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Perdita Di Chance — Anno 2023

Altri anni per Perdita Di Chance

Provvedimenti

Demansionamento professionale: tolta l’autonomia, scatta il danno
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un'azienda al risarcimento dei danni in favore di un dipendente vittima di demansionamento professionale. Il lavoratore, responsabile di un ufficio, aveva subito una drastica riduzione della propria autonomia decisionale e gestionale in seguito a una riorganizzazione aziendale. I giudici di merito hanno accertato la dequalificazione e liquidato il danno biologico e il danno alla professionalità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, ribadendo che il danno da demansionamento professionale può essere dimostrato anche tramite presunzioni basate su elementi concreti come la durata e la gravità della dequalificazione. Di conseguenza, l'azienda deve risarcire il dipendente e pagare le spese legali.
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Mobilità nel pubblico impiego: no al taglio dello stipendio
Una dipendente di un ente locale è passata all'Agenzia delle Dogane tramite mobilità nel pubblico impiego. L'amministrazione non le ha riconosciuto la fascia retributiva corrispondente a quella di provenienza, impedendole di partecipare a selezioni interne per avanzare di carriera. La Corte d'Appello ha accolto le richieste della lavoratrice, riconoscendole la corretta fascia e il risarcimento per la perdita di opportunità. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il passaggio diretto tra amministrazioni costituisce una cessione del contratto. Questo meccanismo impone la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico precedentemente acquisiti, per evitare dequalificazioni del personale. L'amministrazione pubblica ha perso il ricorso ed è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Perdita di chance: il Comune risarcisce anche l’indennità
Un ingegnere dipendente pubblico chiedeva il trasferimento presso un altro Comune per coprire un posto vacante. L'ente rifiutava la domanda e assumeva un altro professionista a tempo determinato, attribuendogli un'indennità di posizione. I giudici di merito accertavano l'illegittimità del comportamento del Comune, ma escludevano dal risarcimento l'indennità di posizione, ritenendo necessario l'effettivo svolgimento dell'attività. La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che l'indennità di posizione, essendo legata alla titolarità dell'ufficio e non al raggiungimento di obiettivi, deve essere inclusa nella valutazione del danno per perdita di chance. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Risarcimento danno da perdita di chance: servono prove concrete
Un Designer e il suo Studio hanno fatto causa a un'Azienda produttrice per l'illecita registrazione a proprio nome di alcuni modelli di maniglie. I ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni per non aver potuto sfruttare commercialmente le proprie creazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il risarcimento danno da perdita di chance richiede una prova rigorosa. Il Designer non ha dimostrato la reale probabilità di successo commerciale dei modelli non prodotti, ad esempio tramite studi di marketing. Di conseguenza, il danno non può essere considerato automatico né liquidato in via equitativa senza elementi concreti. L'Azienda vince la causa e il Designer deve pagare le spese legali.
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Adeguata remunerazione specializzandi: no a rimborsi automatici
Una dottoressa ha chiesto allo Stato il risarcimento per non aver ricevuto l'adeguata remunerazione specializzandi durante il corso in Medicina dello Sport. La Corte d'Appello ha respinto la domanda poiché tale specializzazione non rientrava tra quelle previste dalle direttive europee, né era equivalente a quelle di altri Stati membri. La Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che spetta al medico dimostrare l'inclusione del corso negli elenchi europei o la sua equipollenza, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto. La contestazione dello Stato non è quindi un'eccezione tardiva ma una semplice difesa. Inoltre, non sussiste alcun obbligo per lo Stato di estendere la tutela a specializzazioni non contemplate dalle direttive comunitarie, escludendo anche il risarcimento per perdita di chance. Lo Stato vince la causa.
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Risarcimento medici specializzandi: chi vince e chi perde
Un gruppo di medici ha richiesto allo Stato italiano il risarcimento medici specializzandi per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei corsi di specializzazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennizzo ex lege è un debito di valuta, con interessi decorrenti solo dalla messa in mora. Ha inoltre confermato che la perdita di chance richiede prove concrete e che l'equivalenza dei corsi non inclusi negli elenchi europei va dimostrata dal medico. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, la Corte ha stabilito che i medici iscritti prima del 1982, la cui formazione è proseguita dopo il 1° gennaio 1983, hanno diritto a un'adeguata remunerazione per il periodo successivo a tale data. La sentenza è stata cassata con rinvio per questi ultimi.
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Tassazione perdita di chance: il risarcimento non è reddito
Un aspirante tassista, escluso da un concorso comunale per l'assegnazione di licenze, ha impugnato la graduatoria. Le parti hanno poi raggiunto un accordo transattivo: i vincitori hanno pagato al ricorrente 180.000 euro per risarcire la perdita di chance di ottenere la licenza. Il contribuente ha pagato l'IRPEF sulla somma in via cautelativa, chiedendone poi il rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, ritenendo la somma tassabile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che la tassazione perdita di chance non è dovuta se il risarcimento non sostituisce un reddito perso, ma ristora la perdita di opportunità professionali future. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Risarcimento per perdita di chance contro occupazione abusiva
Il Proprietario di alcuni terreni ha agito in giudizio contro gli Occupanti abusivi, che pretendevano l'usucapione delle aree. Il Proprietario ha chiesto il rilascio dei beni, l'indennità per occupazione senza titolo e il risarcimento danni per perdita di chance, non avendo potuto inserire i terreni occupati in un piano di recupero urbano per ottenere maggiore cubatura edificabile. La Corte d'Appello ha rigettato l'usucapione ma ha negato il risarcimento con motivazione superficiale. La Cassazione ha accolto il ricorso del Proprietario, stabilendo che l'occupazione abusiva ha effettivamente leso la concreta possibilità di sfruttamento edilizio dei terreni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Antifurto inutile: risarcito il danno da perdita di chance
Un automobilista stipula un contratto di telesorveglianza satellitare per la propria vettura. Dopo il furto dell'auto, la società di sicurezza ritarda l'allarme e non attiva il blocco del motore da remoto, impedendo il ritrovamento del mezzo. La Corte d'Appello respinge la richiesta di risarcimento, pretendendo che l'automobilista dimostri la percentuale esatta di probabilità di ritrovare l'auto. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo che l'inadempimento della società ha causato un danno da perdita di chance. La Suprema Corte chiarisce che l'esistenza della chance è insita nello scopo stesso del contratto di sorveglianza. Di conseguenza, il giudice non deve pretendere una prova impossibile, ma deve liquidare il danno in via equitativa, valutando la perdita della concreta possibilità di recuperare il veicolo.
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Risarcimento danni per perdita di chance se il telefono è isolato
Una società attiva nel settore della diagnostica ha subito un guasto alle proprie linee telefoniche aziendali, riparato dal gestore telefonico solo dopo sessantadue giorni. A causa del disservizio, l'azienda ha registrato un forte calo di fatturato dovuto all'impossibilità di ricevere ordini dai clienti. I giudici di merito hanno condannato il gestore al risarcimento danni per perdita di chance, calcolato in via equitativa sul dieci per cento del calo di fatturato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del gestore telefonico, confermando la condanna. La Suprema Corte ha ribadito che il danno da perdita di chance commerciale è risarcibile se dimostrato attraverso il calo degli affari e che la valutazione del giudice di merito, se logicamente motivata, non può essere contestata in sede di legittimità.
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Risarcimento danno da perdita di chance: medico vince contro ASP
Un dirigente medico ha richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attivazione, da parte dell'Azienda Sanitaria, della procedura di graduazione e pesatura degli incarichi. Tale omissione ha impedito al professionista di percepire la parte variabile dell'indennità di posizione dal 2007 al 2013. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito che la mancata attivazione della procedura costituisce un inadempimento contrattuale. Di conseguenza, il dipendente ha pieno diritto al risarcimento danno da perdita di chance, liquidato in via equitativa, poiché l'omissione ha privato il medico della concreta possibilità di ottenere un trattamento economico superiore.
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Perdita di chance: l’Azienda Sanitaria risarcisce il medico
Una dirigente medica ha chiesto il risarcimento dei danni per la mancata attivazione, da parte dell'Azienda Sanitaria, delle procedure di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi tra il 2007 e il 2013. Questa omissione le ha impedito di percepire la parte variabile dell'indennità di posizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando che la mancata valutazione degli incarichi costituisce un inadempimento contrattuale. Di conseguenza, spetta alla dipendente il risarcimento del danno da perdita di chance, liquidabile anche in via equitativa sulla base dei pagamenti successivamente ricevuti. L'amministrazione non può giustificare il ritardo con la complessità delle trattative sindacali.
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Perdita di chance: il medico vince contro l’inerzia della PA
Un Dirigente Medico ha richiesto il risarcimento del danno all'Azienda Sanitaria per la mancata graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi, che ha impedito il pagamento dell'indennità di posizione variabile dal 2007 al 2013. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando che l'omessa attivazione della procedura di valutazione costituisce un inadempimento contrattuale. Tale comportamento lede il diritto soggettivo del lavoratore e giustifica il risarcimento del danno per perdita di chance. La Suprema Corte ha confermato la liquidazione equitativa del danno operata nei gradi di merito, ribadendo che spetta all'amministrazione dimostrare l'eventuale impossibilità non imputabile dell'adempimento, mentre il dipendente deve solo allegare l'inadempimento e la perdita della concreta occasione di guadagno.
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Dirigente senza indennità: risarcita la perdita di chance
Un dirigente medico ha chiesto il risarcimento dei danni per il mancato pagamento della quota variabile dell'indennità di posizione. L'Azienda Sanitaria non aveva avviato la procedura di pesatura e graduazione delle funzioni, impedendo il calcolo dell'emolumento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando la sua responsabilità contrattuale. I giudici hanno stabilito che l'omissione della pubblica amministrazione lede un diritto soggettivo del lavoratore. Questo inadempimento genera il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance di percepire il trattamento economico aggiuntivo. La Suprema Corte ha confermato la liquidazione equitativa del danno operata nei gradi precedenti, condannando l'ente pubblico anche al pagamento delle spese di giudizio.
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Risarcimento danni per perdita di chance: medico vince contro l’ASL
Un dirigente medico ha chiesto il risarcimento danni per perdita di chance a causa del comportamento dell'Azienda Sanitaria, che per anni non ha provveduto alla graduazione delle funzioni e alla pesatura degli incarichi. Questa omissione ha impedito al medico di percepire la parte variabile dell'indennità di posizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando la sua responsabilità contrattuale. I giudici hanno stabilito che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di avviare e concludere le procedure di valutazione degli incarichi. La violazione di questo dovere non consente di pretendere l'adempimento forzato, ma dà diritto al risarcimento danni per perdita di chance, quantificabile dal giudice anche in via equitativa. L'Azienda Sanitaria è stata quindi condannata a risarcire il medico e a pagare le spese legali.
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Perdita di chance: medico vince contro l’azienda
Un Dirigente Medico ha fatto causa all'Azienda Sanitaria per la mancata attivazione della procedura di graduazione delle funzioni, che le ha impedito di ricevere la parte variabile dell'indennità di posizione dal 2007 al 2013. La Corte d'Appello ha condannato l'ente al risarcimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando che l'amministrazione ha l'obbligo contrattuale di avviare e concludere tale valutazione. La violazione di questo dovere lede un diritto soggettivo del lavoratore e fa nascere il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance. Il danno può essere liquidato dal giudice in via equitativa, prendendo come riferimento i parametri economici applicati successivamente dall'azienda stessa.
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Risarcimento danni da perdita di chance: medico batte l’azienda
Un dirigente medico di un'azienda sanitaria ha richiesto il risarcimento danni da perdita di chance a causa del mancato pagamento della quota variabile dell'indennità di posizione. L'azienda sanitaria non aveva mai avviato la procedura di valutazione e graduazione degli incarichi dirigenziali, impedendo di fatto il calcolo dell'emolumento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria, confermando la sua responsabilità contrattuale. I giudici hanno stabilito che l'amministrazione ha l'obbligo di attivare e concludere tale procedimento. La violazione di questo dovere lede il diritto del lavoratore e giustifica il risarcimento danni da perdita di chance, liquidabile anche in via equitativa dal giudice sulla base di elementi presuntivi.
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Perdita di chance: medico risarcito contro l’inerzia della AS
Un dirigente medico ha richiesto il risarcimento dei danni per la mancata attivazione, da parte dell'Azienda Sanitaria, della procedura di graduazione delle funzioni. Tale omissione ha impedito al professionista di percepire la parte variabile dell'indennità di posizione per diversi anni. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità contrattuale dell'ente pubblico. I giudici hanno chiarito che la mancata valutazione degli incarichi lede un diritto soggettivo del lavoratore, legittimando la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando la liquidazione equitativa del danno effettuata nei gradi di merito sulla base dei parametri economici successivamente adottati dall'ente stesso.
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Diritto all’assunzione: il pilota perde contro la compagnia
Un pilota di linea, dipendente di una compagnia aerea in amministrazione straordinaria, ha richiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assunzione presso la nuova società subentrante. Il lavoratore basava la sua pretesa su un accordo sindacale collettivo che prevedeva il reimpiego di una percentuale del personale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pilota. I giudici hanno chiarito che l'accordo sindacale costituisce un contratto a favore di terzi. Tuttavia, se l'accordo non indica i singoli nomi ma fissa solo criteri generali, spetta al lavoratore dimostrare il possesso dei requisiti e il diritto di precedenza rispetto ai colleghi assunti. Non avendo fornito tale prova rigorosa, il pilota ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Tassazione risarcimento perdita di chance: esente il precariato
Un dipendente pubblico ha ottenuto un indennizzo per l'illegittima reiterazione di contratti a termine da parte del Ministero. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso dell'IRPEF trattenuta su tale somma, ritenendola tassabile. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che il risarcimento per l'abuso del precariato nella pubblica amministrazione configura un indennizzo per perdita di chance occupazionali. Di conseguenza, tale somma ha natura puramente risarcitoria e non sostituisce la retribuzione. La Corte ha quindi confermato che non si applica la tassazione risarcimento perdita di chance, rigettando il ricorso del fisco e confermando il diritto del lavoratore al rimborso delle imposte trattenute.
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