Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16752 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16752 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Melito Porto di Salvo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 4 agosto 2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Lette le note di replica prodotte nell’interesse di NOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
La misura cautelare reale oggetto del presente ricorso è stata disposta sulla base dei fatti di cui al procedimento n. 365/22 RGNR DDA pendente nei confronti dei fratelli COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e, nello specifico, per i reati previsti e puniti dagli articoli 81, 110 cod. pen. e 11, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 74 del 2000.
Secondo la prospettiva accusatoria i NOME, in concorso tra loro, quali soci fondatori della RAGIONE_SOCIALE, a fronte di un rilevante debito tributar
maturato dal 19 maggio 2016, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ed interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte, avrebbero dismesso, attraverso alienazioni simulate e comunque fraudolente, tutto il proprio patrimonio aziendale in favore di quattro società da loro costituite ad hoc e a loro riconducibili – per essere le rispettive quote detenute da loro parenti – ossia la RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, così deprivando la RAGIONE_SOCIALE, della sua consistenza mobiliare, immobiliare e contrattuale, in maniera idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; procedura coattiva attivata solo in parte essendovi stata la notifica di una cartella di pagamento, che avrebbe avuto sicuramente esito negativo a fronte di un patrimonio incapiente.
La riconducibilità agli indagati delle nuove società trovava giustificazione, nell’ottica dell’accusa, nella continuità “familiare” delle compagini societarie e nel “travaso” di beni, maestranze e clientela dalla RAGIONE_SOCIALE alle quattro società neocostituite.
2.L’indagine trae origine dal monitoraggio della RAGIONE_SOCIALE, destinataria della interdittiva antimafia n. 00017139, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, e sottoposta, in data 1.7.2020, ad amministrazione giudiziaria da parte del Tribunale di Reggio Calabria.
In particolare, nel corso della gestione giudiziaria della società RAGIONE_SOCIALE, con capitale sociale detenuto da COGNOME NOME, classe 1994, figlio di COGNOME NOME e da COGNOME NOME COGNOME, genero di COGNOME NOME, era emersa una serie di attività anomale intercorse tra detta società e la RAGIONE_SOCIALE
Si accertava che all’indomani della costituzione della prima, la seconda le aveva immediatamente ceduto gran parte del proprio parco automezzi e delle maestranze, secondo una linea di continuità confermata dall’essere i fornitori e i clienti della RAGIONE_SOCIALE gli stessi fornitori della RAGIONE_SOCIALE
Dal prosieguo delle indagini era dunque emerso che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, pur non essendo formalmente legate da alcun rapporto di direzione e di coordinamento e pur a fronte di una diversa composizione degli organi sociali, si inserivano in un sottoinsieme di società a conduzione familiare operante prevalentemente nel settore degli autotrasporti i cui soci erano attinti da diversi precedenti penali.
Le ulteriori attività investigative consentivano di constatare che le operazioni di cessione da parte della RAGIONE_SOCIALE avevano coinvolto altre società condotte da membri della stessa famiglia: la RAGIONE_SOCIALE, con capitale sociale interamente detenuto da COGNOME NOME, classe DATA_NASCITA, figlio di NOME
NOME; la RAGIONE_SOCIALE, con capitale sociale detenuto da NOME classe 1991 e NOME, figli di COGNOME NOME; e la RAGIONE_SOCIALE, con capitale detenuto dai tre cugini: NOME, classe 1991, figlio di COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME classe 1994, figlio di NOME NOME e NOME, classe 1994, figlio di NOME.
Sulla scorta dell’imputazione mossa nel citato procedimento penale n. 365/22 CODICE_FISCALE, veniva quindi avanzata richiesta di provvedimento cautelare reale.
Il Gip del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 15/06/2022, nell’accogliere in parte le richieste della procura, disponeva, ai sensi degli articol 240 e 321, cod. proc. pen., il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale e patrimonio aziendale delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in quanto la loro costituzione er servita a commettere il reato e la libera disponibilità del patrimonio aziendale avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del delitto di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 74 del 2000; provvedeva, inoltre, ai sensi dell’articolo 12-bis del d. Igs. n. 74 del 2000, e quale profitto del reato, al sequestro preventivo diretto dei beni ceduti dalla RAGIONE_SOCIALE alle predette società, e, in subordine al sequestro per equivalente dei beni rientranti nella disponibilità dei tre fratelli NOME sino a concorrenza di euro 785.313, coincidente con la somma ottenuta dalla cessione dei predetti beni.
Il Gip respingeva, invece, la richiesta della procura di sequestro di un profitto corrispondente ad euro 1.235.970,17 i ovvero di una somma pari alla somma totale delle imposte evase, evidenziando come il profitto confiscabile non potesse identificarsi con il risparmio di spesa derivante dall’intero debito tributario no soddisfatto ma con il solo valore dei beni sottratti alla garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero dei beni stessi.
3.Avverso tale provvedimento COGNOME NOME, nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, proponeva impugnazione che veniva rigettata dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 3 agosto 2022, confermativa del provvedimento del gip.
4.Avverso quest’ultimo provvedimento NOME ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione articolato nelle seguenti doglianze.
5.Nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
L’ordinanza gravata sarebbe censurabile per omessa motivazione in ordine agli elementi dimostrativi della sussistenza del fumus del reato contestato.
In particolare, si lamenta che il vincolo sarebbe stato disposto esclusivamente sulla base di un mero sospetto in ordine alla simulazione della complessiva operazione di travaso di contratti maestranze e beni dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE
Si evidenzia che non vi sarebbe prova alcuna della natura simulata o fraudolenta del trasferimento di beni, di cui si evidenzia l’esiguità dell’ammontare delle cifre riferite alla cessione, euro 54.595,00, rispetto al ben più cospicuo debito, essendo, invece, evidente il contrario, come evincibile dalla documentazione prodotta e il carattere neutro della coincidenza di clienti e maestranze tra le due società.
5.Nel secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa motivazione e comunque l’illegittimità per sproporzione del sequestro disposto su tutto il capitale sociale ed il patrimonio aziendale, in quanto riferito ad una somma estremamente superiore rispetto al valore dei beni trasferiti, da considerare quale parametro per l’individuazione del profitto del reato contestato.
Nelle note di replica del 24.2.2023 i difensori dell’indagato ribadivano i motivi di ricorso reiterando la richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Deve innanzi ricordarsi che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325, cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico
seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
3.Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, a fronte della approfondita valutazione compiuta dal parte del tribunale del riesame di Reggio Calabria delle vicende criminose relative ai capi d’imputazione sottesi alla disposta la misura cautelare reale, deve escludersi il vizio di omessa motivazione lamentato nel primo motivo di ricorso che, a ben vedere, di fatto, si risolve nella reiterazione della medesima posizione difensiva prospettata in sede di riesame, solo perché ritenuta ricostruzione alternativa preferibile a quella del provvedimento impugnato.
4.11 secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in relazione alla dedotta omessa motivazione ed è in ogni caso generico.
La censura riferita all’omessa motivazione è infatti manifestamente infondata per l’evidente esistenza del sostrato argomentativo atteso che, con motivazione stringata ma sussistente e sufficiente, il Tribunale del riesame ha giustificato la sottoposizione a vincolo dell’intera società affermando trattarsi di società tramite la quale è stato commesso il reato e di vincolo congruamente disposto a fronte dell’ingente debito evaso.
Quanto alla doglianza relativa alla sproporzione essa va considerata inammissibile in quanto generica, atteso che il ricorrente non ha dettagliato la consistenza del patrimonio attinto dal vincolo cautelare reale.
5.Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 07/3/2023