Definizione
Un tipo di danno risarcibile che consiste nella perdita della possibilità concreta e apprezzabile di conseguire un risultato utile o di evitare un pregiudizio.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 392 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 49% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 28%
- Rigettato 49%
- Inammissibile 19%
- Estinto 1%
- Altro 3%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. Lavoro75%
- Civile Sez. 317%
- Civile Sez. 58%
Precedenti più richiamati
- Cass. 5641/2018in 18 provvedimenti
- Cass. 4488/2022in 14 provvedimenti
- Cass. 28993/2019in 13 provvedimenti
- Cass. 3632/2019in 15 provvedimenti
- Cass. 5108/2019in 19 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Una lavoratrice ha prestato servizio per anni presso un ente pubblico locale con reiterati contratti a tempo determinato. La donna ha chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni dovuti all'illecita successione temporale dei rapporti. La Corte d'Appello ha respinto la domanda risarcitoria, ritenendo estinto ogni contrasto per via della sopravvenuta immissione in ruolo a tempo indeterminato della dipendente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della dipendente, chiarendo che l'abuso di contratti a termine nel settore pubblico impone comunque il pagamento di un indennizzo compreso tra quattro e ventiquattro mensilità. L'eventuale stabilizzazione del dipendente si affianca al ristoro economico senza cancellarlo. I giudici hanno quindi rinviato la causa per la liquidazione del danno secondo le norme sopravvenute.
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Una lavoratrice ha prestato servizio per circa diciotto anni presso un Comune attraverso reiterati contratti a tempo determinato, ottenendo l'assunzione a tempo indeterminato solo nel 2019. La dipendente ha quindi adito le vie giudiziarie per chiedere l'indennizzo derivante dall'illegittima successione di incarichi temporanei. La Corte territoriale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che la successiva assunzione a tempo indeterminato sanasse completamente il pregresso abuso contrattuale. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'orientamento alla luce della riforma dell'art. 36 del Testo Unico sul Pubblico Impiego introdotta nel 2024. I giudici supremi hanno statuito che, in caso di abuso contratti a termine pubblico impiego, l'intervenuta assunzione stabile si affianca all'indennità economica da quattro a ventiquattro mensilità senza cancellarla. La causa è stata rinviata per la quantificazione dell'indennizzo dovuto alla dipendente.
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Un'Azienda Sanitaria ha versato una somma a un dirigente medico a seguito di un accordo transattivo. Il datore di lavoro non aveva attivato gli obiettivi per conseguire la retribuzione di risultato. Il Fisco ha richiesto il pagamento dell'Irpef sull'intero importo, qualificandolo come compenso da lavoro dipendente. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato imponibile solo il cinquanta per cento della somma. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per ottenere la tassazione integrale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Fisco. La Suprema Corte ha ribadito che il risarcimento per perdita di chance professionale non possiede natura reddituale. L'indennizzo ristora un danno emergente e non un mancato guadagno. L'importo non costituisce reddito imponibile.
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Alcuni dirigenti medici hanno percepito somme a titolo risarcitorio dall'Azienda Sanitaria Locale in esecuzione di un accordo transattivo, a causa della mancata attivazione dei sistemi contrattuali previsti per la retribuzione di risultato. L'Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento per sottoporre a IRPEF tali importi, sostenendo la loro natura di reddito da lavoro dipendente. I contribuenti hanno impugnato gli atti impositivi, ottenendo l'annullamento in sede di appello tributario. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della pretesa erariale, escludendo la tassazione risarcimento perdita di chance. I giudici hanno chiarito che il ristoro della lesione alla professionalità costituisce danno emergente e non sostituisce redditi imponibili non percepiti.
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Diversi dirigenti medici hanno citato in giudizio l'Azienda Sanitaria per la mancata attivazione dei percorsi di valutazione della retribuzione di risultato. Il giudice del lavoro ha accertato la colpa dell'ente, stabilendo una lesione della loro professionalità. In seguito, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che riconosceva ai medici una somma indennitaria. L'Agenzia delle Entrate ha però tassato tali importi applicando l'IRPEF sul reddito da lavoro dipendente. La Corte di Cassazione ha annullato la pretesa fiscale, accogliendo il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che il risarcimento per perdita di chance ristora un danno emergente e non sostituisce uno stipendio perso. Di conseguenza, queste somme non costituiscono reddito imponibile e non subiscono alcuna trattenuta fiscale.
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L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a un dirigente medico per tassare l'importo percepito da un'Azienda Sanitaria in seguito a un accordo transattivo. Il contenzioso originario riguardava la mancata attivazione del sistema di valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato. Il Fisco riteneva la somma un reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF, qualificandola come lucro cessante. I giudici tributari di merito hanno respinto le pretese fiscali. La Corte di Cassazione ha confermato l'esenzione fiscale dell'indennizzo. La Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento per perdita di chance ha natura di danno emergente e reintegra la lesione della capacità professionale. Pertanto, la somma non sostituisce alcun reddito effettivo e non sconta alcuna imposta.
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Un dirigente medico ha stipulato un accordo transattivo con l'azienda sanitaria per chiudere una vertenza di lavoro. L'ente ospedaliero non aveva attivato il sistema di valutazione per la retribuzione di risultato, impedendo al dipendente di accrescere la propria professionalità. Il Fisco ha richiesto il pagamento dell'IRPEF sulle somme riconosciute, qualificandole come reddito da lavoro dipendente. Il lavoratore ha impugnato l'atto impositivo. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della pretesa tributaria, ribadendo che il risarcimento per perdita di chance risarcisce un danno emergente e non un mancato guadagno. Di conseguenza, le somme incassate per riparare la perdita di opportunità professionale non sono soggette a tassazione.
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L'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione l'indennità erogata da un'Azienda Sanitaria a un Dirigente Medico a seguito di un accordo transattivo. Il datore di lavoro pubblico non aveva attivato il meccanismo degli obiettivi incentivanti, impedendo al dipendente di ottenere la retribuzione di risultato e di maturare progressi professionali. Il Fisco riteneva la somma un reddito da lavoro dipendente da tassare integralmente, mentre i giudici di merito ne avevano tassato la metà. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la tassazione perdita di chance non opera in questo caso. L'indennizzo ristora infatti un danno emergente, consistente nella lesione dell'occasione attuale di sviluppo lavorativo. Di conseguenza, l'intero importo percepito dal professionista non costituisce reddito e resta del tutto esente da imposte.
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L'Agenzia delle Entrate ha preteso il pagamento dell'IRPEF su una somma ottenuta da un dirigente medico a seguito di un accordo transattivo con l'azienda sanitaria datrice di lavoro. L'ente sanitario non aveva attivato i meccanismi contrattuali per gli obiettivi incentivanti, causando al medico la lesione delle prospettive di carriera. L'amministrazione finanziaria considerava l'indennizzo come reddito di lavoro dipendente tassabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che la tassazione risarcimento perdita di chance non si applica. Tale somma non compensa compensi non percepiti, bensì risarcisce come danno emergente la privazione dell'opportunità di sviluppo e miglioramento professionale del dipendente.
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Alcuni dirigenti medici hanno ottenuto un risarcimento dal proprio datore di lavoro pubblico tramite un accordo transattivo. L'azienda sanitaria non aveva attivato i sistemi di valutazione previsti dal contratto collettivo, impedendo loro di accedere ai compensi incentivanti e di accrescere la propria carriera. L'Agenzia delle Entrate ha tassato l'indennizzo percepito considerandolo reddito da lavoro dipendente. I lavoratori hanno contestato l'accertamento fiscale sostenendo la natura non reddituale delle somme. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai medici, stabilendo che il risarcimento perdita di chance ripara un danno emergente legato alla lesione della professionalità. Questa somma non sostituisce un mancato stipendio e, pertanto, non sconta l'IRPEF.
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L'Agenzia delle Entrate pretendeva di tassare tramite IRPEF le somme incassate da alcuni dirigenti medici a seguito di un accordo transattivo con l'ente sanitario datore di lavoro. L'azienda sanitaria non aveva mai attivato il sistema di valutazione per attribuire la retribuzione di risultato, impedendo ai sanitari di concorrere agli incentivi economici e di crescere sul piano lavorativo. Il Fisco riteneva tassabili tali importi qualificandoli come redditi di lavoro dipendente non percepiti. La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso erariale e confermato la totale esenzione fiscale delle somme. La Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento per perdita di chance compensa la distruzione di un'opportunità professionale e rappresenta un danno emergente privo di natura reddituale. Pertanto, l'indennizzo non sostituisce un mancato stipendio e sfugge integralmente all'imposizione tributaria.
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Una società acquirente ha ordinato una partita di articoli sportivi versando solo un acconto parziale anziché l'intero importo pattuito in anticipo, bloccando poi i pagamenti. Il fornitore ha trattenuto la merce in magazzino e l'ha successivamente rivenduta a prezzo ribassato per limitare le perdite. L'acquirente ha citato il fornitore chiedendo la restituzione del denaro e i danni da mancata consegna, ma i giudici hanno dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento a carico del compratore. Il tribunale ha condannato l'acquirente a risarcire i costi di magazzino e la perdita economica della rivendita, quantificati in via equitativa. La Corte d'Appello ha confermato la colpa esclusiva dell'acquirente per non aver saldato la fornitura, ma ha cancellato le sanzioni per lite temeraria, riconoscendo la legittimità della tutela giudiziale per recuperare le somme versate.
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L'Acquirente compra un villaggio turistico scoprendo solo dopo la compravendita un ordine di demolizione pendente taciuto dalla Venditrice. L'Acquirente agisce in giudizio chiedendo la riduzione del prezzo per evizione parziale e il rimborso dei costi di progettazione inutilmente sostenuti. La Corte d'Appello riduce drasticamente l'indennizzo basandosi solo sui costi edili svalutati e rigetta le domande risarcitorie. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Acquirente. La Suprema Corte stabilisce che la riduzione del prezzo deve misurare l'effettiva perdita di utilità e valore economico dell'intero complesso, senza limitarsi a calcoli astratti sulle sole capanne demolite. Inoltre, dinanzi alla colpa conclamata della Venditrice che ha taciuto l'abuso, grava su quest'ultima l'onere probatorio di dimostrare l'assenza del nesso causale rispetto ai danni subiti dall'acquirente per la fallita riqualificazione.
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I proprietari di un immobile danneggiato dal sisma del 1997 citano in giudizio il Comune. L'ente locale omette l'inoltro dei documenti necessari e i privati lamentano la perdita di chance di ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione. I giudici di primo e secondo grado condannano il Comune e i suoi tecnici a risarcire oltre 135.000 euro. Durante la causa, tuttavia, i proprietari ricevono un consistente contributo pubblico post-sisma 2016 per riparare le medesime opere. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Comune: il giudice d'appello doveva esaminare tale fatto sopravvenuto. Se il vantaggio successivo copre gli stessi interventi, il danno economico scompare del tutto.
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Alcune lavoratrici di una Pubblica Amministrazione ottengono una progressione economica a seguito di una selezione interna. Anni dopo, un tribunale annulla la graduatoria a causa dell'illegittimita dei requisiti del bando. L'ente rielabora gli elenchi, revoca le promozioni e avvia la ripetizione di indebito retributivo per recuperare gli stipendi maggiorati. Le dipendenti chiedono l'annullamento della revoca, l'irripetibilita degli importi percepiti in buona fede o il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione respinge il ricorso delle dipendenti. I giudici stabiliscono che l'annullamento definitivo della graduatoria travolge l'aumento retributivo. Le lavoratrici non hanno svolto mansioni superiori e l'affidamento non cancella il debito, consentendo soltanto la rateizzazione del recupero mediante trattenute sullo stipendio.
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Un Lavoratore, escluso da un concorso dirigenziale, ha ottenuto dai giudici amministrativi il risarcimento per il danno subito, inclusa la differenza retributiva e un danno non patrimoniale. L'Agenzia delle Entrate ha recuperato l'IRPEF su tali somme. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto le somme non tassabili come danno emergente. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che le somme risarcitorie che reintegrano una perdita di reddito (lucro cessante) sono soggette a tassazione. La sentenza ha chiarito i principi sulla Tassazione risarcimento perdita di reddito, rinviando il caso per una nuova valutazione che distingua tra le diverse tipologie di danno risarcito.
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Un lavoratore, escluso ingiustamente da un concorso per la dirigenza, otteneva un risarcimento danni dall'ente. L'ente applicava la `tassazione risarcimento danni` (IRPEF) sulle somme erogate. Il lavoratore chiedeva il rimborso, sostenendo che le somme fossero danno emergente e non reddito. La Commissione Tributaria Regionale stabiliva che il danno patrimoniale (lucro cessante) era tassabile, mentre il danno esistenziale (danno emergente) no. La Cassazione ha confermato che le somme risarcitorie che sostituiscono redditi persi (lucro cessante) sono soggette a tassazione, anche se derivanti da `perdita di chance` se quantificate in base a redditi non percepiti. Le somme che riparano un pregiudizio diverso, come il danno morale o esistenziale (danno emergente), non sono tassabili. Il ricorso del lavoratore è stato respinto.
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L'Ente Pubblico ha affidato a uno Spedizioniere il recapito di un plico per una gara d'appalto, avvalendosi di un Vettore. Il plico è arrivato in ritardo di 13 minuti, causando l'esclusione dell'Ente dalla gara. L'Ente ha chiesto il risarcimento per danno emergente e perdita di chance. La Corte d'Appello aveva condannato il Vettore per responsabilità extracontrattuale, escludendo quella contrattuale dello Spedizioniere. La Cassazione ha cassato la sentenza. Ha ritenuto che la motivazione sulla responsabilità extracontrattuale del Vettore fosse insufficiente e che il contratto con lo Spedizioniere dovesse qualificarsi come "spedizione-trasporto", implicando la sua responsabilità contrattuale. La Suprema Corte ha così rinviato la causa per un nuovo esame della Responsabilità del vettore e dello spedizioniere.
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Due dipendenti universitari in servizio presso un'azienda ospedaliera hanno chiesto il riconoscimento economico per l'attività di elevata responsabilità svolta, pretendendo l'indennità di posizione organizzativa o il risarcimento del danno per mancata attribuzione dell'incarico. I giudici hanno respinto ogni richiesta. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'istituzione e il conferimento di questi incarichi spettano esclusivamente alla discrezionalità dell'azienda sanitaria. Lo svolgimento di compiti analoghi non attribuisce automaticamente alcun compenso aggiuntivo se manca un atto formale di istituzione della posizione e una regolare nomina.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un Comune per la revoca illegittima di un bando pubblico per l'assunzione di un carpentiere. L'Ente aveva annullato la procedura, adducendo generiche ragioni finanziarie, ma la vera causa era l'ostilità di un dirigente verso il Lavoratore, primo in graduatoria. La Suprema Corte ha ribadito che la revoca bando pubblico è legittima solo per superiori interessi pubblici, non per motivi personali. Al Lavoratore spetta il risarcimento per la perdita di chance di essere assunto.
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