Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10669 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 10669 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 32769-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto
Contratto di somministrazione, solidarietà art.23 d.lgs. n.276/03
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/12/2023
PU
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
– ricorrente principale – controricorrente
incidentale –
avverso la sentenza n. 11/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19/05/2018 R.G.N. 225/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito l’AVV_NOTAIOCOGNOME.
FATTI DI CAUSA
In parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava in parte l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso un verbale di accertamento emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente a oggetto il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni civili dovuti in solido ex art.23 d. lgs. n.276/03 quale utilizzatrice di lavoratori somministrati dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel periodo novembre 2008/febbraio 2013. Nonostante fossero stati emessi DURC positivi, ad esito di visita ispettiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE veniva accertato che vari lavoratori denunciati da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come apprendisti, svolgevano invece mansioni di livello superiore, con conseguente evasione contributiva.
Riteneva la Corte d’appello che la solidarietà ex art.23 d. lgs. n.276/03 si applicasse anche ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, essendo irrilevante la regolarità formale del DURC. Con riguardo alle sanzioni civili, la Corte affermava la solidarietà tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’agenzia somministrante nei limiti d ell’omissione contributiva e non RAGIONE_SOCIALE‘evasione. Riteneva per un verso che la solidarietà andasse affermata poiché interessi e somme aggiuntive costituivano effetto
automatico RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento e prescindevano da ogni valutazione in ordine alla colpa RAGIONE_SOCIALE‘obbligato, come avvalorato dal fatto che il legislatore, riguardo all’analoga previsione RAGIONE_SOCIALE‘art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, era intervenuto con un’espressa norma a l fine di escludere la solidarietà del committente per le sanzioni civili; dall’altro lato, escludeva che RAGIONE_SOCIALE fosse da considerare un soggetto evasore, poiché non le si poteva imputare alcuna falsa od omessa dichiarazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . Era stata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a far figurare come apprendisti lavoratori che non erano tali.
Avverso la sentenza, COGNOME ricorre per tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto un motivo di ricorso incidentale rispettato al quale ha proposto controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinviata alla pubblica udienza con ordinanza del 28.4.2023, in vista RAGIONE_SOCIALEa quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
L’ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura AVV_NOTAIO ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento di quello incidentale.
In sede di camera di consiglio, il collegio si riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, COGNOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.23 d. lgs. n.276/03 in relazione all’art.5 d. lgs. n.163/06 e
RAGIONE_SOCIALE‘art.4 d.P.R. n.207/10. Sostiene che la Corte avrebbe errato nel non considerare rilevante la disciplina speciale prevista dall’art.4 d.P.R. n.207/10 per i contratti pubblici. Essa prevede l’intervento sostitutivo RAGIONE_SOCIALEa p.a. nel pagamento dei contributi ove dal DURC risulti un’irregolarità contributiva. Nel caso di specie, i DURC erano risultati tutti regolari.
Con il secondo motivo di ricorso principale, COGNOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.23, co.2 d. lgs. n.276/03 in relazione all’art.116, co.8, 10, 15, 15 bis l. n.388/00 e all’art.12 Preleggi. La Corte avrebbe errato nel ritenere applicabile la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘art.23 d. lgs. n.276/03 anche alle sanzioni, le quali suppongono una imputabilità -non sussistente in capo alla ricorrente -e non sono un effetto automatico RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento all’obbligo contributivo.
Con il terzo motivo di ricorso principale, COGNOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.23, co.2 d. lgs. n.276/03 in relazione all’art.12 Preleggi e all’art.29 d. lgs. n.276/03. Sostiene che la novella apportata con l’art.21 d. l. n.5/12 all’art.2 9, co.2 d. lgs. n.276/03 nel segno RAGIONE_SOCIALEa esclusione RAGIONE_SOCIALEa solidarietà per le sanzioni civili in caso d’appalto, d eve applicarsi anche al contratto di subfornitura.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.23 d. lgs. n.276/03 e RAGIONE_SOCIALE‘art.116, co.8, lett. a) e b) l. n.388/00 , per non avere la Corte applicato la solidarietà in riferimento all’evasione contributiva. Sostiene che, ai fini del regime sanzionatorio cui si applica la solidarietà, deve farsi riferimento al comportamento non
RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore ma RAGIONE_SOCIALE‘impresa somministrante, tenuta a comunicare i dati all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo di ricorso principale non può essere accolto.
Questa Corte, in tema di solidarietà relativa al contratto d’appalto ex art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, ha escluso che la stessa si applichi alle pubbliche amministrazioni -come è la ricorrente -considerato il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.1, co.2 d. lgs. n.276/03 (Cass.15432/14). Data l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art.29, co.2 d. lgs. 276/03, si è fatto richiamo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa tutela dei lavoratori, all’art.4 d.P.R. n.207/10 e all’art.1676 c.c. (v. ancora Cass.15432/14).
Il discorso è diverso in tema di contratto di somministrazione. Nonostante l’art.1, co.2 d.lgs. n.276/03 affermi che il presente decreto non trova applicazione ‘ per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale ‘, emerge dall’art.86, co.9 che, in tema di contratto di somministrazione, una parziale applicazione del d.lgs. n.276 alle pubbliche amministrazioni sussiste. In particolare, ‘ la previsione RAGIONE_SOCIALEa trasformazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni ‘ ; alle pubbliche amministrazioni ‘la disciplina RAGIONE_SOCIALEa somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato’ , conformemente a quanto previsto dall’art.36, co.2 d.lgs. n.165/01 , che ammette le pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato, in seguito regolati dagli artt. 30 e ss. d.lgs. n.81/15.
Ebbene, la disciplina RAGIONE_SOCIALEa solidarietà di cui all’art.23, co.3 d.lgs. n.276/03 -come poi quella trasposta nell’art.35, co.2 d.lgs. n.81/15 è applicabile sia alla somministrazione a tempo indeterminato che a quella a tempo determinato, poiché il rafforzamento RAGIONE_SOCIALEa garanzia del lavoratore ottenuto ricorrendo alla solidarietà trova la sua ragion d’essere non specificamente nella sola durata indeterminata del rapporto ma nel fatto che il lavoratore -a prescindere alla durata RAGIONE_SOCIALE‘impiego presta la sua attività a vantaggio di soggetto diverso dal datore. In questo senso, la Corte Costituzionale (sent. n.254/17) ha chiarito che la ratio RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto .
Se dunque è applicabile alla pubblica amministrazione l’art.23, co.3 d. lgs. n.276/03 col relativo regime di solidarietà, non deve più aversi riguardo all’art.4 d.P.R. n.207/10 che, come detto, è stato richiamato da questa Corte sul diverso presupposto RAGIONE_SOCIALE‘inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art.29 d. lgs. n.276/03 alla pubblica amministrazione. Correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che la regolarità formale del DURC, non potendo escludere l’obbligo contributivo in capo all’impresa somministrante, non poteva ne mmeno impedire la solidarietà in capo all ‘ utilizzatrice.
Il secondo motivo del ricorso principale è infondato.
Come la responsabilità ex art.29 d.lgs. n.276/03 entro il contratto d’appalto prescinde dal dolo o dalla colpa del
committente, rilevando solo l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore ai suoi obblighi retributivi e contributivi (Cass.24981/22, Cass.24609/23), allo stesso modo, nel contratto di somministrazione, essa ha causa di garanzia e prescinde dal dolo o dalla colpa RAGIONE_SOCIALE‘ utilizzatore, rilevando solo l’inadempimento del somministrante ai suoi obblighi retributivi e contributivi.
Il terzo motivo di ricorso principale è fondato nei limiti che seguono.
Il periodo di utilizzazione dei lavoratori somministrati va dal novembre 2008 al febbraio 2013.
Fino all’entrata in vigore del d.l. n.5/12 che ha escluso la solidarietà del committente del contratto d’appalto relativamente alle sanzioni civili, questa Corte ha ritenuto, riguardo al precedente testo RAGIONE_SOCIALE‘art.29, co.2 d.lgs. n.276/03, che la solidarietà debba essere estesa anche alle sanzioni, nonostante nulla dicesse in tale specifico senso la norma. Le sanzioni sono infatti legate all’obbligazione principale contributiva da un vincolo di automaticità funzionale, sì che le vicende attinenti all’omesso o ritardato pagamento dei contributi devono riguardare anche l’obbligazione accessoria RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili (Cass.20849/19, Cass.22395/20, 29766/22).
Il principio va ribadito, e applicato anche al contratto di somministrazione: invero, la natura RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e il loro legame con l’obbligo contributivo non varia a seconda che debba farsi applicazione RAGIONE_SOCIALEa solidarietà secondo l’art.23 in luogo RAGIONE_SOCIALE‘art.29 d. lgs. n.276/03.
Per tutto il periodo novembre 2008 – 10.2.2012, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art.21 d. l. n.5/12, conv. con mod.
dalla l. n.35/12, si applica dunque all’utilizzatore la solidarietà anche relativamente alle sanzioni civili.
Il ricorso va invece accolto riguardo al periodo successivo al 10.2.2012 e fino alla scadenza dei contratti di somministrazione; periodo rispetto al quale opera la novella legislativa.
Va considerato che l’art.21 d. l. n.5/12 concerne il regime non RAGIONE_SOCIALE‘atto bensì del rapporto previdenziale, ovvero di un rapporto obbligatorio destinato a prolungarsi nel tempo, finché permane l’obbligo retributivo o contributivo in relazione all’esecuzione del contratto.
Se l’art.21 d. l. n.5/12 ha riguardo alla disciplina del rapporto, in particolare escludendo la solidarietà del committente per l’obbligazione di pagamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni da inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione principale contributiva, è da condividere quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.254/14, secondo cui l’art.21 d. l. n.5/12 si applica ‘agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore’. Il dato giuridico cui collegare l’applicabilità ratione temporis RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina è dunque quello RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento contributivo, non già quello del contratto, in sintonia con la considerazione per cui ciò che rileva non è l’atto ma il rapporto previdenziale e, nello specifico, una disciplina secondo solidarietà o meno nell ‘obbligo del pagamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni che consegue all’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva primaria.
Una volta esclusa la rilevanza del contratto e attribuitala al rapporto di durata, quello stesso rapporto può ben essere sottoposto a più differenti discipline normative,
ciascuna applicata ratione temporis al segmento di rapporto che ricade entro il proprio periodo di vigenza. Che il rapporto obbligatorio destinato a protrarsi nel tempo possa essere frazionato ratione temporis e sottoposto a diverse discipline giuridiche è già stato ammesso da questa Corte (v. Cass.1580/17 e Cass.1689/06 e Cass.2871/07 relative all’obbligo di garanzia del fideiussore sorto prima e protrattosi dopo la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art.1938 c.c.).
Affermato che l’art.21 d.l. n.5/12 è applicabile ratione temporis nei limiti degli inadempimenti successivi alla sua entrata in vigore senza contravvenire al principio di irretroattività RAGIONE_SOCIALEa legge, rimane da affrontare la questione RAGIONE_SOCIALEa sua applicabilità al contratto di somministrazione.
Sebbene la novella sia stata dettata riguardo al contratto d’appalto, non vi sono ragioni per escluderne la riferibilità anche al contratto di somministrazione. Si deve considerare che l’art.29, co.1 d.lgs. n.276/03 mira ad accomunare, ai fini del Titolo III (‘le norme contenute nel presente titolo’), contratto di appalto e contratto di somministrazione, i quali sono tenuti distinti soltanto in relazione ai profili menzionati allo stesso comma 1, ovvero organizzazione dei mezzi necessari da parte RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore e assunzione del rischio d’impresa. L’art.29, co.1 d.lgs. n.276/03 esprime la direttiva di fondo per cui, al di là dei differenti tratti costitutivi RAGIONE_SOCIALEe due tipologie negoziali, la disciplina giuridica contenuta nel Titolo III, tra cui la regola di solidarietà limitata ai soli contributi e non anche alle sanzioni ex art.29, co.2, è comune a entrambe . Dunque, il fatto che nell’art.23, co.3 non sia stata introdotta una limitazione di
solidarietà analoga a quella introdotta con il d.l. n.5/12 all’art.29, co.3, non è da intendersi come una volontà contraria del legislatore, dovendo farsi ricorso ad una lettura sistematica RAGIONE_SOCIALEe norme coinvolte, la quale poggia sul criterio base di comunanza di disciplina tra appalto e somministrazione.
Per il periodo successivo al 10.2.2012, la sentenza va dunque cassata, non essendosi attenuta al suesposto principio di esclusione RAGIONE_SOCIALEa solidarietà relativamente alle sanzioni civili anche nell’ambito del contratto di somministrazione.
Il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è fondato.
Come detto, l’obbligo solidale RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore ha funzione di garanzia nell’interesse del lavoratore. L’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione retributiva e contributiva, cui si correlano le sanzioni civili, è riferibile solo all’impresa somministrante, mentre l’utilizzatore assume in solido l’obbligo contributivo e l’obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non deve compiersi alcuna valutazione del contegno tenuto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rilevando, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘omissione o RAGIONE_SOCIALE‘evasione di cui all’art.116 l. n.388/00, il solo contegno del somministrante ed essendo obbligato solidalmente l’utilizzatore, in funzione di garanzia, in rapporto all’omissione o evasione d i quegli. Né del resto, l’utilizzatore , obbligato in solido con funzione di garanzia, può eccepire al creditore (art.1297 c.c.) fatti -l’essere stato indotto a credere in un cor retto adempimento degli obblighi contributivi da parte RAGIONE_SOCIALEa società somministrante la quale aveva emesso DURC
regolari -attinenti semmai al rapporto interno con la società somministrante e non al rapporto esterno con il creditore.
La sentenza va perciò cassata nella parte in cui, limitatamente al periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l. n.5/12, ha limitato la solidarietà in capo ad RAGIONE_SOCIALE alla omissione contributiva anziché affermarla riguardo all’evasione.
La cassazione opera con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, tenuta ai conseguenti accertamenti sulla base dei principi sopra affermati, e alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del