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Codice Penale

Risarcimento del danno biologico e morale

Risarcimento del danno biologico e morale, intesi quali danni ontologicamente diversi, liquidazione del pregiudizio non patrimoniale.

Pubblicato il 04 December 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 707/2023 pubblicata il 12/10/2023

Nella causa civile iscritta al n. 1427/2020 R.G. vertente

TRA

XXX,

ATTORE

E

Società YYY – Società Cooperativa (P. IVA)

-CONVENUTA-

nonché

ZZZ

KKK

-CONVENUTI CONTUMACI-

Oggetto: lesione personale da investimento di pedone.

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.5.2023, in cui le parti si sono riportate agli atti ed ai verbali di causa ed hanno chiesto la decisione della controversia.

FATTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, XXX conveniva in giudizio innanzi all’intestato Tribunale Società YYY, ZZZ e KKK, esponendo: che in data 11.8.2018 alle ore 16,00 circa nelle vicinanze della Posta centrale, in Crotone, era stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali da ZZZ, alla guida dell’autoveicolo Golf tg. di proprietà di KKK; che aveva subito gravissime lesioni personali ed era stato condotto dal 118 all’Ospedale di Crotone, ove gli era stato diagnosticato “contusione ginocchio sinistro e piede e spalla sinistra, escoriazione al ginocchio sinistro” e consigliata terapia medica e riposo assoluto per 7 gg; che successivamente gli era consigliato intervento chirurgico, che aveva eseguito al Rizzoli di Bologna il 18.10.2018; che era stato dichiarato clinicamente guarito con postumi nella misura dell’8-10%, come da perizia di parte in atti; che la società assicuratrice non aveva inteso risarcire il danno.

Chiedeva, pertanto, all’adito Tribunale l’accertamento della responsabilità esclusiva del Bellan nella causazione del sinistro e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro, quantificato in € 49.546,00.

2. Si costituiva Società YYY, deducendo: che vi erano dubbi sulla veridicità del sinistro, data la genericità della descrizione dello stesso nell’atto introduttivo; che comunque il pedone non aveva rispettato le regole, non avendo attraversato sulle strisce e procedendo repentinamente; che la quantificazione del risarcimento dovuto era eccessiva. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea, in via subordinata l’applicazione del concorso di colpa e la riduzione delle poste risarcitorie.

3. Gli altri convenuti non si costituivano, nonostante la regolare notifica dell’atto introduttivo.

4. Il giudizio era istruito mediante prova orale e c.t.u. medico-legale.

5. Dopo il deposito della c.t.u., all’udienza del 15.5.2023 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e la causa era trattenuta in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

II. La domanda dell’attore è parzialmente fondata e dev’essere accolta per quanto di ragione.

Il sinistro come narrato dall’attore può ritenersi avvenuto nelle circostanze dallo stesso indicato.

XXX ha infatti narrato che in data 11.8.2018, alle ore 16,00 circa, nei pressi della Posta centrale in Crotone, era stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali da ZZZ, alla guida dell’autoveicolo Golf di proprietà di KKK, ed aveva riportato gravi lesioni, refertate dall’Ospedale di Crotone, per le quali aveva dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico, con esiti in termini di danno biologico.

Tali circostanze, sebbene fortemente contestate da Società YYY nella propria comparsa, devono ritenersi provate in ragione delle dichiarazioni dei testimoni sentiti in corso di causa, oltre che non smentite da ZZZ, che non si è presentato all’udienza fissata per il suo interrogatorio formale.

Il teste ***, il quale ha assistito al sinistro, ha dichiarato che “l’11 agosto 2018, alle ore 16,00, ero presente vicino alla Posta e ho visto che una golf stava scendendo; attraversava per andare verso la posta e poi ha girato verso una traversa, un po’ più avanti rispetto a un rivenditore di bombole che si chiama *** se non sbaglio. C’era un ragazzo che stava attraversando la strada, non ricordo se sulle strisce pedonali, e ho visto la Golf che l’ha investito. Non conosco l’identità di chi guidava la golf né dell’investito. Il ragazzo investito è caduto a terra”, precisando che il ragazzo investito lamentava dolori alla gamba e che la Golf aveva colpito il pedone con la parte anteriore destra e il pedone era stato colpito sul lato sinistro del corpo ed era caduto a terra. Ha precisato anche che l’urto era avvenuto nella parte iniziale della strada. Interrogato a prova contraria, ha anche precisato che l’incidente è avvenuto di fronte alla Posta Centrale, che è in via Paternostro, e che la via dove è avvenuto l’incidente, individuata anche a mezzo di consultazione delle foto, potrebbe essere via Luigi Settino.

Nessun dubbio, pertanto, sulla verificazione del sinistro come descritta dal XXX.

Quanto alle contestazioni svolte dalla compagnia assicuratrice convenuta, in merito all’applicazione quantomeno del concorso di colpa del pedone, non vi sono i presupposti giuridici per applicarlo in quanto non è emerso, dall’istruttoria compiuta, che il XXX abbia violato le regole di comportamento del pedone che attraversa la strada, né risulta che egli non abbia attraversato sulle strisce pedonali, né parte convenuta ha dimostrato che vi erano strisce pedonali sulla strada dalle quali il pedone avrebbe dovuto attraversare.

Anche il c.t.u. nominato, dott., peraltro, ha accertato la piena compatibilità del sinistro come narrato con le lesioni riportate dal XXX.

Per quanto attiene la quantificazione dei danni, in ordine ai danni non patrimoniali trova applicazione nel caso di specie l’art. 139 del D.lg. n. 209/2005, in quanto si è in presenza di lesioni di lieve entità “derivante da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e dei natanti”.

Questo giudicante condivide e fa quindi proprio l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, contenuto nei passaggi motivazionali che di seguito si riportano alla stregua dell’art. 118, disp. att. c.p.c.

“Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.

Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Viene in primo luogo in considerazione, nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.

Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).

Per quanto l’attore abbia domandato il risarcimento del danno biologico e morale, intesi quali danni ontologicamente diversi, nondimeno la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito sarà in questa sede unitaria, poiché la sofferenza lamentata è strettamente attinente alla lesione dell’integrità psicofisica.

Il c.t.u. nominato ha accertato che “l’impatto avveniva sull’emisoma sinistro del signor XXX provocando la rovinosa caduta al suolo dello stesso. Immediatamente soccorso veniva, ad opera di persone presenti all’accaduto, allertato il 118 che provvedeva a trasportare il periziando al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Crotone, per essere sottoposto agli accertamenti di rito. In tale sede, espletati i dovuti accertamenti clinico-diagnostici gli veniva diagnosticato: “Trauma contusivo ginocchio sinistro con escoriazione e piede e spalla sinistra”. A seguito di quanto accertato, dopo essergli state praticate le dovute cure del caso, veniva inviato al domicilio con prescrizione di terapia medica ed indicazione a riposo assoluto con arto in scarico per 7 giorni ed invito ad eseguire RMN Ginocchio sinistro. Si atteneva scrupolosamente al programma terapeutico prescritto dai sanitari ed in data 27/08/2018 eseguiva RMN al Ginocchio sinistro presso la Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’Ospedale Civile di Crotone, il cui referto recita testualmente: “Lieve distensione fluida sinovitica del recesso retro-patellare. Non evidenti significative alterazioni morfologiche e di segnale delle cartilagini meniscali. LCA finemente disomogeneo e di aspetto lievemente deflesso, seppur definibile nel suo decorso. Conservata continuità del LCP e dei ligamenti collaterali“. In data 04/09/2018 effettuava visita specialistica ortopedica in Ospedale e gli veniva consigliato intervento chirurgico. In data 21/09/2018 si sottoponeva a visita specialistica ortopedica presso il dott., specialista ortopedico di Bologna il quale certifica all’Esame Obiettivo della visita effettuata: “il ginocchio sinistro è instabile per lesione totale del Ligamento Crociato Anteriore con Test di Lachman e di Jerk + + +“. Pertanto programma ricovero per intervento di ricostruzione artroscopica del ligamento crociato anteriore. In data 18/10/2018 si ricovera presso la Casa di Cura Villa Erbosa di Bologna ed, in pari data, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica del ligamento crociato anteriore e meniscectomia laterale selettiva. La diagnosi refertata sul Registro operatorio recita: “Lesione totale del ligamento crociato anteriore e lesione radiale del menisco laterale”. In data 19/10/2018, a seguito di regolare decorso postoperatorio e condizioni cliniche stabili, come si evince dalla Cartella Clinica, veniva dimesso con diagnosi come da Referto di Intervento. La dimissione avveniva con arto inferiore sinistro tutelato con ginocchiera articolare bloccata in estensione. Gli veniva prescritta idonea terapia medica e profilassi antitromboembolica, di non caricare sull’arto operato e mantenere l’arto in discarico su due cuscini e ghiaccio locale a cicli di 10 minuti. Gli veniva altresì programmato controllo ambulatoriale privato presso studio Dott..

Dopo la valutazione della situazione clinica e la visita del periziando, il c.t.u. ha compiuto la seguente diagnosi “Esiti distrofici-cicatriziali con deficit funzionale ginocchio sinistro per lesione totale del legamento crociato anteriore e lesione del menisco laterale operato con tecnica endobutton in titanio e cambra tibiale in titanio e di regolarizzazione del menisco laterale”.

Ha anche precisato, a fronte delle contestazioni della compagnia convenuta, che il precedente intervento al ginocchio, subito dal signor XXX, non può aver avuto alcun rilievo ai fini delle lesioni riportate per effetto dell’incidente stradale, posto che lo stesso è stato effettuato sul ginocchio controlaterale, ossia sul ginocchio destro e non sul sinistro, sede delle lesioni di cui trattasi. Inoltre, il ginocchio destro non presenta menomazione alcuna e/o deficit articolare che avrebbero potuto contribuire, come concausa, in senso deterministico delle lesioni patite dal periziando al ginocchio sinistro.

Le lesioni subite hanno determinato inoltre una inabilità assoluta di 29 gg, una inabilità parziale di 30 gg al 75%, una inabilità parziale di 50 gg al 50%, una inabilità parziale di 60 giorni al 25% e postumi permanenti pari al 6%.

Per quanto riguarda l’invalidità temporanea, la somma dovuta all’attore ammonta ad € 4.647,29 in moneta attuale.

Tenendo conto che al momento della causazione del danno XXX aveva 25 anni, secondo le tabelle di riferimento la somma dovuta a titolo di danno permanente da lesione all’integrità psicofisica (quantificato al 6%) ammonta ad € 10.715,11 in moneta attuale.

Tale somma non può essere aumentata a titolo di danno morale, essendo lo stesso già ricompreso nella relativa quantificazione e non avendo l’attore motivato la necessità di personalizzare il danno rispetto alla somma come riveniente dall’applicazione delle tabelle.

In conclusione, a titolo di danno non patrimoniale spetta all’attore la complessiva somma di € 15.362,40, oltre interessi legali.

Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. In favore dell’attore non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto lo stesso non ha allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento.

Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario (cfr. in proposito Cass., 24.10.2007 n. 22347, 25.10.2003 n. 12452, 28.7.2005 n. 15823, 12.2.2008 n.3268, 12.2.2010 n. 3355).

III. Le spese processuali, che si liquidano nel dispositivo ex dm. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 seguono il principio della soccombenza in relazione allo scaglione tariffario corrispondente all’importo liquidato a titolo risarcitorio. I compensi sono liquidati ai valori medi di tariffa per lo scaglione di riferimento, ridotti del 50%, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche controverse.

Anche il compenso per il c.t.u., liquidato come da decreto emesso in corso di causa, è posto a carico dei convenuti, in solido, con manleva a carico di Società YYY.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, sulla domanda proposta da XXX, , con atto di citazione ritualmente notificato contro Società YYY – Società Cooperativa (P. IVA), in persona del legale rappresentante p.t., ZZZ e KKK (R.G. n. 1427/2020), così provvede:

1. in accoglimento parziale della domanda proposta da XXX, accerta la responsabilità del conducente ZZZ del veicolo Golf tg. di proprietà di KKK nella causazione del sinistro dell’11.8.2018 in Crotone, e per l’effetto condanna i convenuti in solido al pagamento, in suo favore e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 15.362,40 in moneta attuale, oltre ad interessi da calcolarsi al tasso legale dal deposito della sentenza sino all’effettivo pagamento, con manleva a carico di Società YYY Società Cooperativa;

2. Condanna i convenuti, in solido, con applicazione della manleva a carico di Società YYY Società Cooperativa, alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore di XXX, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi direttamente in favore degli avv.ti Viviana Iuliano e Fabrizio Salviati, dichiaratisi anticipatari;

3. Pone definitivamente il compenso liquidato al c.t.u. a carico dei convenuti, in solido, con manleva a carico di Società YYY Società Cooperativa.

Così deciso in Crotone, il 12.10.2023.

Il Giudice

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