Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10717 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10717 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 12585/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende.
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, sezione staccata di PESCARA, n. 885/2017 depositata il 20/10/2017.
IRAP DINIEGO RIMBORSO
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 aprile 2023.
Rilevato che:
la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di NOME COGNOME, piccolo imprenditore, svolgente attività di affissione di manifesti pubblicitari, del silenziorifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate a titolo di Irap, per i periodi di imposta dal 2008 al 2011, fondata sull’assenza di un’autonoma organizzazione;
la C.T.P. di Pescara accolse il ricorso con sentenza (n. 50/16) che è stata confermata dalla C.T.R. dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), la quale ha escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione dopo avere sottolineato che (cfr. pag. 2 della sentenza) «il reddito derivante dall’attività svolta da COGNOME è derivato da dal prevalente lavoro proprio, atteso che lo stesso si è servito, per un periodo di due anni, di un solo lavoratore occasionale, tra l’altro retribuito c on somme di RAGIONE_SOCIALE entità e che lo stesso ha utilizzato mezzi e beni strumentali essenziali e di valore non significativo, così come evidenziato dal registro dei beni ammortizzabili in atti»;
l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, con un unico mo tivo, per la cassazione della sentenza d’appello; il contribuente ha resistito con controricorso;
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazi one degli artt. 2 e 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, l’ufficio censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che il requisito dell’Irap costituito dall’autonoma organizzazione, con riferimento a
ogni tipologia di impresa, inclusa la c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE impresa’, è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta;
il motivo non è fondato;
premesso che il giudice tributario di appello, sulla base di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha negato la sussistenza dell’autonoma organizzazione, la sentenza è in linea con la pacifica opinione della giurisprudenza, che il Collegio condivide e che intende ribadire, per la quale «n tema di Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere accertato in concre to per i piccoli imprenditori» (Cass. n. 19329/18);
ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente per il principio della soccombenza;
rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 12 aprile 2023.