REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Terza
Civile Delle procedure concorsuali e individuali Il Tribunale di Monza, Sezione Terza
Civile, composto dai magistrati Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME rel. Dott.ssa NOME COGNOME riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._145_2025_- N._R.G._1_2025 DEPOSITO_MINUTA_13_06_2025_ PUBBLICAZIONE_03_06_2025
nel procedimento P.U. n. 143-1/2025 promosso da nei confronti di (C.F. ) con sede legale in Seregno (MB) INDIRIZZO
***** Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
con ricorso depositato in data 28 aprile 2025, ha chiesto l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di fissata l’udienza al 3 giugno 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione a mezzo Pec in data 30 aprile 2025 del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma 8 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito:
“ • sono stati acquisiti dati e documenti ai sensi dell’art. 367 del C.C.I.I., tra cui:
– dichiarazioni IVA relative ai periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;
– dichiarazioni Società di Capitali relative ai periodi di imposta 2022 e 2023;
– dichiarazioni 770 relative agli anni 2022 e 2023;
– dichiarazioni IRAP relative ai periodi di imposta 2022 e 2023;
– prospetto debiti tributari;
– visura di non esistenza protesti;
– certificazione dei debiti contributivi;
entro la data dell’udienza la società debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
Ritenuto che:
sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell’art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell’art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Seregno (MB), Comune rientrante nel circondario dell’Ufficio;
sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, la quale nei confronti di vanta, tra l’altro, un credito portato dal decreto ingiuntivo n. 406/2024 del Tribunale di Monza (R.G. 927/2024) dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. in data 6 giugno 2024;
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa principalmente di “esecuzione di lavori edili in genere, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati civili, industriali e commerciali” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all’art. 2 comma 1 lett. d).
Quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all’art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell’entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto da ed anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario € 508.125,00 e ricavi lordi per € 409.030,00 (cfr.bilancio di esercizio relativo all’anno 2023);
ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all’art. 49 comma 5, C.C.I.I., dal momento che già soltanto il credito di parte ricorrente indicato nel precetto del 26 novembre 2024 (€ 17.857,72) e l’esposizione debitoria risultante dal prospetto debiti tributari (€ 63.898,00 portati da cartelle notificate) e dalla certificazione dei debiti contributivi (€ 55.526,13 per crediti presso l’Agente della Riscossione), acquisiti ai sensi dell’art. 367 del C.C.I.I., permettono di superare la soglia di € 30.000,00; quanto all’insolvenza, va premesso in diritto che l’art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d’insolvenza contenuta nell’art. 5 L.Fall..
Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l’orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l’insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L’accertamento di una simile condizione si avvale dell’esistenza di fatti esteriori – quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso – idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio relative all’anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell’impresa desumibile:
dall’infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dalla ricorrente;
dalla irreperibilità dell’impresa presso la sede sociale risultante dal verbale di pignoramento;
acquisito ai sensi dell’art. 367 del C.C.I.I. e nei confronti di 55.526,13 per crediti presso l’Agente della Riscossione) come risulta dalla certificazione dei debiti contributivi acquisita ai sensi dell’art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell’impresa. Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., e in particolare dell’organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo;
dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ) con sede legale in Seregno (MB) INDIRIZZO
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell’art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE 2015/848);
nomina il dott. NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura;
nomina il Rag. (C.F.: ) Curatore, che alla luce dell’organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all’art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione C.F. Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 C.C.I.I.;
stabilisce il giorno 28 ottobre 2025 alle ore 12.15, per procedere all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all’art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata; avvisa posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. art.10, co. 3, C.C.I.I.;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell’art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 49, co.4, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 4 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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