Un amministratore straniero, condannato per bancarotta fraudolenta, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata traduzione degli atti processuali, contestando la ricostruzione delle prove e chiedendo le attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'obbligo di tradurre gli atti non scatta per la sola cittadinanza estera, ma presuppone l'effettiva ignoranza della lingua italiana, esclusa nel caso concreto. Inoltre, la Cassazione non può riesaminare i fatti già decisi in appello, né la fedina penale pulita garantisce da sola sconti di pena. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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