La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10777/2024, ha stabilito che la sentenza che accerta un credito in sede fallimentare ha un'efficacia endoconcorsuale, cioè limitata alla procedura stessa. Tale decisione non annulla un decreto ingiuntivo precedentemente emesso, che può diventare definitivo e pienamente esecutivo nei confronti del debitore una volta che questo torna 'in bonis', se il giudizio di opposizione non viene riassunto. Non si configura un conflitto di giudicati, poiché i due provvedimenti operano su piani diversi: uno regola la partecipazione al riparto fallimentare, l'altro il rapporto obbligatorio tra le parti al di fuori del fallimento.
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