Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10676 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
1283/2019
r.g., proposto da
NOME COGNOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso da gli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 952/2018 pubblicata in data 05/07/2018, n.r.g. 372/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- RAGIONE_SOCIALE adìva il Tribunale di Busto Arsizio per ottenere la condanna di COGNOME NOME a restituire le somme percepite a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, siccome violato, la declaratoria di legittimità della compensazione c.d. atecnica operata da essa società al momento della
OGGETTO:
patto di non concorrenza – determinabilità del corrispettivo – sufficienza – violazione del patto – restituzione del corrispettivo a titolo risarcitorio – termine di prescrizione – decennale – decorrenza
cessazione del rapporto di lavoro fra le poste di dare ed avere, nonché la condanna di NOME NOME al pagamento a titolo restitutorio della complessiva somma di euro 18.908,04.
2.- Costituitosi in giudizio, NOME NOME contestava le domande della società e in via riconvenzionale chiedeva la declaratoria di nullità del patto di non concorrenza, con conseguente declaratoria di non debenza di alcuna somma e condanna della società a pagare le somme indebitamente trattenute con compensazione atecnica illegittima.
3.- Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da NOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il patto di non concorrenza non è nullo; esso fu stipulato con scrittura del 09/11/2000, con cui il lavoratore assunse l’obbligo per i dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di non svolgere alcuna attività lavorativa a carattere autonomo o subordinato in favore di società in concorrenza con RAGIONE_SOCIALE nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, a fronte di un corrispettivo di lire 300.000 mensili, che in caso di inadempienza l’NOME si impegnava a restituire;
è documentato che l’RAGIONE_SOCIALE con lettera del 24/06/2015 rassegnò le proprie dimissioni con preavviso; che la società con nota del 26/06/2015 precisò la scadenza del preavviso e dichiarò di volersi avvalere del patto di non concorrenza; che la società ha contestato la violazione del patto per avere l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività lavorativa dall’08/09/2015 con la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in concorrenza;
orbene, il patto non presenta alcun elemento di nullità, in quanto vi è la delimitazione dell’ambito territoriale, che non costituisce neppure tutto il Nord Italia, stante l’esclusione di COGNOME d’Aosta e di Friuli VeneziaGiulia, è delimitato l’oggetto che riguarda la produzione e la commercializzazione di impianti per il trattamento di granigliatura, è
previsto il compenso mensile di euro 154,94, che è congruo in relazione alla retribuzione lorda mensile di euro 3.340,08 ed un totale percepito a tale titolo di euro 29.903,42, che giustifica il sacrificio di dodici mesi di durata dell’obbligo di non concorrenza;
nessuna prova ha fornito l’appellante circa l’asserita natura simulata del compenso, volto a dissimulare un aumento della retribuzione;
è legittimo il pagamento del corrispettivo del patto anche in costanza di rapporto di lavoro e con cadenza mensile, non sussistendo alcuna limitazione al riguardo nell’art. 2125 c.c.;
nessuna prescrizione è maturata, atteso che il credito restitutorio deriva dall’accertato inadempimento contrattuale per violazione del patto di non concorrenza, con conseguente diritto della società che ha natura risarcitoria, come tale sottoposto all’ordinario termine di prescrizione, decorrente dalla commessa violazione;
sussistono i presupposti per la compensazione c.d. atecnica, sussistendo reciproche poste di dare ed avere nell’ambito dell’unico rapporto di lavoro, come consente la Corte di Cassazione (ord. n. 8687/2018);
peraltro, l’appellante si è limitato a negare la sussistenza dei presupposti della compensazione atecnica, ma non ha specificato questa contestazione neppure sulla base del cedolino paga del mese di settembre 2015 in base al quale è stata effettuata la contabilità del dare e dell’avere.
5.- Avverso tale sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
6.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
8.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 2125 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto valido il patto di non concorrenza.
In particolare lamenta che, contrariamente al convincimento dei giudici d’ appello, il patto di non concorrenza contiene un ambito territoriale non
circoscritto, un oggetto eccessivamente ampio e perciò assolutamente indeterminato (v. ricorso per cassazione, p. 11), nonché un metodo di determinazione del corrispettivo invalido, perché non certo nel suo ammontare ab origine .
Il motivo è inammissibile.
Va premesso che, con riguardo ai requisiti di validità del patto di non concorrenza, questa Corte ha già affermato che occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato; b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale; c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato. (Cass. ord. n. 9790/2020: nella specie, questa Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido il patto con il quale il dipendente di un istituto di credito, assunto come private banker , si era impegnato a non operare per un periodo di tre anni nel solo settore del private banking , limitatamente ai prodotti già trattati con la clientela dell’istituto stesso, nell’ambito di una sola regione e dietro un corrispettivo di euro 7.500,00 annui, regolarmente versati per tutta la durata del rapporto di lavoro).
Con specifico riferimento al corrispettivo, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l’oggetto negoziale dall’art. 1346 c.c., ossia deve essere determinato o almeno determinabile; se determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell’art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o
sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell’intero patto alla eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale (Cass. ord. n. 5540/2021).
Nel caso in esame, c on riguardo all’ambito territoriale, il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione espressa al riguardo dalla Corte territoriale circa l’esatta indicazione delle regioni del nord Italia (non tutte) per le quali era previsto il vincolo pattizio di non concorrenza.
Analogamente, il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione espressa al riguardo dalla Corte territoriale circa l’oggetto, che secondo il ricorrente non sarebbe indicato nel patto (‘la mancata enucleazione dell’oggetto’: v. ricorso per cassazione, p. 11, ult. cpv.), laddove i Giudici d’appello lo hanno invece letto in termini di produzione e commercializzazione di impianti per il trattamento di granigliatura.
Quanto al corrispettivo, l’art. 2125 c.c. non prevede alcun limite alle modalità di pagamento, ma solo l’ovvio requisito della determinatezza, che va intesa anche come determinabilità, secondo la disciplina generale civilistica del contratto (art. 1346 c.c.). La Corte d’Appello ha ritenuto sussistente tale requisito, in funzione della determinazione ab initio della somma mensile dovuta per tutta la durata del rapporto di lavoro. Tale decisione è conforme a diritto perché, contrariamente all’assunto del ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 12), il predetto sistema consente al lavoratore di conoscere l’entità del corrispettivo, sia pure progressivamente durante il corso del rapporto di lavoro secondo un criterio certo di determinabilità, sicché esattamente la Corte territoriale ha ritenuto questo modo di determinazione conforme alla prescrizione normativa. Al riguardo non sussiste alcun elemento di aleatorietà, posto che il lavoratore è in grado di apprezzare il corrispettivo in funzione della prevedibile durata del suo rapporto di lavoro. Qualora poi intenda dimettersi, come è avvenuto per il ricorrente, è comunque in grado di conoscere esattamente il corrispettivo percepito per quel patto , laddove l’eventuale erroneità dell’originaria previsione sulla durata del rapporto di lavoro sarà irrilevante, perché
imputabile a se stesso e non al datore di lavoro e dunque imputet sibi .
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2125 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che fosse onere dell’ex lavoratore dimostrare la natura simulata del compenso periodicamente corrisposto, volto a dissimulare un aumento retributivo.
In particolare sostiene che il pagamento di una somma mensile fissa sottopone quel corrispettivo ad assoluta indeterminatezza ed aleatorietà e tanto basta per far ritenere simulato quel compenso, volto a dissimulare un aumento della retribuzione (v. ricorso per cassazione, p. 13).
Il motivo è infondato in conseguenza dell’erroneità del presupposto logicogiuridico sul quale si fonda, ossia l’indeterminatezza e l’aleatorietà di quel sistema di calcolo del corrispettivo, escluse nell’esame del primo motivo.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denunzia una nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso la pronunzia sul motivo di gravame con cui egli si era doluto dell’assoluta mancanza di prova dell’asserito inadempimento del patto. In particolare deduce questa nullità dal fatto che nella sentenza impugnata ‘nulla si legge e non vi è traccia di alcuna argomentazione del Collegio sul predetto motivo di gravame’ (v. ricorso per cassazione, p. 15, 2^ cpv.).
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
Secondo un pluridecennale orientamento di questa Corte, il mancato esame di una richiesta istruttoria non integra omessa pronuncia e, quindi, violazione dell’art. 112 c.p.c., perché questa norma riguarda solo le domande attinenti al merito (Cass. n. 13981/2004; Cass. n. 1203/2000; Cass. n. 14242/1999; Cass. n. 2859/1995; Cass. n. 381/1995; Cass. n. 4472/1978).
In ogni caso, nella parte dello ‘svolgimento del processo’ la Corte territoriale ha rilevato che ‘ con ulteriori motivi l’appellante rileva che la controparte non avrebbe assolto l’onere, su di essa incombente, di dimostrare la violazione del patto ‘ (v. sentenza impugnata, p. 4, ult. cpv.). Nei ‘motivi della decisione’ la Corte territoriale ha poi affermato che fosse
incontestato ‘ che l’appellante con lettera del 24.6.15 ha rassegnato le proprie dimissioni con preavviso, che la società appellata con nota del 26.6.15 ha precisato la corretta scadenza del preavviso nonché la volontà di avvalersi del patto di non concorrenza; ed ancora, che la società appellata ha contestato all’appellante la violazione del patto per avere svolto attività lavorativa, dall’ 8.9.15 con la società RAGIONE_SOCIALE ‘ (v. sentenza impugnata, pp. 5 -6).
Dunque i giudici d’appello , sia pure in modo sintetico, hanno accertato che erano ‘incontestate’ anche le circostanze secondo cui l’COGNOME avesse iniziato a lavorare dall’08/09/2015 con altra società e che quest’ultima svolgesse attività in concorrenza con RAGIONE_SOCIALE. Ne deriva la configurabilità di un rigetto implicito, comunque univoco, del motivo di appello del lavoratore e, quindi, l’insussistenza dell’omessa pronunzia su quel motivo .
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denunzia una nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale sostanzialmente omesso la pronunzia sul motivo di gravame con cui egli si era doluto dell’illegittimità della compensazione atecnica, essendosi limitata ad affermare soltanto che non sussisterebbero elementi per ritenere illegittima la predetta compensazione.
Il motivo è infondato.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale ha espressamente ed esattamente richiamato i principi affermati da questa Corte (v. sentenza impugnata, p. 8) e li ha applicati al caso concreto. Dunque l’asserita omissione di pronunzia non sussiste.
5.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 2948 c.c. per avere ritenuto non prescritto il credito vantato dalla società.
Il motivo è infondato perché si tratta di un diritto di natura risarcitoria, derivante dall’inadempimento del patto. Pertanto il termine di prescrizione è quello ordinario decennale (art. 2946 c.c.), tipico della responsabilità contrattuale, e il relativo dies a quo è quello -ovvio -dell ‘inadempimento del patto, che diviene giuridicamente configurabile solo a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (perché in costanza di
rapporto di lavoro l’obbligo di non concorrenza rientra in quello di fedeltà ed ha fonte legale , sicché l’eventuale inadempimento di quest’obbligo rileverà come violazione dell’ art. 2105 c.c. e non del patto di non concorrenza).
La censura è altresì in parte inammissibile, poiché il ricorrente non si confronta con la complessiva motivazione articolata dalla Corte territoriale al riguardo e, in particolare, con l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione nel giorno della commessa violazione del patto.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in