Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10665 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
GIURISDIZIONE ATTESTAZIONE REGOLARITA ‘ FISCALE
sul ricorso iscritto al n. 12077/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Frosinone, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , amministratore unico, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), presso lo studio del primo domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
NONCHÉ
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore.
– INTIMATA – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 6897/18/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio (sezione distaccata di Latina), depositata il 4 ottobre 2018, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’atto (cd. di irregolarità fiscale) del 21 ottobre 2016 con cui l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione attestava che il debito fiscale riferibile alla RAGIONE_SOCIALE risultava superiore o eguale alla soglia di 10.000,00 €;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 445/1/2017 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Frosinone, osservando, in prima battuta, in linea con quanto ritenuto dal primo Giudice, che in ipotesi di rateazione del debito tributario, « per evitare violazioni di carattere fiscale non risulta sufficiente la domanda in quanto il contribuente deve dimostrare di aver regolato con il pagamento tutto le rate», per poi ritenere, sempre in linea con la decisione di primo grado, che il sindacato di legittimità sull’atto di certificazione oggetto di contestazione fosse riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, considerando « gli atti di certificazioni atti che risolvono soluzioni nell’ambito di procedure concorsuali per quanto attiene l’affidamento dei lavori e quindi costituiscono atto amministrativo, per cui va applicata la giurisdizione in ordine a valutazioni, affermazioni sulla legittimità con conseguente competenza del T.A.R.» (così nella sentenza impugnata);
la società proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 4 aprile 2019, formulando due motivi di impugnazione e successivamente depositando memoria ex art. 380bis. 1, cod. proc. civ.;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 20 maggio 2019;
l’RAGIONE_SOCIALE è restata intimata;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19, 48bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, assumendo l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo in parte qua la propria giurisdizione, aveva reputato necessario dimostrare il pagamento di tutte le rate, senza considerare che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione aveva accolto l’istanza di rateazione presentata dalla società, per cui, essendo in regola con i pagamenti RAGIONE_SOCIALE rate, la contribuente non poteva considerarsi inadempiente, avendo peraltro l’agenzia, già in data 4 luglio 2016, riconosciuto la regolarità fiscale RAGIONE_SOCIALE‘istante;
con la seconda censura la società ha denunciato, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e o la falsa applicazione degli artt. 7 e 134 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostenendo la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tributaria, essendo controverso uno specifico rapporto tributario o meglio l’erronea attestazione RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione circa la sussistenza di debiti tributari (IRES), osservando sul punto che, mentre il giudizio amministrativo ha ad oggetto l’impugnazione volta all’annullamento del provvedimento amministrativo, il giudizio tributario ha riguardo al rapporto, trattandosi di un giudizio di impugnazione/merito,
essendo riconosciuto quindi al giudice tributario anche la possibilità di rideterminare l’importo dei tributi dovuti;
il ricorso va deciso nei termini che seguono;
la ricorrente ha impugnato (v. pag. 2 del ricorso) l’attestazione negativa di regolarità fiscale del 21 ottobre 2016 (chiesta in occasione di un bando di gara di appalto, stazione appaltante RAGIONE_SOCIALE), reputandola erronea, essendo in corso la rateazione di un residuo credito tributario a seguito di istanza di sgravio, sicchè -a dire RAGIONE_SOCIALE‘istante – il credito fiscale residuo non poteva considerarsi esigibile;
la contestazione originaria RAGIONE_SOCIALEa contribuente aveva riguardato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212 e quindi i principi di collaborazione, buona fede ed affidamento, nonchè di buon andamento ed imparzialità RAGIONE_SOCIALE‘agire RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 53 e 97 Cost.;
la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione regionale ha rovesciato l’ordine logico -giuridico RAGIONE_SOCIALE questioni, operando prima una valutazione di merito sull’esigibilità del credito tributario e, poi, negando la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
non par dubbio che debba considerarsi logicamente e giuridicamente prevalente ed assorbente (nonostante l’erroneità formale del dispositivo di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello) la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione regionale nella parte in cui ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo, così negando la propria potestas iudicandi, con la conseguenza che l’esame RAGIONE_SOCIALEa questione di merito ivi compiuta va considerata del tutto inutile ed ininfluente ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione e, quindi, priva di effetti giuridici;
7.1. va, infatti, in tal senso, dato seguito al principio secondo cui, qualora il giudice di appello neghi la propria giurisdizione, spogliandosi RAGIONE_SOCIALEa propria potestas iudicandi, la motivazione sull’ulteriore accoglimento del motivo di “merito” è resa soltanto
ad abundantiam e , come tale, insuscettibile di passare in cosa giudicata» (così Cass., Sez. U., 21 novembre 2019, n. 31024, che richiama «tra le altre, Cass. n. 19754/2011 e Cass. n. 3229/2012»);
l’atto impugnato (per quanto riportato nel ricorso) non ha manifestato una pretesa impositiva, delineata nei suoi presupposti essenziali, ma si è limitata ad attestare (non importa ai presenti fini, se correttamente o meno), un fatto, una risultanza dei registri informatici, vale a dire l’annotazione di un debito fiscale eguale o superiore a 10.000,00 €, senza altra indicazione;
l’impugnazione come sopra esposto – non aveva ad oggetto la contestazione di un credito tributario (già oggetto di rateizzazione), ma l’erronea attestazione RAGIONE_SOCIALE‘agenzia;
la Corte di cassazione a Sezioni unite ha ritenuto condivisibile che nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto RAGIONE_SOCIALE regole di evidenza pubblica, poiché la produzione RAGIONE_SOCIALEa certificazione che attesta la regolarità contributiva RAGIONE_SOCIALE‘impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. “durc”) costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione alla gara, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo verificare incidentalmente la regolarità di tale certificazione (cfr. Cass., Sez. U, ord. 21 settembre 2021, n. 25480, che richiama Cass. Sez. Un. 8117/2017; Sez. U, n. 25818/ 2007; n. 14608/2010; n. 3169 del 2011), trattandosi di una giurisdizione “incidentale” del giudice amministrativo, in quanto avente giurisdizione esclusiva in materia di contratto di appalto pubblico;
nondimeno, la stessa Corte ha reputato sussistente, nel caso sottopostole (la domanda, di natura cautelare, RAGIONE_SOCIALEa società era quella di accertare e dichiarare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa propria regolarità fiscale e di ordinare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di dare parere positivo sulla posizione fiscale RAGIONE_SOCIALEa società con la condanna alla refusione di tutti l’danni subiti), la giurisdizione del giudice ordinario, ravvisando, in tale ipotesi, la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo
volto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa regolarità fiscale (cd. durf), previa verifica RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE verifiche compiute dall’amministrazione e non anche la tutela di un interesse legittimo sorto in sede di procedura di gara e rispetto al quale la domanda di accertamento sulla regolarità fiscale importava una mera cognizione, incidentale, su uno dei requisiti di partecipazione o di aggiudicazione;
detto principio può applicarsi nella fattispecie in rassegna, negando, quindi, che la giurisdizione possa essere riconosciuta in capo al giudice tributario, non venendo in questione nella fattispecie in rassegna, la debenza di una pretesa impositiva e/o fiscale, ma la correttezza o meno RAGIONE_SOCIALE‘attestazione RAGIONE_SOCIALEa cd. regolarità fiscale, il che induce a ritenere non pertinente il tema (esaminato da questa Corte con la pronuncia n. 13536 del 2 luglio 2020) RAGIONE_SOCIALEa (non) impugnabilità innanzi al giudice tributario di tale atto atipico, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non manifestando (per l’appunto) una pretesa impositiva;
12.1. questa Corte ha più volte chiarito che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione RAGIONE_SOCIALE parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALEa intrinseca natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., Sez. Un., ord. 21 settembre 2021, n. 25480, che richiama Cass Sez. Un. n. 20350/18; id. n. 21928/18 e n. 10105 del 16/04/2021);
da quanto precede emerge che la ricorrente con il ricorso proposto innanzi al giudice tributario avverso la citata attestazione non aveva posto a base RAGIONE_SOCIALEa pretesa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa stessa ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla gara e quindi un interesse legittimo, sorto in sede di procedura di gara, quanto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento
compiuto dall’amministrazione, in violazione RAGIONE_SOCIALE regole di collaborazione, buona fede ed affidamento di cui all’art. 10 RAGIONE_SOCIALE statuto del contribuente, facendo così valere una posizione di diritto soggettivo volto alla verifica RAGIONE_SOCIALEa regolarità fiscale, che, secondo l’orientamento sopra menzionato RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte, comporta il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario;
le riflessioni svolte consentono, infine, di respingere l’eccezione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE sul difetto di interesse alla lite, tenuto conto, sul piano generale, che detto requisito RAGIONE_SOCIALEa domanda rientra nei limiti interni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione ed il relativo controllo è affidato, al momento del decisione, al giudice che ne è munito, dovendo inoltre osservarsi, per quanto ora occupa, che il citato rilievo è stato sviluppato nella prospettiva, qui esclusa per le ragioni innanzi dette, che la certificazione in questione sia stata impugnata quale atto interno alla procedura di gara, senza tacere che la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire emerge anche in relazione a quanto dedotto dall’istante nell’ultima memoria difensiva in ordine al giudizio civile in cui è stata coinvolta la contribuente in ordine agli effetti derivati dalla predetta irregolarità fiscale;
14.1. alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono consegue il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
il sopravvenuto (rispetto alla proposizione del ricorso) intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte sul tema in rassegna giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
l’esito del giudizio, che ha cassato la decisione impugnata, pur non riconoscendo la giurisdizione invocata dall’istante, induce a ritenere che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimette le parti, compensando tra le stesse le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre