N. R.G. 807/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SECONDA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere Relatore dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._773_2025_- N._R.G._00000807_2023 DEL_28_04_2025 PUBBLICATA_IL_28_04_2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 807/2023 promossa da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME APPELLANTE contro RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALEC.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME COGNOME avverso la sentenza n. 1031/2022 emessa dal Tribunale di SIENA pubblicata il 30/11/2022
CONCLUSIONI
In data 3.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni addotte, in totale riforma della Sentenza n.1031/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 30/11/2022 e pubblicata in data 01/12/2022, mai notificata:
– in via preliminare:
sospendere, anche inaudita altera parte, in via immediata l’efficacia esecutiva del Sentenza n.1031/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 30/11/2022 e pubblicata in data 01/12/2022, mai notificata, ex art.283 c.p.c., ricorrendone i gravi motivi;
– nel merito, in via principale:
revocare il decreto ingiuntivo n.966/2020 emesso dal Tribunale di Siena in data 19/09/2020 e notificato a mezzo pec in data 20/09/2020, e comunque dichiararlo nullo, inammissibile e/o di nessun effetto ed efficacia in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente;
– sempre nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare la violazione dell’art. 119 Tub e dell’art.2220 c.c. da parte di COGNOME NOME nonché l’infondatezza, l’inammissibilità di ogni avversa pretesa e la prescrizione del diritto a richiedere documentazione bancaria formatasi prima del 01/06/2010, e che la stessa è stata già consegnata a COGNOME NOME e per essa alla DI.DIRAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
, nel giudizio di opposizione monitoria di primo grado, rubricato al numero di R.G. 2537/2020 del Tribunale di Siena, al solo fine di vedere cessata la materia del contendere e senza prestare acquiescenza alcuna alle ragioni avversarie, e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 966/2020 emesso dal Tribunale di Siena in data 19/09/2020, annullandolo e/o dichiarandolo nullo e di nessun effetto ed efficacia, dichiarando cessata la materia del contendere;
– nel merito, in via subordinata:
revocare il citato decreto ingiuntivo n.966/2020 emesso dal Tribunale di Siena in data 19/09/2020 e notificato a mezzo pec in data 20/09/2020 per tutte le motivazioni di cui in narrativa e dichiarare la Banca Monte dei Paschi di Siena tenuta esclusivamente alla consegna della sola documentazione intrattenuta a partire dal 01/06/2010 in suo possesso, da intendersi già consegnata integralmente nel giudizio di opposizione monitoria di primo grado, rubricato al numero di R.G. 2537/2020 del Tribunale di Siena, che nel dettaglio si indica: – contratto di finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente data certa 04/06/2010, registrato in data 06/12/2010;
– contratto di apertura c/c del 11/02/2003;
– estratti conto C/C N. NUMERO_DOCUMENTO.22 dal 01/06/2010 al 29/02/2012;
– estratti conto C/C N. 13919.26 dal 01/06/2010 al 29/02/2012;
e per l’effetto delle superiori statuizioni:
– dichiarare totalmente cessata la materia del contendere, con accertamento della soccombenza virtuale in giudizio di COGNOME NOME e per essa alla procuratrice RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
In ogni caso con vittoria e rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio ovvero in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite, incluse le spese liquidate nella fase monitoria.
” Per la parte appellata:
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l’appello ex art. 348 bis cpc. 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l’appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudizio di primo grado Con decreto ingiuntivo, il Tribunale di Siena ingiungeva alla Banca Monte dei Paschi di Siena la consegna a NOME.
Di.Fin.
RAGIONE_SOCIALE
, in quanto incaricata da NOME COGNOME, fideiussore di RAGIONE_SOCIALE, copia dei contratti di conto corrente, affidamento e finanziamento stipulati dalla debitrice principale e dei relativi estratti conto e di pagare le spese della procedura monitoria.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di legittimazione di NOME COGNOME e per essa della Di.
***, in quanto la legittimazione alla richiesta dei documenti ex art. 119 TUB spettava solo alla correntista principale;
eccepiva inoltre l’opponente l’incompetenza per territorio, perché in base al contratto di fideiussione il foro competente in via esclusiva era il foro di Roma;
infine, nel merito, contrastava la domanda perché generica, esplorativa e priva di prova e domandava che il D.I. venisse riformato, nel senso di fare riferimento solo ai rapporti in essere nel decennio.
Si costituiva la Di.
***
domandando il rigetto dell’opposizione.
La causa veniva posta in decisione con istruttoria solo documentale.
La sentenza impugnata Con la sentenza n. 1031/2022 pubblicata il 30/11/2022 il Tribunale di SIENA così statuiva:
“Il Tribunale Ordinario Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna altresì Banca **** S.p.A. a rimborsare a Di.
*** S.p.A. le spese di lite della fase di opposizione, che liquida in € 3.972,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione a favore dell’Avv. NOME COGNOME”.
Il Tribunale rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio, argomentando che il diritto alla consegna dei documenti bancari trova la sua fonte nella legge e non nel contratto, per cui occorreva guardare ai criteri generali per la competenza, e quindi al criterio generale del foro del convenuto di cui all’art. 19 c.p.c. Il decidente rigettava altresì l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del fideiussore, ritenendo che anche il fideiussore avesse diritto alla consegna dei documenti, in quanto nel concetto di “clienti” richiamato dall’art. 119 TUB poteva farsi, in senso lato, anche tale soggetto.
Nel merito, il Tribunale affermava che, sebbene la richiesta di documenti fosse invero un po’ generica, si poteva comunque dedurre dal contesto di quali documenti si chiedesse l’esibizione, tanto che la banca, comprendendo a cosa essa si riferiva, aveva spontaneamente consegnato copia di un contratto di finanziamento, un contratto di apertura di cc e gli estratti conto relativi a due cc, tutti relativi a RAGIONE_SOCIALE che era correntista presso Banca *** (oggi ***).
Quanto poi alla presunta violazione dell’art. 119 TUB, in quanto la richiesta formulata non si limitava, come avrebbe dovuto, ai documenti risalenti solo al decennio, il Tribunale argomentava che l’art. 119 stesso nulla dispone riguardo alla copia dei contratti e si riferisce solo alle comunicazioni periodiche;
in ogni caso, nel decreto ingiuntivo era stato specificato che la consegna doveva limitarsi solo agli EC degli ultimi dieci anni.
Il diritto di ricevere copia del contratto, poi, non specificamente previsto dall’art. 119 TUB, veniva considerato un diritto autonomo del cliente, fondato sul dovere della banca di agire secondo correttezza, e pertanto non soggetto a limiti temporali.
In conclusione, il Tribunale rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo.
Il giudizio di appello Con atto di citazione, regolarmente notificato, RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE o BancaRAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello RAGIONE_SOCIALE.DI.FIN.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE
)
proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Nullità della sentenza e del decreto ingiuntivo opposto perché entrambi provvedimenti emessi da giudice territorialmente incompetente.
2) nullità della sentenza per omessa pronuncia della cessazione della materia del contendere a seguito di produzione spontanea in giudizio della documentazione reperita – accertamento della soccombenza virtuale 3) illegittimità del decreto ingiuntivo n.966/2020 per contrarietà a norme di diritto – violazione dell’art. 119 TUB – insussistenza e prescrizione del diritto all’ostensione di documentazione bancaria ultradecennale – illegittimità della condanna monitoria alla consegna degli estratti conto scalari Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall’appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l’udienza dell’11.2.2025 la trattazione scritta del procedimento a norma dell’art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione in data 3.3.2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all’odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
In via preliminare deve essere disattesa l’istanza di inammissibilità dell’appello, in quanto la facoltà per il giudice d’appello di rendere l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 c.p.c. (Cass. 14696/2016).
Passando alla disamina dell’avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
RAGIONE_SOCIALE reitera l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Siena, fondata sull’assunto che il contratto di fideiussione prevedeva il foro esclusivo della sede della agenzia (Roma).
Con riferimento alla decisione del Tribunale di Siena, che aveva escluso l’operatività della deroga contrattuale, venendo azionato un diritto autonomo, per il quale trovava applicazione la regola generale del foro del convenuto ex art. 19 c.p.c., MPS ha dedotto che la previsione contrattuale conteneva una formulazione così univoca ed espressa da essere in grado di derogare pienamente alla norma del foro generale Il motivo di appello non è fondato.
L’argomento speso dal giudice di primo grado è corretto e condiviso da questo Collegio.
Il diritto all’accesso documentale ex art. 119 TUB non rappresenta un diritto strumentale ad una controversia contrattuale, ma un diritto a sé stante, che deriva direttamente dalla legge.
Pertanto, il riferimento al foro esclusivo contrattuale è irrilevante, non essendo stata introdotta una controversia che avesse ad oggetto tale rapporto.
E’ invece corretto il riferimento al criterio generale del foro del convenuto, che ha la sia sede a Siena.
II.
La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
L’appellante ricorda che la banca, pur opponendosi al decreto ingiuntivo, aveva comunque prodotto in giudizio un contratto di conto corrente (doc.2) un contratto di apertura di conto corrente (doc.5) e gli estratti conto relativi a due contratti di cc (doc. 3 e 4).
In tal modo, la banca avrebbe già adempiuto in modo completo all’oggetto dell’ingiunzione, per cui auspicava che il giudice di prime cure dichiarasse la cessazione della materia del contendere.
Invece il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione dichiarando il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, omettendo di pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Come conseguenza, RAGIONE_SOCIALE domanda la revisione della condanna alle spese, che dovrebbero essere imputate a controparte, ovvero, in ipotesi, compensate.
Ribatte parte appellata che controparte non avrebbe consegnato i contratti di affidamento in conto corrente accesi con la RAGIONE_SOCIALE e gli estratti- conto scalari.
In ogni caso, anche a voler considerare cessata la materia del contendere, sarebbe comunque giustificata la condanna alle spese, dato che i documenti sono stati consegnati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 119 TUB e si è dovuto ricorrere a un procedimento ingiuntivo per ottenerli.
Evidenzia il Collegio che è pacifico che non tutta la documentazione è stata spontaneamente consegnata dalla banca a seguito della richiesta ex art. 119 TUB, non essendo stati consegnati i riassunti scalari ed i contratti.
Non è condivisibile l’assunto da cui muove RAGIONE_SOCIALE, ovvero che gli EC scalari sarebbero “di mero utilizzo interno” e dunque sottratti al diritto di ostensione del cliente.
Tali documenti rientrano viceversa nel concetto di documentazione contabile cui fa riferimento l’art. 119 TUB, come dimostra il fatto che vengono periodicamente inviati al cliente assieme agli estratti conto, ed essendo tra l’altro utili nelle ricostruzioni contabili.
Non poteva quindi ritenersi cessata la materia del contendere, quanto meno per i documenti non consegnati.
A prescindere da questo, poi, la consegna spontanea dei documenti non poteva influire sul regime delle spese legali, non incidendo sul criterio della soccombenza.
Nonostante la consegna (parziale) dei documenti, infatti, la banca aveva comunque proposto opposizione al decreto, contestando nel merito il diritto del fideiussore ad ottenere la copia dei documenti e presentando eccezioni in rito.
Rispetto a tali domande ed eccezioni RAGIONE_SOCIALE è risultata soccombente, motivo per cui è giustificata la sua condanna al pagamento delle spese di costituzione della controparte.
III.
La terza censura alla sentenza impugnata è da accogliere in parte.
Col terzo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui dichiara la banca comunque tenuta all’ostensione del contratto di conto corrente, pure se precedente il decennio.
Lamenta altresì la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto violerebbe il principio di buona fede.
In primo luogo, l’appellante deduce che obbligare la banca alla consegna dei contratti senza limiti temporali costituirebbe una violazione dell’art. 2220 c.c., che limita l’obbligo di conservazione delle scritture contabili al decennio precedente.
In secondo luogo, il decreto ingiuntivo opposto sarebbe invalido in quanto violerebbe i principi di buona fede contrattuale ex art. 1175 c.c. e 1375 c.c., comportando un indebito sacrificio a carico della banca.
Infatti, la banca sarebbe onerata di un onere di conservazione indefinito, che non rientrerebbe nei suoi compiti e costituirebbe un sacrificio non debitamente soppesato, se si considera che il cliente avrebbe al contrario il diritto di smarrire i documenti bancari che pure gli vengono via via consegnati.
A parere di questo Collegio, non sussiste un obbligo di conservazione e ostensione dei contratti bancari oltre il decennio.
La contraria tesi, che pure in precedenza ha avuto spazio, secondo la quale l’obbligo di conservazione si estenderebbe al di là del decennio indicato all’art. 119 TUB, si basava sul presupposto che il contratto bancario non è assimilabile a una comunicazione periodica, ma inerisce al rapporto fintanto che esso dura.
Questa tesi però pare oggi poco condivisibile, in quanto comporta nei fatti un onere di conservazione a tempo indeterminato in capo alla banca eccessivo e contrario a buona fede, specie considerando che la banca è comunque tenuta alla consegna al cliente di copia del contratto sottoscritto e che tale onere, in mancanza di specifica contestazione, deve considerarsi adempiuto.
Anche la Corte di Cassazione condivide questo assunto.
Con recente pronunzia (sez. I, 29/11/2022, n.35039) la Suprema Corte ha chiarito:
“In tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (espressa dall’art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, anche per i contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e, ancor prima, della legge n. 154/1992.
Sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l’applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Non sussiste spazio per una loro interpretazione che affermi l’obbligo ed escluda al tempo stesso l’applicazione del termine;
d’altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca”.
Il provvedimento richiamato nella motivazione tra l’altro osserva:
“sarebbe contrario a buona fede imporre alla Banca di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la Banca a conservare potenzialmente all’infinito una massa indeterminata dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa Il fatto, dunque, che sia previsto l’obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa che l’imprenditore (nella specie era appunto una banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”). Né vi è ragione alcuna per escludere dall’ampia dizione “operazioni” dell’art. 119 TUB (peraltro corrispondente a quella utilizzata anche dall’art. 117 TUB relativo alla forma scritta) la sottoscrizione di contratti (vedi Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 22/06/2020, n. 12178:
“il disposto dell’art. 119, 4º comma, T.U.B., che circoscrive l’obbligo dell’istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto”).
Al pari della documentazione periodica, quindi, deve ritenersi che l’obbligo di consegna dei contratti sia limitato a quelli sottoscritti entro il decennio, non essendo tenuta normativamente la banca alla conservazione di tali documenti per un periodo superiore, e non potendo pertanto imputarsi alla medesima l’indisponibilità di tali documenti, che erano stati consegnati a suo tempo al cliente, il quale li ha smarriti per sua colpa ed altrettanto colpevolmente non li ha reclamati pur avendo avuto un ampio termine. Quanto invece ai riassunti scalari, vale quanto detto riguardo al secondo motivo di appello:
non si tratta affatto di “documenti interni” ma di documenti che normalmente vengono consegnati al cliente periodicamente, unitamente agli estratti conto, per cui vige un obbligo di consegna entro il decennio.
Con riferimento alle spese di lite, va rammentato che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta d’ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008).
Inoltre, “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole”.
(Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021).
Nel presente giudizio la pretesa dell’appellante è stata in parte accolta, ma se si guarda al complesso delle richieste formulate in primo grado e a quanto è stato accordato per via giudiziaria, si comprende che la posizione della banca in questo caso è deteriore rispetto a quella del fideiussore.
Tale risultato, pur non configurando tecnicamente un’ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica comunque una parziale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, che può essere individuata in misura di un terzo, con condanna di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, che nel giudizio di soccombenza riveste una posizione deteriore, al pagamento dei restanti due terzi a favore di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (indeterminabile di complessità bassa), ed all’attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa per entrambi i gradi la fase istruttoria.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1031/2022 emessa dal Tribunale di SIENA e pubblicata il 30/11/2022, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il terzo motivo di appello, rigettando gli altri;
2. Per l’effetto, revoca la condanna di BANCA RAGIONE_SOCIALE SIENA RAGIONE_SOCIALE all’ostensione al cliente RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE dei contratti bancari sottoscritti in data precedente il decennio dalla data della domanda;
3. Conferma per il resto la sentenza di primo grado;
4. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo condannando BANCA *** SRAGIONE_SOCIALE al pagamento dei restanti due terzi a favore dell’appellata, che liquida per l’intero per il primo grado di giudizio in euro 2.906,00 e per il grado di appello in euro 3.473,00, per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE dichiaratosi antistatario.
Firenze, camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. NOME COGNOME Il Presidente dott. NOME COGNOME Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
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