Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10589 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10589 Anno 2023
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
IMU SOGGETTIVITÀ PASSIVA LEASING
sul ricorso iscritto al n. 22359/2020 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI NONANTOLA (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , dr.ssa NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di deliberazione della Giunta M unicipale n. 73 dell’8 luglio 2000 e di determina n.176/2020, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Lecce, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla Circumvallazione Clodia n 59.
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Milano, al INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale, dr. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Milano, domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.
- CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2361/5/2019 della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 2 dicembre 2019 e non notificata;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2023;
RILEVATO CHE:
con avviso n. 500 del 16 settembre 2015, notificato il 21 settembre 2015, il Comune di Nonantola accertava e liquidava in capo a RAGIONE_SOCIALE (conferitaria dell’azienda da parte di Banca Italease, incorporante la RAGIONE_SOCIALE), la somma complessiva di 122.116,00 €, di cui 79.332,35 € per maggiore imposta IMU relativa all’anno 2012, in relazione agli immobili concessi in locazione finanziaria a RAGIONE_SOCIALE e restituiti alla ricorrente il 6 dicembre 2012, nonostante la risoluzione anticipata del contratto avvenuta in data 28 ottobre 2011;
con la sentenza impugnata la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto contro la sentenza n. 721/3/2016 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Modena, dando conto della sussistenza di un duplice orientamento della Corte di Cassazione (all’epoca risultante dalle pronunce del 22 maggio 2019, n. 13793 e del 17 luglio 2019, n. 19166) sul tema della soggettività passiva dell’imposta IMU nell’ipotesi di locazione finanziaria risolta anticipatamente senza restituzione del bene al concedente e dunque sull’interpretazione da offrire all’a rt. 9 del d.lgs.14 marzo 2011, n. 23, secondo cui per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo dell’imposta è il locatario per tutta la durata del contratto, ha dato seguito all’orientamento espresso da questa Corte con la pronuncia del 17 luglio 2019, n. 19166/2019, interamente richiamata nella sentenza impugnata,
riconoscendo, quindi, quale soggetto passivo dell’imposta l’utilizzatore del bene sino all’effettiva restituzione dello stesso;
il Comune di Nonantola impugnava detta pronuncia con ricorso notificato alla Banca tramite raccomandata in data 26 agosto 2020, formulando un unico motivo di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 2 ottobre 2020 mediante posta elettronica certificata, concludendo per
il rigetto dell’impugnazione;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di doglianza il Comune ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art . 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, non condividendo la decisione assunta, assumendo che:
-l’interpretazione letterale del citato art. 9, comma 1 (secondo cui « Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto ») non consente di dar rilevanza alla riconsegna del bene, non essendo tale elemento fattuale contemplato dalla norma;
ragioni di logic a simmetria impositiva giustificano l’ordine di idee secondo cui non avrebbe senso attribuire rilevanza alla materiale disponibilità del bene al momento della cessazione del rapporto, quando la norma non fa riferimento all’immissione in possesso per indivi duare, all’inizio del rapporto, il debitore della pretesa tributaria, giacchè considera soggetto passivo dell’imposta l’utilizzatore anche per il caso di locazione finanziaria di immobili non ancora costruiti;
la ratio ed i presupposti dell’IMU sono dive rsi da quelli della TASI, per cui nessuna interpretazione analogia è praticabile;
-il regime ordinario dell’IMU attribuisce rilievo al possesso, inteso quale situazione di dominio derivante dal diritto di proprietà o di altro diritto reale;
la soggettiv ità passiva dell’utilizzatore in caso di leasing immobiliare è una deroga al predetto regime ordinario, come tale non suscettiva di interpretazione estensiva;
la giurisprudenza della Corte di cassazione successiva alla pronuncia del 17 luglio 2019 n. 19166 ha ripreso l’orientamento del primo arresto (del 22 maggio 2319, n. 13797), nel senso di ritenere che il concedente ritorna ad essere soggetto passivo dell’imposta in questione al momento della cessazione dell’imposta, anche se l’immobile non gli sia restituito (v. Cass. del 9 ottobre 2019, n. 25249; del 19 novembre 2019 n. 29973/2019 e del 13 marzo 2020, n. 7227/2020);
il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
La questione di diritto concernente l’identificazione del soggetto passivamente legittimato e tenuto, quindi, al pagamento dell’IMU nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare, senza restituzione del bene, è stata più volte esaminata da questa Corte e risolta nel senso di individuare detta soggettività passiva in capo alla società di leasing .
Anche, da ultimo, questa Corte ha, difatti, ribadito che:
«seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamento della Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1), cui il Collegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizza tore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30
giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contra Cass., 17 luglio 2019, n. 19166);
la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui all’art. 9, c. 1, cit., – di deroga del presupposto impositivo dell’imposta municipale propria, quale costituito dal possesso degli immobili (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanziali termini, il d.lgs. n. 504, cit., art. 1, c. 2), – induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore, in quanto tale, – detenzione che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire che, ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione, – al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, – sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo;
si è, poi, osservato che, – rilevando la cd. ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, – la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non può riconoscersi un contenuto interpretativo della previgente disciplina dell’IMU, – che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703), – trova giustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione della dichiarazione IMU;
può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplina che è stata operata dal legislatore (l. n. 160 del
2019, art. 1, cc. 738 ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’imposta municipale propria (cd. nuova IMU), -il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.), – è il locatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, … a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.)» (così Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, 8430 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8429; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8426; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8422) .
In tali termini, il ricorso va quindi accolto, appena aggiungendo che non è conferente ogni riferimento operato dalla difesa della società alla legge del 4 agosto 2017, n. 124, siccome successiva all’anno di imposta in esame (2012) e avendo «le Sezioni Unite di questa Corte recentemente stabilito, con la sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061, che la nuova regolamentazione del contratto di leasing introdotta dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140, riforma che ha fatto convergere in un unico tipo contrattuale le due forme del leasing traslativo e del leasing di godimento – non ha carattere retroattivo. Il che viene a significare che essa non può trovare applicazione per i casi – come quello odierno – nei quali si sia già verificata la risoluzione del contratto in data precedente all’entrata in vigore della riforma» (così Cass., Sez. III, 14 marzo 2023, n. 7367).
Non solo. Non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, a mente dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso della contribuente.
Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle iniziali diverse soluzioni interpretative, anche in sede di legittimità, offerte al tema in rassegna.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.
Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023.