Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10675 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10675 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28931-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO,
Oggetto
parasubordinazione
R.G.N. 28931/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/03/2024
CC
rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE DELLA ROMAGNA RAGIONE_SOCIALEVESE;
– intimataavverso la sentenza n. 244/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/03/2019 R.G.N. 36/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e gli altri litisconsorti, assunti con contratti a termine nella qualifica di istruttori di vigilanza – nel periodo dal 2011 al 2014 – presso il RAGIONE_SOCIALE del Comune di Forlì, domandavano al Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa città accertarsi, previa declaratoria RAGIONE_SOCIALE nullità del termine ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, il proprio diritto alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, avendo essi prestato la loro attività per soddisfare esigenze istituzionali e permanenti dell’ente locale, con ogni conseguente statuizione sul risarcimento del danno;
il Tribunale, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, condannava il Comune di Forlì a corrispondere a ciascuno di loro otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, ma la Corte d’appello, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale, rigettava le originarie rivendicazioni;
la Corte territoriale riteneva che i contratti a termine, la cui la durata non aveva superato i trentasei mesi, erano legati alla realizzazione di quattro specifici progetti – alcuni dei quali adottati in via sperimentale – approvati dal Comune con delibere n. 122/2011 e n. 183/2013, sicché erano legittimi, perché finalizzati a esigenze temporanee ed eccezionali, da intendersi quindi come ‘straordinarie’; di tal che nessun risarcimento andava riconosciuto ai rispettivi titolari a norma dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001;
aggiungeva che la conferma di tale conclusione si traeva dal fatto che, alla scadenza dei progetti, il Comune non aveva assunto alcun lavoratore in sostituzione, anche perché dal 1° aprile 2014 la funzione di Polizia Locale era stata attribuita all’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE);
la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza è domandata da NOME COGNOME e dagli altri litisconsorti sulla base di due motivi, cui si è opposto il Comune con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e si addebita, in sostanza, alla Corte territoriale di avere errato nell’escludere che l’assunzione a termine, per l’esecuzione dei progetti di cui alle delibere n. 122/2011 e 183/2013, fosse stata disposta per far fronte ad ordinarie esigenze di funzionamento dell’ufficio, perché i progetti de quibus avevano interessato ambiti di normale intervento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE P.M. e le assunzioni avevano determinato un incremento dei servizi in tali settori;
il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolve in un’inammissibile critica del
ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione, non consentita in questa sede di legittimità;
è ius receptum il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALE fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALE stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo (fra le più recenti, tra le tante, Cass. n. 24298/2016; Cass. 17921/2016; Cass. 195/2016; Cass. n. 26110/2015);
è egualmente consolidato l’orientamento alla stregua del quale il vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALE fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALE lamentata violazione (Cass. n. 24298/2016);
i ricorrenti, pur denunciando la violazione RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dall’art. 36 d.lgs. n. 368/2001, in realtà non censurano
l’interpretazione data dalla Corte territoriale alle disposizioni richiamate in rubrica, bensì contestano l’affermazione, che si legge nella sentenza impugnata e che è espressione di un giudizio di fatto e non di diritto, secondo cui l’ente avrebbe fatto ricorso al rapporto a tempo determinato per far fronte, nell’esecuzione dei progetti e nell’arco temporale prestabilito (comunque inferiore ai trentasei mesi), «a esigenze temporanee ed eccezionali (da intendersi non come imprevedibilità, ma come straordinarietà)» (a pag. 9 sentenza impugnata);
si deve, poi, aggiungere che il motivo, incentrato sui contratti che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato (e in particolare sulla genericità delle relative causali), è formulato senza il necessario rispetto dell’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente ribadito l’inammissibilità delle censure «fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (Cass., Sez. U, n. 34469/2019; Cass., Sez. L, n. 21746/2020);
3. con il secondo motivo si denuncia (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) «l’inosservanza dell’obbligo di motivazione e la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ.», per avere la Corte territoriale speso un’argomentazione poco comprensibile, secondo la quale l’eccezionalità dell’impiego a termine trovava conferma nel fatto che
alla scadenza dei progetti non erano stati assunti altri lavoratori e, anzi, la funzione di polizia locale era stata attribuita all’RAGIONE_SOCIALE; era ovvio, infatti, che il Comune, avendo conferito il servizio di polizia municipale all’RAGIONE_SOCIALE, non aveva assunto altro personale perché non più titolare di quel servizio;
4. il motivo è inammissibile, essendo dirimente il rilievo che il passaggio argomentativo oggetto di censura integra, come peraltro ammesso dagli stessi ricorrenti, un elemento meramente rafforzativo del decisum , il quale si regge essenzialmente sulla natura temporanea ed eccezionale dell’esigenza che ha indotto l’Amministrazione alla stipula dei contratti a termine, la cui finalità era attuare specifici progetti – in materia di sicurezza, tutela del consumatore, controllo del territorio, rapporto tra utenza e amministrazione nelle procedure di riscossione, tutela RAGIONE_SOCIALE famiglie in situazioni di disagio, sorveglianza di uffici comunali e locali pubblici – di durata temporanea e di natura eccezionale, quest’ultima da intendersi in termini di straordinarietà e, dunque, di situazione non adeguatamente fronteggiabile con l’ordinaria attività;
in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21.3.2024.