Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10600 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10600 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8213/2018 R.G. proposto da:
CONDOMINIO DI INDIRIZZO E INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
–ricorrente–
-contro-
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
–controricorrente–
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NOME n. 8085/2017 depositata il 20/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consi NOME COGNOME.
FATTO
Considerato che:
Il Condominio di INDIRIZZO impugna l’epigrafata sentenza con quale la Corte d’Appello di Roma, accogliendo il gravame di Roma Capitale, ha riformato l’impugnata sentenza di primo grado dell’avviso che il Condominio non fosse tenuto alla corresponsione del Cosap relativo alle griglie e alle intercapedini poste lungo il perimetro del fabbricato e ne chiede l cassazione sulla base di cinque motivi di ricorso cui replica l’intimata controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrative in vista dell’udien camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art 2909 c.c.in combina disposto con l’art 324 c.p.c e dell’art 118 disp att c.p.c. in relazione all primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello respinto l’eccezione d giudicato ritenendo non rilevante l’accertamento di fatto contenuto in numeros sentenze .
Con il secondo si deduce la violazione dell’art 63 del dlgs 446/1997 in combinat disposto con gli art 1 e 16 del Regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali ( Cosap) e delle norme a queste connesse e correlate in relazione all’ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto integrato il presup impositivo della Cosap pur in mancanza di un titolo concessorio nel caso d servitù di pubblico passaggio e di sostituzione del piano con griglie.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art 2697 nonché dell’art 63 dlgs nr 446/1997 in combinato disposto con l’art 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubblic comunali ( Cosap) e delle norme a queste connesse e correlate in relazione all’a 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello negato che spetti a Comune l’onere della prova dell’esistenza di una servitù di pubblico passaggi nei modi e termini di legge.
Con il quarto motivo si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giud che è stato oggetto di discussione fra le parti per avere la Corte di app ritenuto integrato il presupposto impositivo dell’imposta malgrado l’assenza occupazione di aree adibite ad uso pubblico.
Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art 63 del dlgs 446/199 combinato disposto con gli art 1 e 16 del Regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comuna ( Cosap) e delle norme a queste connesse e correlate in relazione all’art 36 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello riconosciuto un utiliz particolare a beneficio del Condominio dell’area malgrado le griglie e intercapedini siano state realizzate contestualmente alla costruzione dell’edif condominiale in conformità alla relativa licenza.
Preliminarmente vanno rigettate le pregiudiziali in punto di rito fatte vale resistente, non ricorrendo nella specie le condizioni di cui all’art. 360-bis c risultando totalmente appagante ai fini della loro cognizione l’illustrazione antefatti processuali a cui il ricorso provvede dalla pag. 2 alla pag. 7 .
Il primo motivo è fondato con l’assorbimento dei restanti.
La Corte d’appello ha disatteso l’eccezione di giudicato perché , a suo avvis sarebbe irrilevante – «sulla base di una diversa interpretazione della normati vigente e applicabile alla fattispecie» – l’insussistenza del titolo concesso fini della debenza del COSAP, come hanno ritenuto invece le sentenze passate in giudicato indicate dal condominio, e come ha riconosciuto la stessa Cort
d’appello (le pronunce richiamate dall’appellato condominio, passate i giudicato», p. 3 della sentenza di appello) che non ha dunque posto i discussione il passaggio in giudicato di dette sentenze.
Va inoltre rilevato che in aggiunta ad esse parte ricorrente, unitamente a memoria illustrativa, ha depositato un’altra decisione la nr 6998/20 successiva alla decisione impugnata in questa sede (la nr . 8085/2017).
Il Condominio si duole che la Corte abbia disatteso il giudicato – in violaz degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. – sulla base di una diversa interpretazione norme sul COSAP «pur in assenza di qualsiasi mutamento dei relativi elementi di fatto e di diritto peraltro nemmeno evidenziati».
Sul punto giova ricordare che in base agli orientamenti espressi dal giurisprudenza relativamente ai rapporti di durata il vincolo del giudicat pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permane rapporto con esclusione di quelli variabili( Cass 17223/2020).
E’ stato precisato infatti che nell’ambito dei rapporti giuridici di durata obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, giudicato formatosi sull’accertamento relativo a una fattispecie attuale precl invero, il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegand la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, c l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il co materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. 20765/2018; Cass. 37269/2021).
Nel caso di specie il fatto costitutivo del diritto di Roma Capitale a percep Cosap è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie intercapedini, in corrispondenza del condominio.
Gli effetti vincolanti che discendono dal giudicato non possono venir meno, come sostiene la Corte di appello, sulla base di una diversa interpretazione d normativa vigente e applicabile alla fattispecie.
Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercita ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o ecc sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, e e necessari, della pronuncia (Cass. 6091/2020, Cass. 33021/2022).
La Corte d’appello dovrà pertanto, pronunciarsi nuovamente sull’eccez giudicato, proposta dal condominio, alla luce dei principi sopra richiam
Gli altri motivi – concernenti il merito – restano pertanto assorbiti dal pregiudiziale.
P.Q.M.
/ La Corte accogli il primo rrptivo di ricorso, assorbiti i restanti; cass toc,c decisione rhìotiV6 accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di appell che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle questa fase di legittimità.
Roma 24.1.2023