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Reclamo contro ordinanza su opposizione a precetto

Il tribunale ha stabilito che la pendenza di una procedura esecutiva nei confronti di un garante ha effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti del debitore principale, purché vi sia stata corretta notifica. Inoltre, il giudice ha ritenuto valida la notifica effettuata ai soci illimitatamente responsabili di una società, anche se non espressamente indirizzata a loro in tale qualità, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo. Infine, il tribunale ha ritenuto sufficientemente precisa l’individuazione dei crediti oggetto di cessione, come risultante dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rigettando l’eccezione di genericità sollevata dai reclamanti.

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Pubblicato il 13 maggio 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 902/2024

Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME relatore nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 902/2024 promosso da:

RECLAMANTE/I contro n persona di RECLAMATO/I ha emesso la seguente

ORDINANZA N._R.G._00000902_2024 DEL_14_04_2025 PUBBLICATA_IL_14_04_2025

premesso che, con reclamo depositato il 10.12.2024, impugnavano l’ordinanza del 29.11.2024, del Tribunale di Sondrio, dott. comunicata il 02.12.2024, resa nell’ambito del subprocedimento R.G. 781-1/2024, esponendo che:

– il 14.10.2024 notificava atto di precetto per € 111.105,96, oltre interessi e spese, fondato su titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario stipulato il 25.07.2008 con atto n. rep. 191336 racc. 20621 a rogito Notaio tra (dante causa di della quale gli proponevano opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., così instaurando il giudizio sub R.G. 781/2024, contestualmente domandando la sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto impugnato e deducendo:

1) la prescrizione del diritto della creditrice a far data dal 31.10.2020, in assenza di un valido atto interruttivo, attesa la nullità della notifica alla debitrice principale dell’atto di precetto e del successivo pignoramento del 2-15.02.2011, in quanto effettuate a mezzo posta presso la sede legale – chiusa l’anno precedente la notifica – in assenza di persone legittimate a riceverlo, e la tardività della notifica della diffida stragiudiziale del 09.09.2023;

2) la carenza di legittimazione della convenuta opposta, non essendo provata l’avvenuta cessione del credito da parte di essendosi la creditrice limitata a produrre l’estratto della Gazzetta Ufficiale;

3) la sussistenza del periculum in considerazione delle difficoltà economiche delle parti a fronte di un credito assai risalente;

– instaurato il contraddittorio in sede cautelare, il Tribunale rigettava l’istanza di sospensiva, osservando che:

1) “quanto alla prescrizione risulta documentato in atti:

la notifica del pignoramento immobiliare verso la coobbligata data 10/3/2011 (doc. 3 conv.);

risulta poi non contestato che la procedura si è conclusa il 19/12/2014 con riparto in favore della Cedente di euro 17.297,67;

risulta altresì documentata la notifica della diffida stragiudiziale a fini interruttivi della prescrizione in data 12/09/2023 ai coobbligati , recapitata a mezzo raccomandata A.R. Da tanto si ritiene prima facie non fondata l’eccezione di prescrizione formulata dagli attori”;

) “quanto poi alla prova della legittimazione della cessionaria, premesso che “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), premesso che allo stato sul punto sussiste un principio di prova (doc. 6 conv.), sicché anche l’eccezione così formulata non pare prima facie meritevole di accoglimento”; posto che i reclamanti reiteravano, dunque, le medesime argomentazioni di cui all’atto di opposizione a precetto, evidenziando che la notifica al socio di società di persone non ha effetto nei confronti della società e concludendo per la revoca dell’ordinanza reclamata e per la sospensione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto;

dato atto che si costituiva in persona della mandataria e procuratrice speciale chiedendo il rigetto del reclamo con conferma dell’ordinanza gravata e vittoria di spese;

atteso che, all’udienza del 15.01.2025, tenutasi ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive argomentazioni e conclusioni;

preso atto che è incontestato che sono soci illimitatamente responsabili della società considerato che, con riferimento alle notifiche effettuate negli anni dalla creditrice – in data 10.03.2011 notifica a e a di atto di pignoramento immobiliare indirizzato alla società in persona del legale rappresentante e loro anche in qualità di terzi datori di ipoteca (doc. 3 primo grado);

– in data 12.09.2023 notifica di atto di diffida a personalmente in qualità di soci della debitrice principale (doc. 1 primo grado);

– in data 14.10.2024 notifica a di atto di precetto oggetto di opposizione (doc. 4 primo grado);

atteso che è ulteriormente pacifico che la procedura esecutiva sub R.G.E. 45/2011, instaurata con l’atto di pignoramento immobiliare datato 10.03.2011, sia stata pendente sino al 19.12.2014;

tenuto conto che la pendenza della procedura esecutiva nei confronti del garante ha effetto interruttivo e sospensivo ai sensi dell’art. 2945 c.c. (Cass. n. 8217/2021) “anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall’art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell’esistenza del processo esecutivo” (Cass. n. 1080/2020);

reputato che, nel caso di specie, pur non essendo andata a buon fine la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare nei confronti della società, tuttavia, a mente del disposto dell’art. 145 co. 2 c.p.c., la notifica ai soci illimitatamente responsabili deve essere ritenuta valida anche nei confronti della stessa, non essendo specificato nella relata di notifica che l’atto fosse indirizzato loro esclusivamente nella qualità di terzi datori di ipoteca e comunque in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, avendo posto i legali rappresentanti della società (tenuto conto del tipo sociale) a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva e del titolo su cui essa era fondata (cfr. Cass. n. 17640/2017); reputato, pertanto, che la notifica del 10.03.2011 abbia provocato nei confronti della società l’interruzione permanente della prescrizione sino al 19.12.2014 e che la stessa.09.2023, e che pertanto l’eccezione di prescrizione debba prima facie considerarsi infondata;

ritenuto che, in punto di legittimazione attiva, debba essere condiviso quanto osservato dal primo Giudice e dalla giurisprudenza da questi richiamata (Cass. n. 17944/2023), alla luce del fatto che i reclamanti, nel proporre opposizione, hanno dedotto non l’inesistenza del contratto di cessione bensì l’incertezza circa “le posizioni oggetto della cessione” (atto di citazione in opposizione, p. 9);

osservato, tuttavia, che il contenuto della Gazzetta Ufficiale con cui è stata data pubblicità alla cessione (doc. 6 primo grado) appare sufficientemente preciso nell’individuazione dei crediti ceduti, a differenza di quanto affermato da parte reclamante, essendo inclusi “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto) della Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 1995 e il 2019 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991”; né del resto i reclamanti sono stati in grado di precisare i profili di incertezza residui;

reputato, pertanto, che l’ordinanza reclamata debba trovare integrale conferma per insussistenza del fumus boni iuris;

considerato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per i procedimenti cautelari di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva nei medi e di trattazione nei minimi, attesa l’assenza di attività istruttoria;

il reclamo proposto da avverso l’ordinanza del 29.11.2024 del Tribunale di Sondrio resa nell’ambito del procedimento sub R.G. 781-1/2024; condanna i reclamanti in solido tra loro a rifondere a parte reclamata le spese di lite, che si liquidano in € 4.871,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;

dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co.

1 quater D.P.R. 115/2002.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio il 03/04/2025.

Il Presidente NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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