Infortuni sul lavoro, committente, posizione di garanzia
Quanto ai profili formali dell’assunzione della qualifica di datore di lavoro, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione in capo al committente le opere non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l’appaltatore, posto che la normativa vigente impone ai datori di lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. Va anche ribadito, che il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr.