Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10679 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10819/2019 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 597/2018 pubblicata in data 01/02/2019, n.r.g. 304/2016, notificata in data 04/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era stato assunto da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) con inquadramento nella 3^ area professionale e mansioni di private banker , nonché di gestione e sviluppo portafoglio clienti.
OGGETTO:
patto di non concorrenza -corrispettivo inciso da unilaterali determinazioni del datore di lavoro – conseguente indeterminabilità – nullità del patto
In data 17/07/2014 aveva sottoscritto con la datrice di lavoro un patto di non concorrenza di durata triennale con obbligo per il dipendente, una volta cessato il rapporto di lavoro, di non svolgere attività concorrenziale per 20 mesi, dietro corrispettivo di euro 5.000,00 lordi all’anno, da corrispondere in due rate semestrali posticipate.
In data 10/01/2015 il COGNOME si era dimesso e in data 16/01/2015 era stato assunto da Banca Mediolanum spa, svolgendo mansioni analoghe alle precedenti nel territorio del Veneto.
2.- RAGIONE_SOCIALE adìva il Tribubale di Padova per ottenere la condanna dell’ex dipendente COGNOME NOME al risarcimento del danno per violazione del patto di non concorrenza, nonché per violazione dell’obbligo di fedeltà, assumendo che dal 26/01/2015 alcuni clienti erano receduti dal rapporto con essa banca per passare alla Mediolanum. Quantificava il danno nella misura della penale convenuta nel patto di non concorrenza, pari ad euro 20.000,00, nonché nella misura del valore dei disinvestimenti disposti dai suoi clienti, pari ad euro 8.103.070,00.
In via subordinata chiedeva la condanna del COGNOME a restituire quanto percepito a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, ossia la somma di euro 2.500,00.
3.Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo nullo il patto per violazione dell’art. 2125 c.c. ed in particolare per indeterminatezza sia del compenso, sia dell’ambito territoriale; escludeva la violazione dell’obbligo di fedeltà, atteso che le condotte contestate erano state tenute dopo la cessazione del rapporto di lavoro; dichiarava quindi l’obbligo del COGNOME di restituire alla banca il corrispettivo medio tempore percepito a tale titolo, pari ad euro 2.500,00.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
va condiviso il convincimento del Tribunale circa l’indeterminatezza del compenso, atteso che, pur stabilito in misura fissa (euro 5.000,00 per tre anni, per un totale di euro 15.000,00) esso è inficiato dalla clausola 7) del contratto, secondo cui nel caso di mutamento di
mansioni la banca avrebbe cessato di corrispondere il compenso e le obbligazioni derivanti dal patto di non concorrenza sarebbero cessate decorsi dodici mesi dall’assegnazione alle nuove mansioni;
in sostanza, il diritto al compenso resta esposto all’unilaterale esercizio dello ius variandi , indeterminabile ex ante ;
né può ritenersi che mutando le mansioni sarebbe venuta meno la causa giustificativa del patto, come pretende la banca appellante, atteso che la clausola prevede che, a fronte dell’immediata cessazione del corrispettivo, l’obbligo di non concorrenza sarebbe rimasto comunque fermo a carico del dipendente per dodici mesi, ivi compresa la penale ivi prevista al punto 5) del contratto per l’ipotesi della violazione di quell’obbligo;
neppure può ritenersi che la nullità parziale (ossia della clausola 7) non si traduca in nullità totale dell’intero patto, atteso che la previsione contenuta nella citata clausola 7), secondo cui il patto è correlato all’espletamento delle mansioni di private banker , rende evidente che quella pattuizione era elemento determinante del consenso delle parti ed in particolare della banca, che non avrebbe avuto alcuno interesse a sottoscrivere quel patto se il ricorrente non avesse ricoperto quelle mansioni;
va condivisa anche l’ulteriore ragione di nullità individuata dal Tribunale, relativa all’indeterminatezza dell’ambito territoriale di efficacia del patto, in quanto la relativa clausola 2) fa riferimento alla regione Veneto e all’area geografica corrispondente a quella che sarebbe stata assegnata al COGNOME all’atto della cessazione del rapporto di lavoro;
dunque non era possibile una determinazione ex ante dell’area territoriale di operatività del patto, atteso che l’area geografica assegnata al NOME al momento della cessazione del rapporto restava rimessa alle potenziali e unilaterali determinazioni del datore di lavoro, che ben avrebbe potuto modificare ed ampliare il limite di luogo del vincolo;
se la clausola fosse valida, si finirebbe per porre a carico del lavoratore un obbligo di cui non si sarebbe potuto apprezzare a priori
né la durata, né l’entità dell’estensione territoriale, imponendogli un sacrificio di cui non sarebbe stato in grado di valutare il grado di penosità anche in termini di congruità del corrispettivo offerto dalla banca;
il fatto che nessun mutamento di mansioni e di area sia avvenuto è irrilevante, posto che come insegna Cass. n. 7835/2006, la valutazione va compiuta ex ante ;
corretta è altresì la statuizione del Tribunale di rigetto delle istanze istruttorie relative alla domanda risarcitoria per violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., atteso che trattasi di prove volte a dimostrare in realtà la violazione dell’obbligo di non concorrenza realizzata dopo la cessazione del rapporto di lavoro e atteso il contenuto del tutto generico del ricorso di primo grado, in cui la banca si limitava ad affermare che il NOME aveva iniziato l’attività di sviamento della clientela ben prima delle dimissioni;
inoltre le prove richieste erano volte a dimostrare l’esistenza di una condotta solo genericamente indicata (quale la promessa di tassi di investimento migliori presso altra banca) da novembre 2014 a settembre 2015, laddove il danno, secondo la stessa banca, si sarebbe concretizzato solo da gennaio 2015.
5.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
6.- NOME NOME ha resistito con controricorso.
7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 1367, 1419, 2125, 2105, 2103 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nullo il patto in conseguenza della nullità della clausola 7) in ragione dell’indeterminatezza del corrispettivo.
In particolare addebita ai giudici d’appello di aver contraddittoriamente applicato l’art. 1367 c.c., che esprime il principio di conservazione del contratto e delle sue clausole, a fini opposti, ossia per confermare il giudizio di nullità dell’intero patto espresso dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
A prescindere dal richiamo più o meno esatto ai criteri normativi di ermeneutica negoziale, la Corte territoriale ha compiuto una complessiva ricostruzione del significato della clausola 7), in combinato disposto con le altre clausole del patto (secondo lo stesso metodo utilizzato dal Tribunale) ed ha ritenuto che la determinatezza o la determinabilità del compenso fosse gravemente inficiata da quella parte della clausola 7), in cui era previsto che la banca avrebbe cessato di pagare il corrispettivo in caso di assegnazione a mansioni diverse, fermo restando a carico del COGNOME il vincolo discendente dal patto di non concorrenza (ivi compresa la penale) ancora per dodici mesi successivi a quel mutamento di mansioni.
Al riguardo i giudici d’appello hanno motivatamente escluso di poter condividere la tesi della banca, secondo cui si sarebbe trattato di un mutamento di mansioni che avrebbe privato di giustificazione causale la conservazione di quel corrispettivo. Tale interpretazione è conforme a diritto anche laddove la Corte territoriale si sforza di preservare la validità della clausola, evidenziando che a voler condividere la tesi della banca, il mantenimento per dodici mesi (decorrenti dall’assegnazione alle nuove mansioni) delle obbligazioni nascenti dal patto (ivi compresa la clausola penale) si sarebbe rivelato inutile sul piano causale. Ha quindi affermato che questo risultato avrebbe condotto ad un’ interpretatio abrogans di quella parte della clausola 7), in contrasto -appunto -con il principio di conservazione dettato dall’art. 1367 c.c.
In omaggio a questo criterio ermeneutico ha quindi evidenziato che il mantenimento -per dodici mesi successivi all’assegnazione a nuove mansioni -di tutte le obbligazioni nascenti dal patto avrebbe ricompreso anche quella relativa alla clausola penale, ciò che non poteva giustificarsi con la sola tesi -sostenuta dalla banca -del venir meno della giustificazione causale del corrispettivo, poiché questa ricostruzione avrebbe dovuto comportare -in omaggio al principio di corrispettività -anche il venir meno di tutti gli obblighi discendenti dal patto e gravanti sul lavoratore, conseguenza invece esclusa da quella clausola.
Trattasi di un’interpretazione non sindacabile da questa Corte, perché adeguatamente motivata e rispettosa dei criteri di ermeneutica contrattuale,
ivi compreso l’art. 1367 c.c.
Né è condivisibile l’ulteriore argomento della banca ricorrente, secondo cui il mutamento di mansioni determinerebbe la nullità sopravvenuta del patto oppure la sua risoluzione per impossibilità sopravvenuta (v. ricorso per cassazione, p. 16), residuando solo il naturale obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. La Corte d’Appello ha infatti evidenziato che se così fosse non si spiegherebbe allora il senso della clausola che fa gravare sul lavoratore per altri dodici mesi tutte le obbligazioni derivanti dal patto, ivi compresa la clausola penale.
In tale prospettiva non risulta falsamente applicata tale norma, come lamentato dalla ricorrente, per la semplice ragione che l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 cit. grava sul dipendente per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Quindi correttamente a tale obbligo di fedeltà la Corte territoriale ha escluso di poter ricondurre quella clausola, che limitava temporalmente a dodici mesi (decorrenti dall’assegnazione a nuove mansioni) la durata degli obblighi derivanti dal patto di non concorrenza ed ivi ricomprendeva anche la clausola penale.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 1419 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto essenziale per la banca la clausola 7) del patto (con conseguente trasformazione della nullità parziale in nullità totale), mentre avrebbe dovuto verificarn e l’essenzialità con riguardo alla posizione del NOME, soggetto interessato a far valere la nullità dell’intero patto, e non della banca.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2125 e 1419 c.c. per aver ritenuto non conforme all’art. 2125 c.c. la clausola 2) del patto relativa alla zona territoriale di delimitazione del patto e per aver ritenuto quella clausola essenziale per le parti, con conseguente trasformazione della nullità parziale in nullità totale.
I due motivi -da trattare congiuntamente per la loro connessione -sono infondati.
Nel l’art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a
favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di ‘limiti di luogo’, ossia di un preciso ambito territoriale dell’obbligo di non facere assunto dal dipendente.
Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto ‘a monte’ la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto : l’indeterminatezza del corrispettivo , così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell’intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola.
Ciò significa che ai fini della validità dell’intero patto occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del corrispettivo. In mancanza di tali requisiti la clausola 7) sul corrispettivo deve ritenersi nulla, attesa l’impossibilità di individuare un esatto in idem placitum consensus relativo a quella clausola. La nullità di tale clausola dà luogo ad una situazione contrattuale equivalente a quella di mancata pattuizione di un corrispettivo, ciò che nella fattispecie delineata nell’art. 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell’intero patto.
A ciò si aggiunga che vi è stata una valutazione complessiva della Corte d’appello, che ha valutato anche la nullità derivante sia dall’incertezza invincibile dell’ambito territoriale , con conseguente inesistenza di un limite di luogo, sia dal potere di risoluzione del patto affidata a scelta insindacabile del datore di lavoro di variare le mansioni e, quindi, di determinare in tal modo la risoluzione del patto.
Questa conclusione è conforme a diritto.
A quest’ultimo riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, sicché non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l’attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. n. 23723/2021; Cass. n. 212/2013).
3.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 5) e 3), c.p.c. la ricorrente lamenta l’errata interpretazione della clausola 2) del
patto, che se rettamente interpretata ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., non avrebbe dato luogo ad alcuna nullità per indeterminatezza dell’ambito territoriale.
Il motivo è assorbito : quand’anche la clausola sul limite di luogo fosse stata erroneamente interpretata, nondimeno il patto resterebbe nullo per indeterminatezza e indeterminabilità del corrispettivo e per l’attribuzione al datore di lavoro di un potere insindacabile ( ius variandi delle mansioni) idoneo a caducare il patto medesimo.
4.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2105 e 1362 c.c., sia per avere la Corte territoriale escluso che il danno successivo all’estinzione del rapporto di lavoro potesse essere ricondotto a comportamenti del lavoratore tenuti durante il rapporto di lavoro, sia per avere erroneamente interpretato gli atti processuali della banca in punto di istanze istruttorie, erroneamente intese nel senso di provare condotte successive all’estinzione del rapporto di lavoro e come tali irrilevanti, laddove, invece, esse erano esattamente e letteralmente in senso contrario.
In particolare assume che la decisione d’appello è viziata ed errata laddove la Corte territoriale:
afferma che, poiché il danno si è verificato dopo le dimissioni del COGNOME, la condotta di cui la banca afferma l’illiceità sarebbe successiva alle dimissioni e quindi irrilevante ai sensi dell’art. 2105 c.c.;
interpreta erroneamente le istanze istruttorie della banca, ritenendo che siano volte a provare fatti (produttivi di danno) successivi alle dimissioni del COGNOME, sicché bene avrebbe fatto il Tribunale a ritenerle irrilevanti ai fini della prova della violazione dell’obbligo di fedeltà del dipendente.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
Non sussiste violazione del l’art. 2105 c.c. perché la Corte territoriale ha esattamente affermato che le condotte successive al rapporto di lavoro sono irrilevanti. La norma, infatti, impone un obbligo di fedeltà durante il rapporto di lavoro, obbligo che cessa con la cessazione del rapporto medesimo. Dunque l’affermazione dei giudici d’appello è conforme a diritto.
Infine, la valutazione di specificità o, all’opposto, di genericità delle
deduzioni, delle istanze istruttorie e dei capitoli di prova, e quindi di ammissibilità e di rilevanza delle prove richieste, è rimessa alla valutazione insindacabile del giudice di merito, laddove adeguatamente motivata, come nella specie.
5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in