Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10733 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10733 Anno 2023
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
IMU SOGGETTIVITÀ PASSIVA RAGIONE_SOCIALE
sul ricorso iscritto al n. 18197/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Siena, alla INDIRIZZO, in persona del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘ufficio amministrazione fiscale, procuratore speciale e rappresentante pro tempore , in forza dei poteri conferiti con procura RAGIONE_SOCIALE‘8 maggio 2019, a rogito AVV_NOTAIO di Siena (rep. 37684 – racc. 18962) ed attestazione di ruolo del 3 giugno 2019, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti prof. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliati presso lo s tudio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO.
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di delibera n. 86 del 4 agosto 2020, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Ancona ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Macerata, domiciliati, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
- CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 870/1/2019 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo, depositata il 22 ottobre 2019 e non notificata;
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2023;
RILEVATO CHE
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo rigettava l’appello proposto contro la sentenza n. 364/1/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Teramo, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE (da ora solo RAGIONE_SOCIALE o semplicemente RAGIONE_SOCIALE) avverso l’avviso di accertamento n. 23/17, con cui il predetto Comune aveva accertato e liquidato a titolo di Imu p er l’anno 2012 la somma di 4.147,00 €, oltre accessori, asseritamente dovuta dalla ricorrente in relazione ad un complesso immobiliare sito nel predetto Comune e concesso in locazione finanziaria dalla menzionata RAGIONE_SOCIALE a favore di ‘RAGIONE_SOCIALE‘;
1.1. la Commissione, premettendo che il tributo in questione era del tutto diverso dalla TASI e che il contratto di leasing era stato risolto per inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore, riteneva che soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta fosse ridivenuto il proprietario del bene e, quindi, il RAGIONE_SOCIALE
la RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune di Controguerra tramite posta elettronica certificata in data 25 giugno 2020, formulando cinque motivi di impugnazione , successivamente depositando, in data 28 dicembre 2022, memoria ex art. 380 bis. 1. c.p.c.;
il Comune di Controguerra notificava, a sua volta, in data 1° settembre 2020, sempre mediante posta elettronica certificata, controricorso, concludendo per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione;
CONSIDERATO CHE
con la prima doglianza la RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9, commi 1, del d.l. 14 marzo 2011, n. 23, 1, comma 672, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2013, n. 147, opponendo alla valutazione del Giudice a quo circa la soggettività passiva, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IMU, del concedente il bene immobile concesso in locazione finanziaria, l’orientamento espres so da questa Corte con la pronuncia del 17 luglio 2019, n. 19166, secondo cui la durata del contratto di leasing cessa con la restituzione del bene al concedente e che, dunque, il ritardo nella riconsegna determina una vera e propria ‘protrazione legale’ o l’ultrattività’ del contratto di locazione, che continua pertanto a produrre i suoi effetti. Il tutto, come riconosciuto anche dal RAGIONE_SOCIALE con il d.l. del 30 ottobre 2012 e dall’art. 1, comma 672, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 20 13, n. 147 (per il quale « per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data RAGIONE_SOCIALEa stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna »), in termini tali da confermare, anche agli effetti
tributari, una regola generale in tema di locazione finanziaria, come chiarito dalla citata pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte;
con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., non essendosi il Giudice regionale pronunciato sulla domanda subordinata di disapplicazione degli interessi e/o RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative fondata sulla ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di non punibilità di cui RAGIONE_SOCIALE disposizioni degli artt. 10, commi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212 e 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
con la terza censura l’istante ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 2, num. 4, del d.l.g. 31 dicembre 1992, n. 546e 132, secondo comma, cod. proc. civ., risultando assente o meramente apparente la motivazione sulla domanda subordinata di disapplicazione degli interessi e/o RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative, basata sulla dedotta ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘esimente di cui all’art. 10, commi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212;
con il quarto motivo di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, per non aver la Commissione disposto la disapplicazione degli interessi e/o RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative, nonostante che la condotta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si fosse conformata RAGIONE_SOCIALE indicazioni contenute nel d.m. del 30 ottobre 2012;
con la quinta doglianza la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. ci v., la violazione degli artt. 10, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, 6, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 1997, n. 471 ed 8 del d.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere il Giudice a quo disposto la disapplicazione degli interessi e/o RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative,
nonostante l’obiettiva incertezza normativa resa palese dRAGIONE_SOCIALE innumerevoli sentenze dei giudici di merito indicate in ricorso e dal fatto che molti Comuni si erano adeguati alla soluzione patrocinata dalla ricorrente, provvedendo all’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto in autotutela o a riconoscere il rimborso;
il ricorso va accolto per quanto di ragione, alla luce RAGIONE_SOCIALEe riflessioni che seguono.
Va respinto il primo motivo di ricorso.
La questione di diritto concernente l’identificazione del soggetto passivamente legittimato e tenuto, quindi, al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘IMU nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare, senza restituzione del bene, è stata più volte esaminata da questa Corte e risolta nel senso di individuare detta soggettività passiva in capo alla RAGIONE_SOCIALE di leasing .
Anche, da ultimo, questa Corte ha, difatti, ribadito che:
«seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1), cui il Collegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contra Cass., 17 luglio 2019, n. 19166);
la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui all’art. 9, c. 1, cit., – di deroga del presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta municipale propria, quale costituito dal
possesso degli immobili (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanziali termini, il d.lgs. n. 504, cit., art. 1, c. 2), – induca ad attribuire rilevanza, p iuttosto che alla detenzione RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore, in quanto tale, – detenzione che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘immobile da costruire che, ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione, – al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, – sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo;
si è, poi, osservato che, – rilevando la cd. ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, – la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non può riconoscersi un contenuto interpretativo RAGIONE_SOCIALEa previgente disciplina RAGIONE_SOCIALE‘IMU, – che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703), – trova giustificazione in ragione RAGIONE_SOCIALEa diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IMU;
può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina che è stata operata dal legislatore (l. n. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta municipale propria (cd. nuova IMU), -il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.), – è il locatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, … a decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEa stipula e per tutta la durata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.)» (così Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8430 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n.
8429; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8426; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8422) .
- Vanno invece accolti, nei termini che seguono, il secondo ed il quinto motivo di impugnazione, mentre resta assorbito il terzo (attinente alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) nelle valutazioni che seguono e va respinto il quarto motivo di ricorso nella parte concernente la contestata debenza degli interessi.
I motivi possono essere trattati unitariamente, osservando che effettivamente non v’è stata alcuna pronuncia nemmeno implicita sul tema concernente la debenza RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e degli interessi (effettivamente posto all’attenzione dei giudici sia in primo grado che in appello dalla contribuente, come riassunto, ai fini del requisito RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza del ricorso, alla pagina n. 26 RAGIONE_SOCIALE‘a tto introduttivo del presente grado di giudizio).
Sulla tematica in questione la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la sussistenza del legittimo affidamento e RAGIONE_SOCIALEa buona fede, ai fini RAGIONE_SOCIALEa debenza degli interessi, ma ha dato conto del contrasto giurisprudenziale (di legittimità e merito) sul tema RAGIONE_SOCIALEa debenza RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, ravvisando per tali ragioni l’obiettiva incertezza normativa.
In particolare, la condivisibile pronuncia del 5 settembre 2022, n. 26057 (resa tra le stesse parti, sia pure per un diverso anno di imposta, ma con affermazioni di principio sul versante giuridico, correttamente invocate nella memoria ex art. 380bis 1., cod. proc. civ. in termini di giudicato), ha ribadito che « La questione è già stata affrontata da questa Corte con ordinanza n. 31784 del 2021, nella quale, ricordato che “in tema di legittimo affidamento del contribuente (di fronte all’azione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2 (c.d. Statuto del contribuente), che tale tutela ha voluto esplicitamente offrire, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede
del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; d) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono”, è stato precisato che la disposizione regolamentare in parola (ndr. d.m. 30 ottobre 2012 sulle istruzioni per la compilazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IMU per l’anno 2012) non poteva costituire una esimente per la RAGIONE_SOCIALE locatrice dal momento che essa aveva riguardo al solo obbligo dichiarativo, posto a carico del locatario e del conduttore entro 90 giorni dalla riconsegna, peraltro chiarendo, “proprio in caso di risoluzione anticipata del contratto che il nuovo soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta è la RAGIONE_SOCIALE leasing”».
«Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 dispone che “la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dRAGIONE_SOCIALE leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALE quali si riferisce”.
In modo analogo, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, prima parte, stabilisce che “Non è punibile l’autore RAGIONE_SOCIALEa violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALE quali si riferiscono”.
“In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, l’assenza di un consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l’avviso di accertamento costituisce presupposto per l’esistenza di una condizione di incertezza nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme violate” (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 15866 del 08/06/2021).
Sulla questione RAGIONE_SOCIALEa individuazione del soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale cui non fa seguito l’immediata materiale restituzione del
bene, la sezione quinta di questa Corte aveva nel 2019 emesso due decisioni a breve distanza di tempo di segno opposto.
La prima è la sentenza n. 13793/2019 con cui era stato affermato il principio secondo il quale “Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla RAGIONE_SOCIALE di leasing, anche se essa non ha ancora acquisii o la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna dà parte RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale RAGIONE_SOCIALEo stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore”.
La seconda è la pronuncia n. 19166/2019 con la quale era stato stabilito che “per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla RAGIONE_SOCIALE concedente, di talché soggetto passivo Imu rimane l’utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing”.
Il contrasto giurisprudenziale -presente anche nella giurisprudenza di merito (v., in senso conforme al primo orientamento di legittimità, tra altre e unitamente RAGIONE_SOCIALE pronunce citate dalla ricorrente, Comm. trib. prov. Modena 12 aprile 2017 n. 327, Ctr Trieste n. 05/2016; Ctp Como n. 146/2016; Ctp Modena n. 721/2016; Ctp Bergamo n. 590/2015; Ctp Lecco n. 133/2015, Ctp Mantova n. 122/2015; in senso opposto, sempre a titolo di esempio, Ctp Reggio Emilia, 218/2016; Ctp Terni n. 274/2016, Ctp Pavia n. 180/2016) -è stato poi superato dall’intervento di due ulteriori decisioni: la n. 25249/2019 e la numero n. 29973/2019 con cui è
stato confermato l’orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo con la conseguente traslazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario (RAGIONE_SOCIALE leasing) (così Cass., Sez. VI/T, 5 settembre 2022, n. 26057).
Per tali ragioni, quindi, non sono dovute le sanzioni, mentre vanno conteggiati gli interessi.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe osservazioni svolte, vanno accolti il secondo ed il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo e rigettando gli altri.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e decidendo la causa nel merito, il ricorso originario di RAGIONE_SOCIALE va parzialmente accolto, dichiarando non dovute le sanzioni:
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio vanno compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza ed avuto riguardo RAGIONE_SOCIALE iniziali diverse soluzioni interpretative, anche in sede di legittimità, offerte al tema in rassegna.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo ed il quinto motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo e rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente, dichiarando non dovute le sanzioni.
Compensa interamente tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023.