SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1195 2025 – N. R.G. 00000603 2023 DEPOSITO MINUTA 02 07 2025 PUBBLICAZIONE 02 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice NOME COGNOME ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 603 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2023 , vertente
TRA
(P.I.
), in persona del legale rappresentante pro tempore , P.
rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in INDIRIZZO giusta procura allegata all’atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
TABLE
), in persona del procuratore speciale, NOME
rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di factoring ;
CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza di p.c., entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi, che si trascrivono in motivazione; parte opponente ha altresì insistito nelle istanze istruttorie formulate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27 gennaio 2023, ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1608/2022, con cui questo Tribunale, su ricorso di quale procuratrice di (per brevità nel prosieguo anche solo , le aveva ingiunto il pagamento di euro 29.477,51 in linea capitale, oltre interessi e spese della fase monitoria, in virtù di un elenco di n. 39 fatture relative a corrispettivi di forniture eseguite, oltre interessi di mora e interessi anatocistici di mora. Cont
Promuovendo l’opposizione, ha rappresentato la seguente situazione emergente dalle proprie risultanze contabili, che testualmente si trascrive: Parte
-fatture pagate ante deposito decreto ingiuntivo €. 45.556,05;
-fatture non pervenute all’Ente (per quello che si dirà in seguito) €. 1.184,64;
-fatture stornate con nota di credito €. 3.535,55;
-fatture contestate €. 11.410,02;
– fatture in fase di pagamento per complessivi euro 864,80;
– fatture contestate per euro 5.802,22 relative gli interessi moratori fatturati nel documento n. 8261295725 del 5/11/2021 così come meglio si dirà nel prosieguo, con consequenziale carenza dei requisiti di certezza e liquidità dei presunti crediti ivi rappresentati;
– fatture in attesa di verifica dei requisiti necessari al pagamento per euro 7.484,07 con consequenziale carenza dei requisiti di certezza e liquidità dei presunti crediti ivi rappresentati.
Ha evidenziato inoltre che la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 18/10/2018 di €. 1.184,64 non è stata trasmessa dalla asserita creditrice a mezzi SDI, sicché il relativo importo è inesigibile.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. ‘di alcuni dei documenti contabili … laddove relativi a prestazioni periodiche’ .
Ha infine contestato la spettanza degli interessi di mora, anche anatocistici, trattandosi di interessi su fatture ‘in realtà già quasi integralmente saldate prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo’ , nonché comunque per erroneità di decorrenza e di calcolo.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
‘Voglia l’Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa:
– in via principale, nel merito, per i motivi di cui in premessa, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1608/2022 (r.g. n. 5895/2022) del 15/12/2022 emesso Tribunale di Ancona – notificato il 20.12.2022, siccome infondato in fatto ed in diritto;
– in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di confermare il ridetto decreto ingiuntivo n. 1608/2022 (r.g. n. 5895/2022) del 15/12/2022 emesso Tribunale di Ancona –
notificato il 20.12.2022, riformarlo e ridurre le pretese creditorie avversarie a quanto dovesse risultare provato e/o di giustizia a seguito dell’espletanda attività istruttoria;
Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre.
Con vittoria di competenze e spese legali del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge‘ .
2. Costituitasi in giudizio, ha evidenziato di aver azionato in monitorio la sola quota parte di ciascuna fattura rimasta insoluta, che talune delle fatture la cui ricezione è contestata risultano tuttavia saldate (es. fattura n. NUMERO_DOCUMENTO), che n. 2 note di credito sono state stornate dal quantum richiesto in fase monitoria, che la documentazione versata in atti da controparte è di formazione unilaterale ed è perciò inidonea a fini probatori e che infine non risultano provati i pagamenti eseguiti e le note di credito in tesi trasmesse. Cont
Ha contestato l’eccezione di prescrizione, generica e come tale inammissibile.
Ha ribadito la debenza degli interessi di mora e anatocistici di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e degli artt. 1283 e 1284 c.c..
Ha precisato che la fattura n. 8261295725 di € 5.802,22 afferisce a soli interessi di mora, sicché sul relativo importo sono dovuti unicamente gli interessi anatocistici.
Tanto dedotto e previa istanza ex art. 648 c.p.c., ha rassegnato le seguenti conclusioni:
‘Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) In via preliminare, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 648 cod. proc. civ., concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 608/2022, depositato dal Tribunale Civile di Ancona in data 15.12.2019
2) Nel merito:
a) ritenutane l’infondatezza, in punto di fatto e di diritto, rigettare l’opposizione proposta da
in persona della Dott.ssa Commissario Straordinario dell’ e Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex avverso il decreto ingiuntivo n. 608/2022, depositato dal Tribunale Civile di Roma e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; Part
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 608/2022, rigettare l’opposizione proposta da in persona della Dott.ssa Commissario Straordinario dell’ e Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex avverso il decreto ingiuntivo n. 608/2022, depositato dal Tribunale Civile di Ancona e, per l’effetto condannare parte opponente al pagamento, in favore di della somma che dovesse risultare dovuta.
Con condanna di parte opponente alla refusione in favore di del compenso professionale e delle spese di lite, anche del giudizio monitorio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, C.P.A. e IVA come per legge’ .
3. Concessa parzialmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Prima di esaminare il merito, va disattesa l’eccezione, sollevata dall’opponente, di inammissibilità della documentazione che parte opposta ha allegato alla prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.; deve escludersi, in particolare, l’inutilizzabilità d ella documentazione in questione, poiché una simile conseguenza processuale sarebbe consentita solo nell’ipotesi di deposito tardivo della documentazione, oltre il termine preclusivo rappresentato dalla seconda memoria istruttoria, e non nell’ipotesi in es ame, in cui la documentazione è stata versata in atti pur sempre prima del maturare della preclusione probatoria.
5. Venendo al merito, va innanzitutto dichiarata inammissibile per genericità l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente: difetta, infatti, la specifica indicazione sia di quali delle plurime voci di credito fatte valere dall’opposta siano in tesi prescritte, sia del dies a quo da cui computare l’eventuale decorso della prescrizione (cfr. esemplificativamente sull’onere di specifica formulazione dell’eccezione e dei relativi fatti costitutivi Trib. Bari, 26 settembre 2024, n. 3984).
Ciò premesso, l’opposizione è parzialmente fondata nei limiti che seguono.
Va innanzitutto osservato che, a partire dalla seconda memoria istruttoria depositata il 10 novembre 2023, ha dato atto della situazione dei pagamenti aggiornati all’8 novembre 2023, specificando che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo sono stati corrisposti a euro 4.785,23; tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla creditrice sicché l’avvenuta estinzione del debito in parte qua deve essere ritenuta provata e il detto importo va detratto dalla somma ingiunta. Parte Cont Cont
In particolare, dall’esame dell’All. 1 alla relazione contabile (doc. A opponente), risultano i seguenti pagamenti successivi alla notifica del decreto ingiuntivo (si trascrivono n. della fattura e data del pagamento, rilevanti ai fini del pagamento degli interessi come di seguito si dirà):
– 8261312423 30/01/2023
– 8261309440 30/01/2023
– 8261309434 30/01/2023
– 8261309430 30/01/2023
– 8261309429 30/01/2023
– 8261309426 30/01/2023
– 8261309425 30/01/2023
– 8261335202 16/03/2023
– 8261359026 16/03/2023
– 8261353026 16/03/2023
– 8261348524 16/03/2023
– 8261346800 16/03/2023
– 8261346443 16/03/2023
– 8261334119 16/03/2023
– 8261042249 21/02/2023.
Inoltre, l’opposizione è fondata quanto alle fatture che l’opponente ha dimostrato di aver contestato (cfr. all. C opposizione) per le ragioni che seguono.
Trattasi delle seguenti fatture: 8261001010, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, del complessivo importo azionato pari ad euro 14.973,66.
Va rilevato al riguardo che le contestazioni, per come risultanti dalla documentazione allegata all’opposizione, attengono all’erronea quantificazione dei corrispettivi richiesti per le prestazioni effettuate, difformi rispetto all’importo di cui alle proc edure di aggiudicazione, al punto da essere stata richiesta l’emissione di note di credito a parziale decurtazione del quantum originariamente richiesto in pagamento.
A fronte di tale specifica contestazione e tenuto conto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte creditrice deve dimostrare la propria pretesa, non essendo a ciò idonee le fatture in quanto documenti di sua formazione unilaterale, si ha che l’odierna opposta non ha fornito prova della spettanza della totalità delle somme pretese, sicché in parte qua la domanda dell’opposta non è sorretta da adeguata prova e va respinta.
Per quanto concerne la fattura di cui è contestata la trasmissione a mezzo SDI (n. 8261152732 di euro 1.184,64), ritiene questo giudice che l’irritualità o l’omissione nelle forme di trasmissione della fattura – pur a fronte dell’obbligatorietà dell’utiliz zo del sistema di interscambio per le fatturazioni elettroniche emesse nei confronti della PA -non fa venir meno in radice, in assenza di previsione normativa, la spettanza delle somme oggetto delle fattura, rendendo al più inesigibile la somma nei termini imposti dalla fattura stessa (v. sul punto Trib. Genova, 6 ottobre 2023, n. 2350).
Pertanto, in assenza di ulteriori contestazioni sul credito in questione, l’importo di euro 1.184,64 va ritenuto dovuto, rigettandosi sul punto l’opposizione.
Quanto, invece, alla fattura n. 16015948 del 2016, coglie invece nel segno la difesa dell’opposta creditrice, laddove osserva che l’importo azionato è pari ad euro 55,20 (cfr. doc. 4 monitorio, elenco
fatture azionate), non venendo pertanto in rilievo il maggior importo di euro 292,80 di cui alle difese di parte opponente.
Anche quanto alle note di credito invocate dall’opponente (cfr. all. D opposizione), l’opposizione è infondata: si evidenzia in primo luogo che le note nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA risultano già stornate dal credito originariamente azionato in fase monitoria (cfr. all. 4 ricorso), sicché di esse non occorre tenere conto nella presente sede; due ulteriore note di credito (rispettivamente n. NUMERO_DOCUMENTO, n. RN16021793) sono invece relative a fatture (rispettivamente n. 8261088158, n. 16021793) non azionata nell a presente sede; le residue note di credito di cui all’All. D di parte opponente afferiscono invece a fatture che parte opposta ha azionato in misura inferiore rispetto al loro originario importo (cfr. il già menzionato all. 4 ricorso), sicché va ritenuto che dette note di credito -nessuna delle quali è idonea ad estinguere integralmente il debito -siano già state contemplate nella quantificazione dell’originaria pretesa monitoria.
Quanto, infine, alla fattura n. 8261295725 di € 5.802,22, è pacifico tra le parti trattarsi di importo dovuto a titolo di interessi di mora, sicché sugli stessi maturano unicamente gli interessi anatocistici di mora, secondo quanto si va ad affermare nel successivo paragrafo.
6. Quanto agli interessi, l’opposizione va accolta nei limiti che seguono in ragione dell’intervenuto pagamento di parte del debito in corso di causa, come sopra rilevato.
Spettano, in particolare, gli interessi moratori sulla sorte riconosciuta, al saggio di cui al D.Lgs. n. 231/2002 -dovuti anche da enti pubblici in caso di ritardato adempimento (cfr. Cass., 20 maggio 2021, n. 13763; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Catanzaro, 29 maggio 2023, n. 840 in dejure.it) -sulla quota di insoluto di ciascuna delle fatture oggetto della domanda originaria, con applicazione del saggio legale di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura (cfr. art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002) e sino all’effettivo pagamento. La data dell’effettivo pagamento è da individuarsi nelle date suindicate, quanto alle fatture il cui pagamento è avvenuto in corso di causa.
Spettano, altresì, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori di cui al punto precedente, a mente degli artt. 1283 e 1284 c.c., che, alla data di deposito del ricorso monitorio (14 dicembre 2022), sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c., al medesimo saggio di cui al punto che precede.
7. In conclusione, alla luce di quanto precede e in parziale accoglimento dell’opposizione il decreto ingiuntivo va revocato, dovendosi pronunciare nella presente sede la condanna della parte debitrice nei limiti di quanto accertato (cfr. Cass., n. 14486/2019).
Ne segue la condanna di al pagamento, in favore di nella dichiarata qualità, del complessivo importo in linea capitale di euro 9.718,62 (euro 29.477,51 -euro 4.785,23 –
euro 14.973,66), oltre interessi di mora al saggio di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura insoluta e sino alla data del pagamento (escluso a tal riguardo l’importo di euro 5.802,22, in quanto già relativo ad in teressi di mora), nonché oltre interessi anatocistici al medesimo saggio sugli interessi mora scaduti da oltre sei mesi alla data del 14 dicembre 2022.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, da valutarsi alla luce dell’esito complessivo del giudizio (bifasico) originato dal ricorso monitorio, e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore del decisum :
– quanto alla fase monitoria, in euro 286,00 per esborsi sostenuti e in euro 567,00 per compensi professionali, oltre accessori;
– quanto alla fase di opposizione, in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 603/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1608/2022 di questo Tribunale;
2) condanna in funzione di gestione liquidatoria al pagamento, in favore di in qualità di procuratrice di della somma in linea capitale di euro 9.718,62, oltre interessi di mora al saggio di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura insoluta e sino alla data del pagamento (escluso a tal riguardo l’importo di euro 5.802,22, in quanto già relativo ad interessi di mora), nonché oltre interessi anatocistici al medesimo saggio sugli interessi mora scaduti da oltre sei mesi alla data del 14 dicembre 2022;
3) condanna in funzione di gestione liquidatoria alla refusione, in favore di in qualità di procuratrice di delle spese di lite, che liquida in euro 286,00 per esborsi e complessivi euro 3.107,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 2 luglio 2025
Il Giudice NOME COGNOME (atto sottoscritto digitalmente)