Il Tribunale ha accolto l'opposizione allo stato passivo promossa da un ente gestore di fondi di garanzia. Il caso riguarda l'ammissibilità al passivo fallimentare di somme erogate a una banca in forza di garanzie prestate prima del fallimento, ma liquidate dopo la sua dichiarazione. Seguendo l'orientamento della Cassazione, il Tribunale ha riconosciuto la natura privilegiata del credito, escludendo però gli oneri di riscossione maturati post-fallimento.
Continua »