Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10594 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10594 Anno 2023
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
IMU SOGGETTIVITÀ PASSIVA LEASING
sul ricorso iscritto al n. 4330/2021 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Treviso, in INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALE‘Amministratore Delegato, legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomi na poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE(codice CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO, in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore , dr.
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso e di deliberazione RAGIONE_SOCIALEa Giunta Municipale n. 12 RAGIONE_SOCIALE‘8 marzo 2021, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliati presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO, in Roma, al INDIRIZZO.
- CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 473/6/2020 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 2 luglio 2020 e non notificata;
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2023;
RILEVATO CHE:
con avviso in rettifica n. 114 del 16 ottobre 2017 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE accertava e liquidava la somma di 11.866,00 € per l’omesso pagamento RAGIONE_SOCIALE‘IMU in relazione all’anno di imposta 2012, ritenuta dovuta sull’immobile concesso in locazion e dalla ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE, anticipatamente risolto in data 11 ottobre 2011 per inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatrice, senza che questa avesse provveduto alla restituzione dei beni alla società di RAGIONE_SOCIALE .
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 72/2/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Verbania, ritenendo che l’interpretazione da offrire all’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, secondo cui per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta è il locatario per tutta la durata del contratto, dovesse essere operata, in linea con quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 22 maggio 2019, n. 13793, nel senso che « il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta rimane il locatario soltanto finchè è in corso il contratto e non anche dopo la sua
risoluzione» , per cui « la soggettività passiva RAGIONE_SOCIALE‘Imu torna in capo alla società RAGIONE_SOCIALE in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, indipendentemente dall’effettiva riconsegna del bene» (v. pagina n. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
2.1. la Commissione regionale reputava, al riguardo:
a. non corretta la tesi volta a ricon oscere l’applicazione all’IMU RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 672, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2013, n. 147 (secondo cui « In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEa stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data RAGIONE_SOCIALEa stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna »), in quanto disposizione, avente carattere innovativo e non interpretativo, è riferita alla TASI, caratterizzata da un diverso presupposto impositivo (la mera detenzione e non il possesso qualificato, come nell’IMU), in cui l’elemento RAGIONE_SOCIALEa durata del contratto è funzionale all’esigenza propria di tale tributo volt a a finanziare i servizi indivisibili, che si ipotizzano fruibili anche da chi dispone solo materialmente RAGIONE_SOCIALE‘immobile;
b. la previsione del menzionato art. 9, che prevede il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta in capo al locatario anche per gli immobili « non costruiti » o « in corso di costruzione », dimostra che ciò che rileva non è la consegna del bene, ma la semplice stipula del contratto, sicchè non ha alcuna rilevanza la riconsegna del bene al proprietario, contando, invece, solo l’estinzione del rapporto contrattuale;
c. il d.m. del 30 ottobre 2012 (che pone a carico RAGIONE_SOCIALEe parti contrattuali l’onere di comunicazione RAGIONE_SOCIALEa cessazione anticipata entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene) non costituisce fonte normativa primaria, per cui non ha lacuna rilevanza sull’individuazione del soggetto passivo;
la società RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al RAGIONE_SOCIALE tramite posta elettronica certificata il 2 febbraio 2021, formulando due motivi di impugnazione , successivamente depositando, in data 4/5 gennaio 2023, memoria ex art. 380bis 1., cod. proc. civ.;
il RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 13 marzo 2021,
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di doglianza la società ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., eccependo la nullità e/o illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lg.s. 14 marzo 2011, n. 23, per omessa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 136 -139, RAGIONE_SOCIALEa legge 4 agosto 2017, n., avente valore interpretativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 72 -quater del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEe condizioni generali di contratto, nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 53 Cost. RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, per « aver identificato il soggetto passivo per l’IMU nella società concedente il RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALE‘asserito venir meno degli effetti del contratto di RAGIONE_SOCIALE a fronte RAGIONE_SOCIALEa mera dichiarazione di voler risolvere il contratto, per inadempimento del concedente, a prescindere dall’effettiva riconsegna dei cespiti » (v. pagina n. 3 del ricorso);
1.1. detto motivo è stato così compiutamente sintetizzato nel ricorso: « … la Sentenza gravata non tiene in considerazione, ai fin i RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa Soggettività passiva IMU, lo jus superveniens costituito dall’art. 72 -quater RAGIONE_SOCIALEa Lege Fallimentare e RAGIONE_SOCIALEa successiva L. 124/2017. Tale normativa recepisce la prassi contrattuale invalsa e propria anche del rapporto che ci occupa (art. 14 RAGIONE_SOCIALEe condizioni generali di contratto), confermando come gli effetti del contratto di RAGIONE_SOCIALE in generale, si producano ben oltre la dichiarazione di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALEa clausola risolutiva espressa, eventualmente presente in contratto, e permangono fino alla
collocazione del bene sul mercato con la vendita RAGIONE_SOCIALEo stesso e successivo riparto, tra concedente ed utilizzatore, nei termini di cui all’art. 1, comma 139, RAGIONE_SOCIALEa Legge citata, RAGIONE_SOCIALEe somme ritratte. Di conseguenza, la proposizione «per tutta la durata del contratto» contenuta nel terzo periodo RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del D.Lgs. non può essere in alcun modo intesa, come invece statuisce la sentenza gravata, coincidente con la mera dichiarazione di risoluzione per inadempimento. Per l’effetto il co ncedente non può essere inciso dall’IMU prima, quantomeno, RAGIONE_SOCIALE‘effettiva riconsegna dei beni, pena la violazione del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa capacitò contributiva ex art. 53 Cost.» (v. pagina n. 3 del ricorso);
1.2. nello specifico, la contribuente ha sostenuto che il vincolo contrattuale non cessa con la semplice dichiarazione di voler ritenere risolto il contratto per inadempimento, giacchè il legame perdura ben oltre la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del rapporto e sino a quando si conclude il processo di realizzazione sul bene del residuo credito vantato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore inadempiente;
1.3. l’istante ha, in particolare, posto in rilievo che la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 72 -quater r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, c omma 138, RAGIONE_SOCIALEa legge 4 agosto 2017, n. 124 hanno soppiantato il principio RAGIONE_SOCIALE‘applicazione analogica al contratto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa regola contemplata dall’art. 1526 cod. civ., stabilendo una netta distinzione tra RAGIONE_SOCIALE traslativo e vendita con riserva di proprietà, disciplinando la procedura di liquidazione del bene dopo la risoluzione del contratto per inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore, che il concedente è tenuto ad eseguire, anche nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore sostanzialmente come un mandatario senza rappresentanza -al fine di poter soddisfare il proprio credito residuo sul ricavato RAGIONE_SOCIALEa vendite del cespite;
1.4. in tale nuova prospettiva secondo la tesi RAGIONE_SOCIALE‘istante il contratto non cessa con la predetta dichiarazione di risoluzione, ma muta solo il suo contenuto, il suo oggetto, non più caratterizzato dal
godimento del bene, ma dalla collocazione RAGIONE_SOCIALEo stesso sul mercato al fine di consentire al concedente la realizzazione del suo credito residuo, senza che ciò comporti trasferimento del cespite al patrimonio di questi e con permanenza, piuttosto, degli effetti del contratto e dei rischi connessi in capo all’utilizzatore;
1.5. il ricorrente ha, quindi, sostenuto che la locuzione « per tutta la durata del contratto » contenuta nell’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 vada intesa nel senso di considerare, con l’aggettivo « tutta », gli « effetti tutti del contratto, ovverossia quelli che si producono nella fase di regolare ammortamento del finanziamento, tanto quelli che si producono dopo la dichiarazione di voler sciogliere il vincolo contrattuale» (così a pagina n. 25 del ricorso), reputando detta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione coerente con il principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva, considerando la natura patrimoni ale RAGIONE_SOCIALE‘IMU e che il bene dopo la dichiarazione di risoluzione del contratto non retrocede al concedente, il quale resta titolare solo del relativo credito residuo, come chiarito, sia pure in tema di imposta di registro e con riferimento ad un trasferimen to immobiliare operato nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 30 aprile 2019, n. 11401;
con la seconda censura la contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc . civ., la nullità e/o illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con riguardo all’art. 1, comma 672, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2013, n. 147, « per avere la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte omesso di applicare il secondo periodo del citato comma 672 in quanto ritenuto erroneamente pertinente solo in punto di TASI, disattendendo in tal modo anche il principio costituzionale di capacità contributiva; e di conseguenza per aver identificato il soggetto passivo per l’IMU nella società concedente il RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALEa mera risoluzione del contratto per inadempimento del
concedente a prescindere dall’effettiva consegna dei cespiti » (v. pagina n. 4 del ricorso);
2.1. anche detto motivo è stato compiutamente sintetizzato, assumendo che la « Sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Piemontese si palesa come errata, in quanto viola l’art. 1 comma 672 RAGIONE_SOCIALEa L. 147/2013, omettendo di ritenere applicabile all’IMU il secondo periodo, e limitandone la portata alla sola TASI sulla base di una inammissibile e non necessaria comparazione tra i due tributi. Il Giudice di secondo grado non ha, infatti, rettamente qualificato il secondo periodo RAGIONE_SOCIALEa disposizione in commento in termini di norma interpretativa di portata generale che pertanto necessariamente deve trovare applicazione anche in punto di IMU, con evidenti ricadute sulla portata RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del D. Lgs. 23/2011 in merito alla vicenda che ci occupa » (così a pagina n. 41 del ricorso);
2.2. l’ istante ha, in particolare, rimarcato che il predetto comma 672 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa citata legge si articola in due periodi, di cui solo il primo ha natura impositiva e riguarda la TASI, mentre il secondo, pertinente ai fini che interessano, ha portata interpretativa, come si desume dalla locuzione « deve intendersi », di portata generale e quindi applicabile in tutti i contesti in cui venga in gioco il criterio RAGIONE_SOCIALEa durata del contratto;
2.3. la ricorrente ha poi richiamato i contenuti del decreto del RAGIONE_SOCIALE contenente le istruzioni per la compilazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IMU, che individuano nella riconsegna del bene il momento in cui il concedente ridiventa soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, nonché la circolare del medesimo RAGIONE_SOCIALEro del 18 maggio 1999 n. 109/E, che lega alla consegna RAGIONE_SOCIALE‘immobile al locatario il momento in cui questi diventa soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, così esprimendo un principio di carattere generale, valevole anche nel momento in cui il rapporto cessa, secondo cui al fine di stabilire su chi competa il pagamento occorre dare rilievo determinante alla funzione di godimento del RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
La questione di diritto concernente l’identificazione del soggetto passivamente legittimato e tenuto, quindi, al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘IMU nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di RAGIONE_SOCIALE immobiliare, senza restituzione del bene, è stata più volte esaminata da questa Corte e risolta nel senso di individuare detta soggettività passiva in capo alla società di RAGIONE_SOCIALE .
Anche, da ultimo, questa Corte ha, difatti, ribadito che:
«seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientame nto RAGIONE_SOCIALEa Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1), cui il Collegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contra Cass., 17 luglio 2019, n. 19166);
la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui all’art. 9, c. 1, cit., – di deroga del presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta municipale prop ria, quale costituito dal possesso degli immobili (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanziali termini, il d.lgs. n. 504, cit., art. 1, c. 2), – induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore, in quanto tale, – detenzione che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘immobile da costruire che, ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione, – al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, – sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir
meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo;
si è, poi, osservato che, – rilevando la cd. ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, – la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non può riconoscersi un contenuto interpretativo RAGIONE_SOCIALEa previgente disciplina RAGIONE_SOCIALE‘IMU, – che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703), – trova giustificazione in ragione RAGIONE_SOCIALEa diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IMU;
può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina che è stata operata dal legislatore (l. n. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta municipale propria (cd. nuova IMU), -il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.), – è il locatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, … a decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEa stipula e per tutta la durata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.)» (così Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, 8430 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8429; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8426; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8422) .
L’impianto difensivo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, volto ad interpretare l’art. 9 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23/2011 in relazione alla nuova normativa di cui all’art. 72 -quater l. fall. e RAGIONE_SOCIALEa legge 4 agosto 2017, n. 124 (ritenuta avere valore interpretativo) non è condivisibile, poiché:
l’art. 72 -quater l. fall. è norma settoriale, valevole solo in ambito concorsuale, non suscettiva di applicazione analogica (Cass., Sez. U. civ., 29 gennaio 2021, n. 2142 e le tante ivi citate; Cass., Sez. I, 14 settembre 2022, n. 27133);
la legge 4 agosto 2017, n. 124 non è retroattiva ed ha carattere innovativo e per i contratti di RAGIONE_SOCIALE risolti prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore (come nel caso di specie, in cui il contratto si risolse nell’anno 2011) opera ancora l’art. 1526 cod. civ. (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, 4 novembre 2021, n. 31834, che richiama « Cass., Sez. U, 2061/2021; Cass. Sez. U, 2142/2021» ; Cass., Sez. I, 26 novembre 2021, n. 37024; Cass., 14 settembre 2022, n. 27133, che richiama « Cass. Sez. U, 2061/2021; Cass. Sez. U, 2142/2021; Cass. 26531/2021, 5754/2022 e 10249/2022» e nello stesso senso Cass., Sez. III, 14 marzo 2023, n. 7367);
a tacer d’altro, l’art. 14 RAGIONE_SOCIALEe cond izioni generali di contratto prevede l’immediata a riconsegna del bene alla società di RAGIONE_SOCIALE in caso di risoluzione, mentre la vendita del bene è da considerarsi eventuale in termini alternativi al reimpiego in locazione finanziaria, il che dimostra che il bene retrocede alla società concedente
6.Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe valutazioni che precedono il ricorso va, quindi, respinto
Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle iniziali diverse soluzioni interpretative, anche in sede di legittimità, offerte al tema in rassegna.
Nondimeno, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023.