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Assegno sociale, prescinde dallo stato di invalidità

Assegno sociale, emolumento che prescinde dallo stato di invalidità, non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza.

Pubblicato il 10 February 2022 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
sezione lavoro 1° grado

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa quale Giudice del lavoro, all’esito dell’udienza “figurata a trattazione scritta” del 27/01/2022, ai sensi dell’art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020 conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, da ultimo prorogato al 31.12.2022 dall’art. 16 comma 1 del D.L. n. 228/2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 429 C.P.C. E 83 COMMA 7 LETTERA H) D.L. N. 18/2020 CON MOD. DALLA L. 27/2020 E SUCC. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 121/2021 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente

TRA

XXX

Ricorrente

Rappresentata e difesa dall’Avv.to

E

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – In persona del legale

rappresentante pro tempore,

Resistente – Contumace

Oggetto: Assegno Sociale.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione

1. Rigetta il ricorso.

2. Nulla sulle spese processuali.

Sentenza n. 63/2022 pubbl. il 27/01/2022

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.01.2021, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata cittadina extracomunitaria, adisce il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:

– Che in data 9.08.2019 presentava alla competente sede territoriale dell’INPS, la domanda di assegno sociale per i titolari di carta di soggiorno (doc. 2);

– L’INPS con provvedimento del 22.09.2019 rigettava la domanda per mancanza del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ovvero per mancanza di residenza stabile sul territorio dello Stato;

– Che avverso il mancato accoglimento della domanda, presentava ricorso amministrativo al Comitato provinciale INPS in data 28.10.2019 rappresentando che era cittadina italiana con decorrenza dal 4.07.2019 residente sul territorio nazionale da più di 10 anni;

– Che il ricorso gerarchico non veniva deciso nel termini di legge, per cui l’iter amministrativo si è concluso negativamente.

Sulla base di tale premessa fattuale, e versando in stato di bisogno, chiede che l’Istituto resistente, in persona del l.r. pro-tempore, sia condannato a corrispondere in suo favore l’Assegno Sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali sui ratei scaduti e non pagati. Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.

Allega documentazione.

L’INPS, benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parte ricorrente e acquisita su disposizione di questo giudicante ai sensi dell’art. 421 c.p.c.. In data odierna, previo invito alle parti a depositare fino a 5 giorni prima dell’udienza note di trattazione scritta, nonché fino a 3 giorni prima dell’udienza eventuali repliche, il Giudice decideva la causa pronunciando sentenza completa di motivazione, ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 83 del decreto legge 17 marzo 2020 mod. dall’art. 221 del D.L. 34/2020 conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020 n. 77 da ultimo prorogato al 31.12.2022 dall’art. 16 comma 1 del D.L. n. 228/2021.

Va richiamata, in via preliminare, la disciplina dell’assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, che così recita: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a Lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un ter5) dell’assegno sociale.

La posizione del 65enne non coniugato viene equiparata a quella del 65 legalmente (ed effettivamente) separato, anche in via provvisoria, per cui non si procede al cumulo del reddito dell’interessato con quello del coniuge.

Trattandosi di provvidenza erogata con carattere di provvisorietà, è previsto che annualmente il percettore rilasci una dichiarazione relativa ai redditi prodotti ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Il legislatore, quindi, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell’art. 2 della Costituzione, ha previsto in favore delle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età (oggi rileva l’età di 67 anni) e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l’evento della vecchiaia, la corresponsione di detta prestazione avente natura assistenziale, ed in quanto tale è volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell’art. 38 Cost., comma 1).

Il relativo diritto si fonda esclusivamente sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L’assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l’età prevista (oggi rileva l’età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).

L’art. 39 della L. n. 40 del 1998 ha esteso la provvidenza anche ai cittadini stranieri extracomunitari, ed ancora, l’art. 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ha subordinato il diritto a percepire l’assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno. Successivamente, la carta di soggiorno è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (almeno 5 anni), di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della 1 direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo). Infine, l’art. 20, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale».

La normativa vigente impone quindi di accertare se il soggetto richiedente sia stato effettivamente presente nel territorio nazionale. Presupposto imprescindibile per la concessione della prestazione è, infatti, la verifica del requisito della residenza del titolare in Italia, non potendo essere corrisposto al di fuori del territorio nazionale. Al riguardo va precisato che il requisito di residenza deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.

Il legislatore del 2008, inoltre, ha voluto porre un argine al fenomeno di quei cittadini stranieri, soprattutto extracomunitari, ultra 65enni, che si trasferivano (legalmente) in Italia per seguire la famiglia riuscendo così a beneficiare del sostegno economico. L’accertamento del pregresso periodo di soggiorno legale in Italia serve, quindi, nel caso dello straniero e comprovare un legame tra questi ed il nostro paese.

A differenza della residenza, detto requisito va verificato solo in sede di domanda di riconoscimento dell’assegno e, come chiarito nella circolare INPS n.105/2008, va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui s’è verificato, ossia non rileva se il soggiorno decennale abbia preceduto di anni il momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale.

Per quanto riguarda i cittadini italiani, il requisito in questione potrà essere desunto dal certificato di residenza ovvero, in caso di periodi di residenza remoti, dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune, ferma restando la possibilità per gli interessati di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n.445.

Fatta tale dovuta premessa, venendo al caso che ci occupa, va precisato che è documentalmente provato che la ricorrente è cittadina italiana dal 4.07.2019 e che risiede in Italia presso il Comune di Ardea.

La ricorrente, deduce, altresì, che all’atto della presentazione della domanda amministrativa (9.08.2019) soggiornava nel territorio italiano da più di 10 anni, purtuttavia non produce in atti alcun documento a sostegno dell’allegazione, né ha chiesto di provare la circostanza con altri mezzi istruttori.

Ed infatti Certificato di Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di Ardea e prodotto in giudizio su disposizione di questo giudicante, risulta che in via *** risiede un nucleo *** e dalla ricorrente XXX, purtuttavia non è dato evincersi da quando la

stessa risiede in Italia o comunque vi soggiorna in via continuativa. Né è possibile desumere alcuna ulteriore informazione dal certificato dell’Agenzia delle Entrate che riguarda gli anni di imposta 2019 e 2020.

Ne discende che la ricorrente non ha assolto all’onere probatorio di cui era gravata, ai sensi dell’art. 2967 c.c., e che il rigetto della domanda amministrativa da parte dell’INPS deve ritenersi legittimo, difettando ora come allora la prova del soggiorno continuativo almeno decennale nel territorio italiano.

Al riguardo la S.C. di Cassazione ha più volte affermato (cfr. sent. 24981/2016, 22261/2015, 3521/2014) come confermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. 180/2016) che poiché l’assegno sociale è un emolumento che prescinde dallo stato di invalidità e, pertanto, non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza, il requisito del radicamento sul territorio non è irragionevole poiché appare comunque indicativo dell’orizzonte entro il quale il legislatore ha ritenuto di disporre in una materia del tutto singolare come questa dell’assegno sociale, dal momento che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e financo – stando allo stretto tenore letterale della norma – agli stessi cittadini italiani (Corte cost. n. 197 del 2013).

Non vi è quindi alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e, dall’altro lato, neppure sussiste una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarda tutti i potenziali fruitori del beneficio (Corte Cost. n. 197 del 2013 cit.). Peraltro il giudice delle leggi ha precisato la necessità che, fermi gli ulteriori presupposti richiesti per la fruizione delle misure di assistenza sociale, «nell’ottica della più compatibile integrazione sociale e della prevista equiparazione, per scopi assistenziali, tra cittadini e stranieri extracomunitari, di cui all’art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – il soggiorno di questi ultimi risulti, oltre che regolare, non episodico né occasionale» (Corte Cost. n. 230 del 2015). I richiamati principi di diritto sono stati quindi, riaffermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2019 in cui si è precisato che il riferimento agli “aventi diritto” presuppone la ricorrenza, in capo a questi ultimi (che siano cittadini italiani o extracomunitari) di tutti i requisiti espressamente previsti dalla legge, a cui si aggiunge la condizione del soggiorno continuativo per almeno dieci anni.

Per tutti i motivi esposti il ricorso è infondato e va rigettato.

Nulla sulle spese processuali stante la contumacia dell’INPS.

Velletri, 27 gennaio 2022 Il Giudice del Lavoro

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