Agenzia delle Entrate ha però tassato tali importi applicando l'IRPEF sul reddito da lavoro dipendente. La Corte di Cassazione ha annullato la pretesa fiscale, accogliendo il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che il risarcimento per perdita di chance ristora un danno emergente e non sostituisce uno stipendio perso. Di conseguenza, queste somme non costituiscono reddito imponibile e non subiscono alcuna trattenuta fiscale.
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Perdita di chance: nessun fisco sul risarcimento
L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a un dirigente medico per tassare l'importo percepito da un'Azienda Sanitaria in seguito a un accordo transattivo. Il contenzioso originario riguardava la mancata attivazione del sistema di valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato. Il Fisco riteneva la somma un reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF, qualificandola come lucro cessante. I giudici tributari di merito hanno respinto le pretese fiscali. La Corte di Cassazione ha confermato l'esenzione fiscale dell'indennizzo. La Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento per perdita di chance ha natura di danno emergente e reintegra la lesione della capacità professionale. Pertanto, la somma non sostituisce alcun reddito effettivo e non sconta alcuna imposta.
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Risarcimento per perdita di chance: il Fisco perde la tassa
Un dirigente medico ha stipulato un accordo transattivo con l'azienda sanitaria per chiudere una vertenza di lavoro. L'ente ospedaliero non aveva attivato il sistema di valutazione per la retribuzione di risultato, impedendo al dipendente di accrescere la propria professionalità. Il Fisco ha richiesto il pagamento dell'IRPEF sulle somme riconosciute, qualificandole come reddito da lavoro dipendente. Il lavoratore ha impugnato l'atto impositivo. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della pretesa tributaria, ribadendo che il risarcimento per perdita di chance risarcisce un danno emergente e non un mancato guadagno. Di conseguenza, le somme incassate per riparare la perdita di opportunità professionale non sono soggette a tassazione.
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Tassazione perdita di chance: il risarcimento non è reddito
L'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione l'indennità erogata da un'Azienda Sanitaria a un Dirigente Medico a seguito di un accordo transattivo. Il datore di lavoro pubblico non aveva attivato il meccanismo degli obiettivi incentivanti, impedendo al dipendente di ottenere la retribuzione di risultato e di maturare progressi professionali. Il Fisco riteneva la somma un reddito da lavoro dipendente da tassare integralmente, mentre i giudici di merito ne avevano tassato la metà. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la tassazione perdita di chance non opera in questo caso. L'indennizzo ristora infatti un danno emergente, consistente nella lesione dell'occasione attuale di sviluppo lavorativo. Di conseguenza, l'intero importo percepito dal professionista non costituisce reddito e resta del tutto esente da imposte.
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Tassazione risarcimento perdita di chance: il Fisco perde
L'Agenzia delle Entrate ha preteso il pagamento dell'IRPEF su una somma ottenuta da un dirigente medico a seguito di un accordo transattivo con l'azienda sanitaria datrice di lavoro. L'ente sanitario non aveva attivato i meccanismi contrattuali per gli obiettivi incentivanti, causando al medico la lesione delle prospettive di carriera. L'amministrazione finanziaria considerava l'indennizzo come reddito di lavoro dipendente tassabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che la tassazione risarcimento perdita di chance non si applica. Tale somma non compensa compensi non percepiti, bensì risarcisce come danno emergente la privazione dell'opportunità di sviluppo e miglioramento professionale del dipendente.
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Risarcimento perdita di chance: esente IRPEF la lesione
Alcuni dirigenti medici hanno ottenuto un risarcimento dal proprio datore di lavoro pubblico tramite un accordo transattivo. L'azienda sanitaria non aveva attivato i sistemi di valutazione previsti dal contratto collettivo, impedendo loro di accedere ai compensi incentivanti e di accrescere la propria carriera. L'Agenzia delle Entrate ha tassato l'indennizzo percepito considerandolo reddito da lavoro dipendente. I lavoratori hanno contestato l'accertamento fiscale sostenendo la natura non reddituale delle somme. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai medici, stabilendo che il risarcimento perdita di chance ripara un danno emergente legato alla lesione della professionalità. Questa somma non sostituisce un mancato stipendio e, pertanto, non sconta l'IRPEF.
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Tassazione negata sul risarcimento per perdita di chance
L'Agenzia delle Entrate pretendeva di tassare tramite IRPEF le somme incassate da alcuni dirigenti medici a seguito di un accordo transattivo con l'ente sanitario datore di lavoro. L'azienda sanitaria non aveva mai attivato il sistema di valutazione per attribuire la retribuzione di risultato, impedendo ai sanitari di concorrere agli incentivi economici e di crescere sul piano lavorativo. Il Fisco riteneva tassabili tali importi qualificandoli come redditi di lavoro dipendente non percepiti. La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso erariale e confermato la totale esenzione fiscale delle somme. La Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento per perdita di chance compensa la distruzione di un'opportunità professionale e rappresenta un danno emergente privo di natura reddituale. Pertanto, l'indennizzo non sostituisce un mancato stipendio e sfugge integralmente all'imposizione tributaria.
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Mancata Promozione e Tassazione Risarcimento Perdita di Reddito: la Cassazione
Un Lavoratore, escluso da un concorso dirigenziale, ha ottenuto dai giudici amministrativi il risarcimento per il danno subito, inclusa la differenza retributiva e un danno non patrimoniale. L'Agenzia delle Entrate ha recuperato l'IRPEF su tali somme. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto le somme non tassabili come danno emergente. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che le somme risarcitorie che reintegrano una perdita di reddito (lucro cessante) sono soggette a tassazione. La sentenza ha chiarito i principi sulla Tassazione risarcimento perdita di reddito, rinviando il caso per una nuova valutazione che distingua tra le diverse tipologie di danno risarcito.
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Risarcimento Danni: Lucro Cessante Tassabile, Danno Emergente No
Un lavoratore, escluso ingiustamente da un concorso per la dirigenza, otteneva un risarcimento danni dall'ente. L'ente applicava la `tassazione risarcimento danni` (IRPEF) sulle somme erogate. Il lavoratore chiedeva il rimborso, sostenendo che le somme fossero danno emergente e non reddito. La Commissione Tributaria Regionale stabiliva che il danno patrimoniale (lucro cessante) era tassabile, mentre il danno esistenziale (danno emergente) no. La Cassazione ha confermato che le somme risarcitorie che sostituiscono redditi persi (lucro cessante) sono soggette a tassazione, anche se derivanti da `perdita di chance` se quantificate in base a redditi non percepiti. Le somme che riparano un pregiudizio diverso, come il danno morale o esistenziale (danno emergente), non sono tassabili. Il ricorso del lavoratore è stato respinto.
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Ritardo Consegna Plico: La Cassazione ridefinisce la Responsabilità del Vettore
L'Ente Pubblico ha affidato a uno Spedizioniere il recapito di un plico per una gara d'appalto, avvalendosi di un Vettore. Il plico è arrivato in ritardo di 13 minuti, causando l'esclusione dell'Ente dalla gara. L'Ente ha chiesto il risarcimento per danno emergente e perdita di chance. La Corte d'Appello aveva condannato il Vettore per responsabilità extracontrattuale, escludendo quella contrattuale dello Spedizioniere. La Cassazione ha cassato la sentenza. Ha ritenuto che la motivazione sulla responsabilità extracontrattuale del Vettore fosse insufficiente e che il contratto con lo Spedizioniere dovesse qualificarsi come "spedizione-trasporto", implicando la sua responsabilità contrattuale. La Suprema Corte ha così rinviato la causa per un nuovo esame della Responsabilità del vettore e dello spedizioniere.
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Indennità di posizione organizzativa: mansioni senza nomina
Due dipendenti universitari in servizio presso un'azienda ospedaliera hanno chiesto il riconoscimento economico per l'attività di elevata responsabilità svolta, pretendendo l'indennità di posizione organizzativa o il risarcimento del danno per mancata attribuzione dell'incarico. I giudici hanno respinto ogni richiesta. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'istituzione e il conferimento di questi incarichi spettano esclusivamente alla discrezionalità dell'azienda sanitaria. Lo svolgimento di compiti analoghi non attribuisce automaticamente alcun compenso aggiuntivo se manca un atto formale di istituzione della posizione e una regolare nomina.
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Revoca bando pubblico: l’interesse personale non giustifica il danno al lavoratore
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un Comune per la revoca illegittima di un bando pubblico per l'assunzione di un carpentiere. L'Ente aveva annullato la procedura, adducendo generiche ragioni finanziarie, ma la vera causa era l'ostilità di un dirigente verso il Lavoratore, primo in graduatoria. La Suprema Corte ha ribadito che la revoca bando pubblico è legittima solo per superiori interessi pubblici, non per motivi personali. Al Lavoratore spetta il risarcimento per la perdita di chance di essere assunto.
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Indennità negata: ok al risarcimento del danno per inadempimento
Un dirigente medico ha avviato una causa per ottenere il pagamento dell'indennità di posizione variabile. Il tribunale ha respinto la richiesta perché l'ente sanitario non aveva predisposto la graduazione delle funzioni, presupposto necessario per calcolare l'importo. Successivamente, il professionista ha promosso una nuova causa chiedendo il risarcimento del danno per inadempimento del datore di lavoro, responsabile di non aver effettuato tale valutazione e di aver causato una perdita di chance economica. La Corte d'Appello ha bloccato la domanda ritenendola coperta dal precedente giudicato. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione: l'azione per ottenere il compenso e l'azione risarcitoria per mancata graduazione sono autonome e distinte per fatti costitutivi e finalità. Di conseguenza, il rigetto del pagamento diretto non impedisce al lavoratore di agire per i danni.
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Inadempimento del mandatario senza danno: niente risarcimento
Un'impresa esecutrice agisce contro la società capogruppo mandataria per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dei lavori di consolidamento di un ponte. La capogruppo aveva omesso di trasmettere alla committente la contestazione formale sui difetti dei giunti. L'attrice lamenta l'inadempimento del mandatario e richiede il ristoro economico automatico per la perdita subita. La Corte di Cassazione respinge integralmente le pretese della ricorrente e conferma la decisione d'appello. I giudici stabiliscono che l'inadempimento del mandatario non produce un danno automatico se la contestazione omessa era comunque tardiva o del tutto infondata nel merito. Senza una concreta possibilità di successo della richiesta verso la committente, la violazione dell'incarico non genera alcun danno-conseguenza risarcibile. L'attrice subisce la condanna al pagamento delle spese processuali.
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Selezione pubblica OSS: la prova scritta è legittima, non illecita
Due lavoratrici hanno contestato una selezione pubblica per operatori socio-sanitari, ritenendo illegittima la prova scritta. Sostenevano che l'Art. 27 del D.P.R. n. 487/1994 richiedesse prove pratiche o sperimentazioni lavorative. Dopo un iniziale rigetto del Tribunale, la Corte d'Appello ha accolto il ricorso, riconoscendo un risarcimento per perdita di chance. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che l'istituto non ha violato la legge, poiché la prova scritta, sebbene attitudinale, era compatibile con il profilo professionale richiesto e con le normative che prevedono esami sia teorici che pratici per l'ottenimento della qualifica di operatore socio-sanitario.
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Riconoscimento della qualifica superiore: assunzioni e limiti
Una lavoratrice ha fatto causa alla propria azienda chiedendo il riconoscimento della qualifica superiore. La dipendente lamentava che il datore di lavoro aveva assunto personale esterno senza verificare prima la possibilità di promuovere i lavoratori già in servizio, violando il contratto collettivo nazionale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della dipendente. I giudici hanno chiarito che l'obbligo aziendale di valutare il personale interno prima di assumere esterni tutela la collettività dei lavoratori e il sindacato, ma non attribuisce un diritto individuale alla promozione automatica al singolo dipendente. Di conseguenza, la lavoratrice non ottiene il passaggio di livello e deve restituire le somme economiche provvisoriamente ottenute nei gradi precedenti del giudizio.
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Progressione Economica: Non è Automatica nel Pubblico Impiego
Sei lavoratrici pubbliche hanno chiesto il riconoscimento di una maggiore progressione economica (posizioni D3 e D4) dopo essere state inquadrate nella categoria D2 da un precedente giudicato. La Corte d'Appello ha respinto la loro domanda, sostenendo che la progressione economica non è automatica. Richiede una valutazione specifica e la partecipazione a selezioni. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha ribadito che il diritto alla progressione economica non deriva da un inquadramento superiore riconosciuto in via giudiziale, ma da procedure selettive. La richiesta di risarcimento per perdita di chance è stata dichiarata inammissibile per mancanza di specificità. Le lavoratrici hanno perso la causa.
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Incarichi dirigenziali pubblici: risarcimento per nomine viziate
Una dipendente pubblica di livello dirigenziale ha citato in giudizio l'Ente regionale datore di lavoro per essere stata esclusa dalla nomina al vertice amministrativo dell'ente. L'incarico era stato attribuito a un altro collega privo del diploma di laurea prescritto, senza alcuna selezione comparativa dei profili. La lavoratrice ha richiesto il risarcimento del danno per perdita di chance. I giudici di merito avevano respinto la domanda qualificando la nomina come atto politico discrezionale basato su una scelta fiduciaria insindacabile. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti. Il conferimento di incarichi dirigenziali pubblici costituisce un atto di natura tecnica e gestionale regolato dai principi di correttezza, buona fede, trasparenza e imparzialità. La mancata comparazione motivata tra i candidati integra un inadempimento contrattuale della Pubblica Amministrazione che giustifica la tutela risarcitoria del candidato escluso.
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