A seguito di una verifica con accesso nei locali commerciali, l'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva a una contribuente. I giudici d'appello hanno annullato la ripresa Iva contestando il mancato contraddittorio endoprocedimentale preventivo, applicando la prova di resistenza. Contestualmente, hanno confermato il recupero dei costi di trasporto animali con una formula generica. La Corte di Cassazione ha accolto sia il ricorso del Fisco sia quello incidentale della contribuente. In caso di accessi nei locali aziendali, il rispetto del contraddittorio si valuta solo verificando il trascorso del termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale, senza richiedere la prova di resistenza. Inoltre, motivare una sentenza d'appello approvando acriticamente la decisione di primo grado integra una motivazione apparente, determinando la nullità della pronuncia.
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