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Indennità di posizione organizzativa: mansioni senza nomina

Due dipendenti universitari in servizio presso un’azienda ospedaliera hanno chiesto il riconoscimento economico per l’attività di elevata responsabilità svolta, pretendendo l’indennità di posizione organizzativa o il risarcimento del danno per mancata attribuzione dell’incarico. I giudici hanno respinto ogni richiesta. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’istituzione e il conferimento di questi incarichi spettano esclusivamente alla discrezionalità dell’azienda sanitaria. Lo svolgimento di compiti analoghi non attribuisce automaticamente alcun compenso aggiuntivo se manca un atto formale di istituzione della posizione e una regolare nomina.

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Pubblicato il 4 settembre 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

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Riferimento Ordinanza di Cassazione Civile Sez. Lavoro Num. 33350 Anno 2022 (Cass. civ. sez. lavoro n. 33350/2022)

Il conferimento dell’indennità di posizione organizzativa

Nel pubblico impiego sanitario lo svolgimento di compiti complessi genera spesso controversie sulla retribuzione. L’indennità di posizione organizzativa rappresenta un compenso aggiuntivo destinato a remunerare funzioni di particolare responsabilità. Molti lavoratori ritengono che l’esecuzione pratica di mansioni direttive comporti automaticamente il diritto al beneficio economico. La Corte di Cassazione ha chiarito i confini rigorosi di questo istituto contrattuale, escludendo automatismi retributivi in assenza di atti formali dell’amministrazione.

La vicenda riguarda due dipendenti universitari in servizio presso una struttura ospedaliera. I lavoratori sostenevano di aver svolto compiti analoghi a quelli previsti per gli incarichi di alta responsabilità. Di conseguenza, i dipendenti hanno citato l’ente ospedaliero per ottenere il pagamento delle somme arretrate. In subordine, i lavoratori hanno domandato il risarcimento per l’inadempimento aziendale o per la perdita di chance di ottenere l’incarico formale.

Autonomia datoriale e indennità di posizione organizzativa

La contrattazione collettiva del comparto sanità disciplina in modo puntuale l’accesso a questi incarichi. L’ente sanitario detiene la piena discrezionalità nell’istituire le figure direttive all’interno della propria pianta organica. Il datore di lavoro pubblico non ha l’obbligo vincolante di creare posizioni per ogni profilo professionale. L’azienda valuta le proprie esigenze organizzative e di bilancio prima di procedere con bandi o selezioni interne.

Il lavoratore non può pretendere la creazione forzata di un incarico. L’amministrazione compie scelte gestionali insindacabili nel merito, purché conformi alle regole generali di correttezza. Senza l’atto istitutivo della struttura aziendale, nessun dipendente può vantare un diritto soggettivo all’assegnazione delle funzioni di coordinamento.

Lo svolgimento effettivo delle mansioni di responsabilità

I lavoratori invocavano il principio della corrispondenza economica per l’attività svolta di fatto. Tuttavia, la giurisprudenza separa nettamente le mansioni superiori ordinarie dagli incarichi a termine di alta responsabilità. L’indennità non remunera la semplice complessità del lavoro quotidiano. Il compenso accessorio ripaga la titolarità formale dell’incarico attribuito tramite specifico provvedimento.

La prestazione di mansioni analoghe a quelle descritte nel contratto collettivo non basta. La mancanza di un provvedimento espresso impedisce la nascita del credito retributivo. Anche la comparazione con il personale dipendente dell’ente ospedaliero non regge, poiché solo chi riceve la formale investitura matura il diritto al relativo trattamento economico aggiuntivo.

Le motivazioni dei giudici sull’indennità di posizione organizzativa

I giudici di legittimità hanno respinto integralmente il ricorso dei lavoratori. La Corte ha confermato che l’istituzione delle posizioni organizzative rientra nella discrezionalità delle aziende sanitarie. L’attribuzione formale dell’incarico costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il compenso accessorio. In assenza di un atto formale dell’ente per il personale universitario convenzionato, il diritto al pagamento non sorge.

I magistrati hanno escluso qualsiasi inadempimento risarcibile a carico della struttura sanitaria. L’ente non aveva alcun obbligo giuridico di portare a termine procedure per posizioni mai formalmente istituite. La Corte ha bocciato anche la tesi della disparità di trattamento rispetto al personale ospedaliero regolarmente nominato.

Le conclusioni: regole certe per l’indennità di posizione organizzativa

La pronuncia stabilisce un principio fondamentale per il personale del comparto sanitario. Il semplice espletamento di attività complesse non genera il diritto al compenso premiale. Chi lavora senza un decreto formale di incarico non può pretendere differenze economiche o risarcimenti per perdita di chance.

La decisione impone alle parti il rispetto della procedura formale. L’azienda ospedaliera ha vinto la causa e i lavoratori soccombenti devono rifondere integralmente le spese del giudizio.

Basta svolgere compiti di alta responsabilità per ottenere l’indennità?
No, lo svolgimento di mansioni analoghe non basta senza un formale atto aziendale di istituzione e assegnazione dell’incarico.

L’azienda sanitaria ha l’obbligo di istituire posizioni organizzative?
L’istituzione delle posizioni organizzative è una scelta discrezionale dell’amministrazione legata alle proprie esigenze gestionali.

Spetta il risarcimento per perdita di chance se l’ente non conclude la procedura?
Non spetta alcun risarcimento se l’amministrazione non ha istituito formalmente la posizione per quella specifica categoria di personale.

Termini giuridici

Posizione organizzativa
Incarico a termine che attribuisce al lavoratore funzioni di alta responsabilità o coordinamento gestionale.
Discrezionalità aziendale
Facoltà di scelta e gestione autonoma concessa al datore di lavoro nel rispetto delle norme generali.
Legittimazione passiva
Titolarità formale del dovere di rispondere in giudizio davanti alla richiesta di un'altra parte.
Perdita di chance
Danno derivante dalla perdita concreta della possibilità di raggiungere un risultato economico favorevole.
Soccombenza
Situazione della parte che perde la causa civile e deve pagare le spese legali del processo.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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