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Manomissione contatore: onere della prova a carico del fornitore

In tema di prelievo irregolare di energia elettrica, la fattura ha valore presuntivo e non costituisce prova del credito. Spetta al fornitore, anche tramite elementi presuntivi e metodologie di settore, fornire la prova dell’effettivo consumo e quantificare il danno derivante dalla manomissione, non potendo limitarsi a richiedere il pagamento del massimo della potenza consentita.

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Pubblicato il 4 maggio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione Prima Civile – composta dai Signori:

dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliere dott.ssa NOME COGNOME Giudice Aus.

estensore ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._296_2025_- N._R.G._00000065_2022 DEL_08_04_2025 PUBBLICATA_IL_08_04_2025

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2022, T R A (c.f. ) rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da mandato in atti;

– APPELLANTE – (p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da mandato in atti;

– APPELLATA – All’udienza del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

P. con il quale le veniva ingiunto, su istanza di , il pagamento della somma di € 30.540,35, oltre accessori, a titolo di provvigione per la fornitura di energia elettrica per il periodo marzo 2014/gennaio 2017 chiedendone la revoca in quanto sprovvisto di documentazione probante.

Si costituiva contestando l’opposizione, spiegando che invero in data 30/01/2017 personale della società RAGIONE_SOCIALE effettuava un con- trollo del contatore per la fornitura di energia elettrica dell’immobile della In tale circostanza veniva contestata una manomissione del contatore da- ta la “presenza di striature causate da appoggio di corpo estraneo”.

A seguito di tali con- trolli Enel RAGIONE_SOCIALE procedeva ad un ricalcolo dei consumi dal 23/03/2014 al 29/01/2017 sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile determi- nata dalla sezione di cavo” ovvero al massimo della potenza disponibile ed emetteva la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 22/06/2017 di € 30.540,35.

La causa, istruita documentalmente e prova testi, veniva decisa con sentenza n. 3363/2021, pubblicata in data 03/12/2021, con la quale il Tribunale di Lecce ac- coglieva la domanda ritenendo provata l’esistenza del credito “atteso che la fattura- zione per cui è causa contabilizza la reale quantità di energia elettrica effettivamente utilizzata e/o sottratta nel corso del contratto di somministrazione de quo”.

Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atto di citazione del 14 gennaio 2022 chiedendone la riforma con quattro motivi.

Si è costituita l’appellata resistendo al gravame.

All’udienza Collegiale del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni Cont Cont DELLA DECISIONE Con il primo motivo l’appellante si duole della sentenza per non avere rilevato il difetto di legittimazione passiva della , come emerso dalle prove do- cumentali e testimoniali, attraverso l’ascolto della madre Il motivo non ha fondamento atteso che di nessuna rilevanza è il trasferimento della residenza in altro luogo atteso che ben avrebbe potuto l’attrice continuare ad usufruire dell’utenza e nessuna prova di segno opposto è stata fornita. Di nessun rilievo è la circostanza che nel momento della verifica la chiave di ac- cesso al locale, ove era allocato il contatore venisse detenuta dalla madre, come dalla stessa dichiarato in sede di prova testimoniale, poiché la circostanza non esonerava comunque la dall’obbligo di custodia del contatore in quanto ti- tolare del contratto di fornitura.

Con il secondo motivo l’appellante contesta la sentenza per non avere considera- to che la fattura, oggetto del DI, non possa costituire prova del credito fatto va- lere dal fornitore, omettendo qualsivoglia valutazione della esattezza e correttez- za dei conteggi.

Con il terzo motivo lamenta che non sarebbe stata fornita prova dei consumi rilevati da Enel Distribuzione, la cui chiamata in causa incombeva su Con il quarto motivo lamenta l’errata ricostruzione dei consumi, operata non te- nendo conto dei consumi presunti secondo i criteri stabiliti dall’autorità per la regolazione per l’Energia Reti e Ambienti.

Gli ultimi tre motivi esaminabili congiuntamente sono fondati.

Contprovato;

infatti il verbale di verifica del 30/01/2017 con il quale veniva accertata una significativa alterazione della misura dei prelievi in ragione della differenza di potenza assorbita (800 watt) sulla presa dell’immobile prima dell’ingresso e quella registrata in contemporanea sui sistemi informatici (20 watt) e la presenza di segni di un corpo estraneo sul contatore è dotato di fede privilegiata e fa piena prova fino a querela di falso.

Avverso detti accertamenti nessuna querela di falso è stata proposta e nessuna giustificazione plausibile è stata offerta dall’appellante circa la discrasia nella misurazione dei prelievi e il segno della presenza di un og- getto sul contatore che rimandava alla collocazione di un magnete, come affermato da RAGIONE_SOCIALE nelle sue missive di risposta alle contestazioni della Sulla responsabilità del prelievo a nulla rileva che l’attrice sia affetta da deficit neuropsichici e/o sensoriali, come da certificato del 20/01/2020 in atti, non essendoci di converso prova dell’incapacità di intendere e volere; essa è responsabile ex art. 2051 cod. civ. del contatore e non ha dimostrato che la manomissione sia avvenuta ad opera di terzi contro la sua ferma ed espressa volontà ovvero nonostante essa avesse prudentemente vigilato.

Ciò detto, tuttavia, conformemente a quanto sostenuto dall’appellante “nei con- tratti di somministrazione le fatture hanno valore meramente presuntivo per cui, in caso di con- testazione da parte dell’utente, l’onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria è a carico dell’emittente” (cfr. Cass. n. 2327/2019) e nella specie non vi è dubbio che la fattura sia stata fermamente contestata dall’attrice.

quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodo- logici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell’utente” (cfr. Cass. sent. n. 13605/2019).

L’opposta, oggi appellante, non ha adempiuto all’onere probatorio ad essa incombente, atteso che si è limitata ad effettuare la ricostruzione facendo apoditticamente riferimento al massimo della potenza consentita dall’utenza de qua, senza tuttavia offrire alcun elemento presuntivo, nei termini indicati dalla succitata sen- tenza, che potesse corroborare la fondatezza di tale metodo o spiegando i criteri metodologici seguiti nel settore per la ricostruzione onde consentire all’opponente una adeguata difesa. Infatti nelle lettere di risposta alle contesta- zioni della in atti, nessuna spiegazione in tal senso risulta predisposta, così come nessuna spiegazione è stata fornita nel corso del processo e segnatamente con la comparsa di costituzione e risposta laddove si limita a rimandare a Enel Distribuzione il ricalcolo dei consumi.

Ne consegue che la richiesta di pagamento di non può dirsi sufficientemente provata e pertanto il DI n. 74/2019 del Tribunale di Lecce deve essere revocato.

Ne deriva l’accoglimento dell’appello.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese del doppio grado di giudizio che vengono poste a carico dell’appellata e in favore dello Stato atteso che l’appellante è stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

La Corte accoglie l’appello;

RAGIONE_SOCIALE Contcondanna l’appellata al pagamento in favore dello Stato delle spese del doppio grado che liquida quanto al primo in complessivi € 3.972,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi € 3.307,50 oltre IVA, CAP e RF al 15%;

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.

Il Giudice NOME

estensore Il Presidente (dott.ssa NOME COGNOME (dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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