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Codice Civile
Codice Penale

Revocatoria, meno agevole la soddisfazione del creditore

La revocatoria è giustificata anche da atti di disposizioni che rendono meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore.

Pubblicato il 03 February 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 341/2021 pubblicata il 29/01/2021

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2018 promossa da: XXX, rappresentata e difesa dall’avv., con elezione di domicilio presso l’avv.;

ATTORE contro

YYY rappresentato e difeso dall’avv. presso cui è elettivamente domiciliato in
ZZZ rappresentato e difeso dall’avv. presso cui è elettivamente domiciliato in
KKK rappresentato e difeso dall’avv. presso cui è elettivamente domiciliato in

CONVENUTI CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.10.2020, da ritenersi qui richiamato; la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX ha evocato in giudizio YYY,

ZZZ nonché KKK, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare l’inefficacia ex art.2901 e segg. c.c. nei confronti della Sig.ra *** dell’atto di donazione a ministero Notaio del 24.7.2017, rep. N., racc. n., trascritto l’1.8.2017, compiuto dai Signori YYY e ZZZ in favore della Sig.ra KKK; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari di procedere alla trascrizione dell’emananda sentenza”, il tutto con vittoria di spese.

A sostegno della domanda revocatoria, l’attrice ha dedotto che:

– in data 2/5/2017 *** e ***, recatisi a bordo dell’autovettura di proprietà di quest’ultimo in località cala Verdegiglio, in agro di Monopoli, dopo aver parcheggiato l’auto, si diressero verso una piattaforma semicircolare costituta da una gettata di cemento che termina a strapiombo sul mare;

– in loco erano presenti *** e ***, entrambi minorenni all’epoca dei fatti, intenti l’uno a mangiare un panino e l’altro a fumare una sigaretta, i quali videro arrivare i due anziani signori che si fermarono sull’estremità dello scoglio, rivolti verso il mare;

– sorprendendoli alle spalle, *** spinse in mare prima *** e successivamente *** ed entrambi caddero in acqua;

– il sig. *** cercò di raggiungere il *** che non sapeva nuotare ed intervennero a soccorrerli alcuni ragazzi presenti in loco, ***, ***, *** ed *** mentre gli autori dell’illecito decisero di scappare;

– Intervennero i carabinieri della stazione di Monopoli e giunse un’autoambulanza del 118, constatando il decesso di ***;

– Durante gli accertamenti e le indagini compiute dai Carabinieri della stazione di Monopoli, furono individuate le persone coinvolte nella vicenda;

– il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari chiese la convalida del fermo dei due ragazzi indagati e l’applicazione della misura della custodia in carcere in relazione ai delitti contestati (artt. 81 c.p., 110, 56-628, co. 3 e 3 quinquies, 56-575 e 576, co. 1 n.1, in relazione all’art. 61, n. 2, c.p.) ritenendo sussistenti le esigenze cautelari con riguardo alle modalità e alle circostanze del fatto, nonché alla personalità dei ragazzi coinvolti, i quali pur essendo incensurati, avevano dimostrato la loro capacità a delinquere;

– con ordinanza emessa in data 6/5/2017, il GIP presso il Tribunale dei minori di Bari convalidò il fermo eseguito nei confronti del *** e del ***, applicando ad entrambi la misura della custodia in IPM, adducendo ampia ed articolata motivazione;

– negli interrogatori resi innanzi al GIP presso il Tribunale dei minori di Bari, in data 5/5/2017 e innanzi al PM del medesimo Tribunale in data 15/5/2017 il *** ammise di aver ucciso ***;

– il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in Bari richiese in data 18/7/2017 il rinvio a giudizio di *** per i reati di cui agli artt. 81 c.p., 56-575, 577 co. 1 n. 4, in relazione all’art. 61, n. 1, c.p., nonché in concorso con *** dei reati di cui agli art. 81, 110 c.p., 73-80 co.1 lett a) DPR 309/1990; in pari data fu emesso il decreto di citazione per l’udienza preliminare dell’1/8/2017;

– all’udienza del 23/10/2017, su richiesta del difensore dell’imputato e con il parere favorevole del PM, il Tribunale dell’udienza preliminare dispose la sospensione del processo nei confronti di *** per un periodo complessivo di anni tre con affidamento al servizio sociale minorile dell’amministrazione della giustizia per messa alla prova;

– la morte del coniuge ha provocato ad XXX danni quantificabili in € 256.700,00, per il cui risarcimento pende giudizio civile innanzi al Tribunale di Bari nei confronti dell’autore dell’illecito e dei suoi genitori, a titolo di responsabilità solidale ex artt. 147 e 2048 c.c.

L’attrice ha quindi esperito l’azione revocatoria in oggetto, evidenziando che in data 24/7/2017 i coniugi YYY e ZZZ, in regime di comunione legale dei beni, hanno donato in favore della figlia convivente la nuda proprietà dell’unico bene immobile di loro proprietà.

Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, invocando l’integrale rigetto della domanda.

Ritenuta la natura documentale della controversia, la causa è stata rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 13/10/2020.

La domanda proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c. è fondata e viene accolta.

Necessario presupposto dell’actio pauliana è l’esistenza del credito, anche se sottoposto a condizione ovvero a termine, mentre i requisiti propri dell’azione consistono nella presenza:

– dell’eventus damni, ossia nel pregiudizio alle ragioni creditorie;

– della scientia damni in capo al debitore, ove il credito sia già sorto, ovvero della dolosa preordinazione dell’atto al fine di pregiudicare il creditore, ove sia anteriore al sorgere del credito;

– della ricorrenza di tale ultimo requisito in capo all’acquirente, ove si tratti di atto a titolo oneroso, nelle diverse forme della consapevolezza o della dolosa preordinazione.

In tal senso si esprime la prevalente giurisprudenza di legittimità: “Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori” (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3546).

Nonostante il credito di parte attrice sia attualmente oggetto di giudizio di accertamento, ciò non impedisce, come afferma costante giurisprudenza, l’accoglimento dell’azione revocatoria: “Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che il credito litigioso è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore; l’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito” (v. ex multis Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.12975).

Pacifica la giurisprudenza è nell’ammettere l’esperimento dell’azione anche al titolare di una mera aspettativa di credito (ex plurimis, Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, n.18291).

Nella specie, gli atti del procedimento penale prodotti in atti sono sufficienti, allo stato, a ritenere provata, quantomeno a livello di fumus boni iuris e rimessa al giudizio risarcitorio pendente ogni valutazione, l’esistenza di un credito dell’attrice a carico dei coniugi ***, quali genitori di ***, ex artt. 2048147 c.c., tenuto conto della minore età del ragazzo (che ovviamente rende più stringenti i doveri di vigilanza sul figlio) e delle modalità particolarmente spregiudicate della sua condotta.

In tal senso: “La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall’art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l’età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l’obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della culpa in educando”(Cass. civile, sez. III, sent. n. 9556/2009).

Quanto all’eventus damni, “Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n.16221).

La revocatoria è quindi giustificata non solo da una diminuzione del patrimonio del debitore ma anche da “atti di disposizioni che rendono meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore in caso di inadempimento” (Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, n.27625).

Va ricordato, infine, che la verifica dell’eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del convenuto nei confronti del quale si agisce ai sensi dell’art. 2901 c.c. “e non a quella di altro fideiussore o del debitore garantito e ciò anche alla stregua della facoltà del creditore, nella solidarietà passiva, di chiedere l’integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati” (Cassazione civile sez. III, 31/01/2017, n.2351; Cass. 16221/19 cit.).

A tal fine, l’onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l’atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.

Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l’atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. civ., Sez. III, 04/07/2006, n. 15265).

Inoltre, in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'”eventus damni”, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/11/2011, n. 23743).

E, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, perché sussista il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato è sufficiente l’insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/02/2005, n. 2748).

Tanto premesso, è evidente che la donazione ad opera dei coniugi YYY e ZZZ in favore della figlia KKK abbia comportato una riduzione quantitativa e qualitativa del proprio patrimonio e pregiudicato le ragioni creditorie; né i convenuti hanno dimostrato, in violazione del principio di cui all’art. 2697 c.c., di essere proprietari di ulteriori beni e di garantire adeguatamente la soddisfazione del credito sub iudice.

L’azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario (Cass. 12045/2010), il cui stato soggettivo è irrilevante; inoltre, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 17867/2007). Laddove si tratti, come nel caso di specie, di credito litigioso, per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell’illecito se si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. (Cass. Civ., sent. n. 1968/2009).

Nel caso di specie, deve aversi riguardo alla data dell’omicidio del ***, avvenuto in data 2/5/2017, e dunque prima del compimento dell’atto dispositivo, datato 24/7/2017, tenuto conto che all’epoca della donazione il *** era già stato rinviato a giudizio a seguito dell’applicazione del fermo e della misura custodiale ed aveva reso interrogatorio durante il quale aveva sostanzialmente ammesso i fatti contestati.

Deve, inoltre, considerarsi il rapporto di filiazione e di convivenza esistente tra le parti dell’atto dispositivo e l’inesistenza di alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento (cfr. Cass. 13447/2013).

Pertanto, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata l’inefficacia, nei confronti dell’attrice della donazione oggetto di giudizio.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto del valore del credito a tutela del quale si sta agendo, applicati i valori medi ed il valore minimo solo per la fase istruttoria, stante la natura documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX nei confronti di YYY, ZZZ nonché di KKK, così provvede:

– Accoglie la domanda e per l’effetto dichiara l’inefficacia dell’atto stipulato tra YYY, ZZZ e KKK, a ministero Notaio del 24.7.2017, rep. N. , racc. n.;

– Ordina l’annotazione della sentenza;

– Condanna i convenuti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell’attrice, liquidate in € 11000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP.

Così deciso in data 29.1.2021 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BARI.

Il Giudice

dott.

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