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Omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali

La sentenza chiarisce che il pagamento tardivo dei contributi previdenziali e assistenziali, anche se effettuato tramite istanza di definizione agevolata, non esclude l’irrogazione di sanzioni amministrative se il termine di 3 mesi per la regolarizzazione è decorso.

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Pubblicato il 13 maggio 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa NOME COGNOME in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._8_2025_- N._R.G._00000031_2023 DEL_22_04_2025 PUBBLICATA_IL_22_04_2025

nella causa iscritta al N.R.G. 31/2023

proposta da:

(C.F. ) e (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore in Tirano, INDIRIZZO , (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso

, INDIRIZZO convenuto OGGETTO:

Opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.

Conclusioni Per la parte ricorrente:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis adversis reiectis:

A) Processualmente – pregiudizialmente sospendere l’esecuzione dell’Ordinanza Ingiunzione opposta considerato che il ricorrente, ad oggi – come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 6) – ha già provveduto ad integralmente versare C.F. all’ le somme oggetto degli Atti di accertamento posti alla base dell’Ordinanza Ingiunzione de qua ed in considerazione dell’elevato importo rispetto alla somma contestata;

B) Nel merito:

– accertato e dichiarato che e la Società RAGIONE_SOCIALE

hanno, con Istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’ provveduto al versamento delle somme dovute all’ in forza degli accertamenti prot. n. 7700.18/09/2017.0088385 del 09/10/2017 e prot. n. 7700.18/09/2017.0088386 del 09/10/2017;

accertata e dichiarata quindi l’infondatezza e/o l’insussistenza della pretesa sanzionatoria dell’ di cui all’Ordinanza Ingiunzione n. OI-NUMERO_DOCUMENTO dell’ in data 24/01/2023;

conseguentemente annullare o revocare la precitata notificata Ordinanza Ingiunzione dell’ n. OI- NUMERO_DOCUMENTO dell’importo – per sanzioni amministrative ex art. 3 comma 6 del D.L. n. 8/2016 – di € 10.006,60.

– con vittoria di spese ed onorari di causa con IVA e C.A..

”.

Per la parte convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere, perché infondate, le domande tutte proposte dall’opponente, confermando l’ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l’esecutorietà.

Con condanna alle spese di controparte”.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/02/2023 avanti al Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, impugnavano l’ordinanza – ingiunzione n. OINUMERO_DOCUMENTO, notificata da in data 01/02/2023 (All. A ricorrenti), con la quale era stato loro comminato il pagamento di complessivi € 10.000,00 a titolo di sanzione ai sensi della L. 689/1981, oltre ad € 6,60 a titolo di spese, in relazione all’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali nell’annualità 2016 (in particolare per violazione dell’art. 2 comma 1-bis, D.L. n. 463 del 12/09/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638 del 11/11/1983). A fondamento del ricorso i ricorrenti allegavano, quale unico motivo compiutamente e specificamente articolato (1), l’illegittimità della sanzione irrogata, in quanto connessa ad una contestazione relativa all’omesso versamento di contributi in realtà superata, poiché i medesimi contributi erano stati successivamente versati all’esito della presentazione, in data 24/04/2019, dell’Istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’ (“rottamazione – ter”).

In data 17/05/2023 si costituiva , contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

All’udienza del 14/06/2023 chiedeva un termine per poter assumere le proprie determinazioni all’esito della sopravvenuta entrata in vigore del D.L. n. 48/2023.

All’udienza del 27/11/2023 parte ricorrente dava atto di non accettare la proposta di riliquidazione della sanzione nelle more formulata da All’udienza del 04/03/2025 la causa veniva quindi decisa come da dispositivo.

*** Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

L’ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede (All. A ricorrenti), notificata a ella sua qualità di legale rappresentante della società e a quest’ultima società, in qualità di obbligato in solido, scaturisce dagli atti di accertamento n. 7700.18/09/2017.0088385 e n. 7700.18/09/2017.0088386 del 09/10/2017, nell’ambito dei quali era stata contestata la violazione dell’art. 2 comma 1- bis, D.L. n. 463 del 12/09/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638 del 11/11/1983, per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali in relazione a talune mensilità del 2016 per complessivi € 4.380,98 (docc. 1 e 2 ricorrenti).

1

Come si evince dalle conclusioni rassegnate (“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis adversis reiectis:

A) Processualmente – pregiudizialmente sospendere l’esecuzione dell’Ordinanza Ingiunzione opposta considerato che il ricorrente, ad oggi – come risulta dalla documentazione prodotta (cfr.

doc. 6) – ha già provveduto ad integralmente versare all’ le somme oggetto degli Atti di accertamento posti alla base dell’Ordinanza Ingiunzione de qua ed in considerazione dell’elevato importo rispetto alla somma contestata;

B) Nel merito:

– accertato e dichiarato che e la Società RAGIONE_SOCIALE

hanno, con Istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’ provveduto al versamento delle somme dovute all’ in forza degli accertamenti prot. n. 7700.18/09/2017.0088385 del 09/10/2017 e prot. n. 7700.18/09/2017.0088386 del 09/10/2017;

accertata e dichiarata quindi l’infondatezza e/o l’insussistenza della pretesa sanzionatoria dell’ di cui all’Ordinanza Ingiunzione n. OI-NUMERO_DOCUMENTO dell’ in data 24/01/2023;

conseguentemente annullare o revocare la precitata notificata Ordinanza Ingiunzione dell’ n. OI- NUMERO_DOCUMENTO dell’importo – per sanzioni amministrative ex art. 3 comma 6 del D.L. n. 8/2016 – di € 10.006,60.

La norma richiamata, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, sanciva che “L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

La predetta disposizione, nel prevedere un’ipotesi di illecito amministrativo connessa all’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per un importo inferiore a € 10.000,00 annui (a seguito della depenalizzazione della relativa fattispecie) contempla espressamente, quale unica causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa (o di non punibilità in caso di rilevanza penale della condotta per i casi di omissioni superiori ai 10.000,00 euro annui), l’avvenuto versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Per l’effetto, una volta decorso il citato termine di tre mesi, non può assumere alcuna rilevanza, in punto di assoggettabilità alla sanzione amministrativa di cui sopra, la successiva estinzione del debito contributivo, posto che tale circostanza non è idonea a far venire meno l’illecito ormai consumato, né la “punibilità” del suo autore.

Nel caso di specie è pacifico che gli atti di accertamento con i quali è stata contestata ai ricorrenti la violazione posta a fondamento dell’illecito amministrativo oggetto di causa sono stati notificati in data 09/10/2017 (doc. 3 convenuto) e che i contributi omessi sono stati versati solamente mediante presentazione di istanza di definizione agevolata in data 24/09/2019 (doc. 6 ricorrente), pertanto oltre un anno e mezzo dopo il decorso del termine di tre mesi di cui al richiamato articolo 2 comma 1-bis. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conferma dell’ordinanza-ingiunzione opposta.

Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa NOME COGNOME definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Così deciso il 04/03/2025 Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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