Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10672 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 10672 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 13491-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
Oggetto
Art.29 d.lgs. n.276/03 appalto
R.G.N. 13491/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/12/2023
PU
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 424/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/11/2020 R.G.N. 780/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo del ricorso nella parte relativa alle sanzioni;
uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze respingeva l’opposizione RAGIONE_SOCIALEe società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso decreti ingiuntivi ottenuti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di verbali di accertamento aventi ad oggetto l’omessa contribuzione dovuta in solido ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.29 d.lgs. n.276/03, e relativa ad alcuni lavoratori impiegati dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui erano stati affidati i lavori, fu costituita da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Queste subappaltarono a loro volta i lavori a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che aveva impiegato lavoratori ‘in nero’ per varie ore non registrate nel ‘Libro Unico del Lavoro’ ( L.U.L.) e anche durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni.
Riteneva la Corte non sussistente il litisconsorzio necessario ex art.29 d.lgs. n.276/03 con la società fallita, poiché gli obblighi contributivi erano sorti antecedentemente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa novella normativa ex l. n.92/12, mentre solo per un breve periodo l’obbligo contributivo aveva riguardato un lasso temporale successivo.
Nel merito, la Corte riteneva che la solidarietà ex art.29 d.lgs. n.276/03 non fosse soggetta alla decadenza biennale con riguardo all’obbligo contributivo, e che non rilevasse la sentenza penale di assoluzione degli amministratori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dai reati ascritti in relazione al mancato versamento dei contributi
per le ore di lavoro non dichiarate. La sentenza penale dava atto che non vi era stata audizione dei lavoratori interessati, sicché non impediva di valutare gli elementi istruttori acquisiti al presente processo, tra cui quelli posti a base dei verbali di accertamento, ovvero pennette USB e CD dai quali risultava tutta la contabilità parallela RAGIONE_SOCIALEa società afferente alle ore svolte in nero. Infine, riteneva la Corte che la solidarietà riguardasse anche le sanzioni civili, dovendosi applicare la versione de ll’art.29 d.lgs. n.276/03 precedente alla modifica introdotta dal d.l. n.5/12 con conseguente richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di affermazione RAGIONE_SOCIALEa solidarietà per le sanzioni civili nella vigenza del precedente testo RAGIONE_SOCIALE‘art.29, co.3 .
Avverso la sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrono per cinque motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
L’ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura AVV_NOTAIO ha concluso in udienza per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ultimo motivo di ricorso limitatamente al periodo successivo all’entrata in vigore del d.l. n.5/12.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, le società ricorrenti deducono nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, poiché la norma che ha introdotto il litisconsorzio necessario ha natura processuale e la sua applicazione temporale è soggetta al principio tempus regit actum ; i decreti ingiuntivi erano tutti successivi alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa novella.
Con il secondo motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.29, co.2 d.lgs. n.276/03 affermando che il termine di decadenza biennale riguarda anche l’obbligazione contributiva.
Con il terzo motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., in quanto, essendo ogni sentenza soggetta alle norme interpretative previste per i contratti, la Corte aveva malamente interpretato la sentenza penale di assoluzione, non considerando che nella stessa si dava atto che nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini penali -per quanto riferito da un teste di polizia giudiziaria escusso al dibattimento -erano stati sentiti i lavoratori, e il teste aveva precisato che nulla era emerso in merito ad irregolarità nell’orario di lavoro, nel pagamento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni e dei contributi.
Con il quarto motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione del l’art.2697 c.c., degli artt.442, 414, 416 e 115, 116 c.p.c. per avere la Corte basato la prova sulla contabilità parallela, senza che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei propri scritti difensivi avesse mai allegato i fatti costitutivi del proprio diritto.
Con il quinto motivo di ricorso, le società deducono violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.35, co.28 d.l. 223/06, e RAGIONE_SOCIALE‘art.29, co.2 d.lgs. n.276/03, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00, per avere la Corte
applicato la solidarietà alle sanzioni civili senza considerare che, anche prima RAGIONE_SOCIALEa modifica normativa introdotta dall’art.21 d.l. n.5/12 che ha escluso la solidarietà relativamente alle sanzioni civili, questa andava comunque negata. Inoltre, l’obbligo contributivo si riferiva, almeno in parte, a un periodo temporale successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa modifica normativa.
Il primo motivo è fondato.
L’art.29, co.2, nel testo risultante dall’art.4, co.31 l. n.92/12, entrato in vigore il 18.7.12, prevedeva: ‘ Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio RAGIONE_SOCIALEa preventiva escussione del patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori’. Il litisconsorzio necessario è venuto meno in data 17.3.17 ad opera del d.l. n.25/17 conv. con l. n.49/17.
Quanto all’ambito di applicazione temporale RAGIONE_SOCIALEa norma, va rilevato che trattandosi di norma a carattere processuale e non sostanziale impositiva di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, rispetto ad essa opera il principio tempus regit actum . Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non è perciò rilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua applicabilità ratione temporis, la data di conclusione dei contratti di appalto, bensì il momento in cui si instaurò il processo nell’ambito del quale dis porre l’integrazio ne del contraddittorio. Risulta dagli atti che i decreti ingiuntivi e i relativi giudizi di opposizione furono rispettivamente emessi e introdotti
nell’arco temporale di vigenza RAGIONE_SOCIALEa norma in questione (dal 18.7.2012 al 17.3.2017).
Né rileva ad escludere il litisconsorzio necessario il fatto che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia stata dichiarata fallita. Come affermato da questa Corte (Cass.13236/23), il litisconsorzio necessario con l’appaltatore viene meno, essendo prevalente la vis attractiva del tribunale fallimentare, solo quando sia svolta una domanda di condanna di pagamento nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso appaltatore fallito -domanda nel caso di specie mai svolta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non anche quando l’integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. sia limitata ad estendere all’appaltatore l’accertamento dei fatti su cui poggia la solidarietà tra committente e appaltatore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art.29 d.lgs. n.276/03.
Il primo motivo va dunque accolto, con conseguente assorbimento dei restanti.
In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio al primo giudice ex art.383, co.3 c.p.c., senza vincolo di diverso magistrato, trattandosi di rinvio restitutorio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al primo giudice anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del