REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Lecce Prima Sezione Civile La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.
NOME COGNOME presidente dr. NOME COGNOME consigliere dr. NOME COGNOME consigliere est. ha emesso la seguente
SENTENZA _N._302_2025_- N._R.G._00000835_2021 DEL_10_04_2025 PUBBLICATA_IL_10_04_2025
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 835 del ruolo generale delle cause dell’anno 2021 tra con sede in Milano (p.i ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME come da mandato in atti RAGIONE_SOCIALE , con sede in Carovigno, (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME come da mandato in atti.
RAGIONE_SOCIALE(già con sede in Milano (p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. NOME COGNOME come da mandato in atti.
APPELLATA A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 18.01.2024, ai sensi dell’art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto notificato li 24.10.2012 il , premesso che nell’anno 2011 aveva in corso abbonamenti per telecomunicazioni con relativamente a quattro numeri telefonici e rete ADSL – per li servizio di linee telefoniche e navigazione internet dei propri uffici amministrativi– riferiva quanto segue:
1) In data 19.5.2011 aveva stipulato con contratto per il passaggio delle suddette linee telefoniche e servizio ADSL da ed aveva comunicato a il proprio recesso, con richiesta di portabilità verso ;
il passaggio avrebbe dovuto avvenire entro 15 giorni;
2) A partire da maggio 2011 tutte le line telefoniche in oggetto erano risultate irraggiungibili per difetto di connessione, in quanto non aveva provveduto ad assicurare la portabilità verso 3) In seguito a varie segnalazioni sia a che a , nonché in seguito a denuncia all’AGCOM del 4.7.2011 e in esito al tentativo di conciliazione esperito presso li Corecom di Bari (conclusosi, per quanto concerne i rapporti con , con accordo transattivo di liquidazione di un di euro 1.500,00 a carico di aveva proposto un indennizzo di soli euro 500,00 che non teneva alcun conto del fatto che per quasi un anno ben quattro linee telefoniche e l’accesso alla rete internet erano rimasti inattivi, con grave pregiudizio per il 4) Ad oggi non ha ancora sbloccato due delle quattro linee telefoniche (i numeri NUMERO_TELEFONO e NUMERO_CARTA). Tanto premesso, lamentava che il disservizio di circa un anno conseguente alla mancata portabilità aveva determinato l’impossibilità per li Consorzio di ricevere comunicazioni telefoniche e di utilizzare internet, con conseguente grave pregiudizio per l’intera attività di affari svolta.
Pertanto, citava a comparire davanti a questo Tribunale, chiedendo accertarsi al responsabilità della società convenuta per inadempimento contrattuale (relativamente alla omessa portabilità per i numeri NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA e del servizio ADSL) e, per l’effetto, condannarsi al stessa al risarcimento dei danni nella misura di euro 26.000,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 4.2.2013 si costituiva , formulando le seguenti eccezioni e deduzioni:
Incompetenza per territorio ex art. 19 cpc;
2) Incompetenza per territorio in forza della clausola n. 27 delle condizioni generali di contratto, che individua il Tribunale di Milano quale foro convenzionale competente in via esclusiva per tutte le controversie aventi ad oggetto validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto;
3)Nel merito:
le fatture relative alle utenze telefoniche in questione presentano un regolare, continuo ed intenso traffico telefonico;
4)In seguito alla richiesta di portabilità da parte del aveva comunicato il “codice di migrazione”;
detto codice avrebbe dovuto essere comunicato dall’utente a ;
successivamente sarebbe spettato a portabilità;
ed invece nessuna richiesta di migrazione era mai pervenuta a da parte di , pur avendo adempiuto a quanto di sua competenza;
5) La prima richiesta di di “cessazione con rientro” relativa ai numeri NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA era stata inopinatamente bocciata da data 2.2.2012 con al letterale motivazione di una presunta “rinuncia cliente“.
A fronte di ciò, aveva reiterato al richiesta di “cessazione con rientro” delle citate utenze telefoniche e questa volta , resasi conto probabilmente dell’errore tecnico commesso ni precedenza, aveva regolarmente dato seguito alla richiesta di in data 6.3.2012.
Invece la richiesta di “cessazione con rientro” relativa ai numeri NUMERO_TELEFONO e NUMERO_TELEFONO era stata correttamente evasa da 6) Ai sensi degli art. 1218 e 1256 c non può rispondere per oggettiva impossibilità della prestazione imputabile a fatto del terzo e precisamente a 7) In ogni caso deve essere chiamata in garanzia per rispondere dei danni di cui dovesse essere eventualmente ritenuta responsabile Ala luce di quanto innanzi, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e ni subordine chiedeva di essere tenuta indenne da che, a tale fine, chiamava ni garanzia, chiedendo accertarsi che ogni eventuale danno subito dall’attore per ritardata attivazione delle utenze oggetto della dedotta portabilità da debba essere addebitata ad esclusiva responsabilità di , costituitasi con comparsa di risposta del 9.7.2013, eccepiva e deduceva quanto segue: a) improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva o in subordine l’infondatezza della domanda di garanzia proposta da quanto al procedura descritta da relativa alla migrazione dei clienti fra operatori non ha al migrazione della propria utenza ma esclusivamente la cessazione dei servizi con rientro dell’utenza ;
sicchè ciò cui bisogna fare riferimento è si la delibera 274/07/CONS, già richiamata da , ma non l’art. 18, bensì successivo art. 19 rubricato “procedura per la cessazione dei servizi di accesso disaggregato”;
, alla luce della richiamata disciplina, dopo avere ricevuto la richiesta di cessazione con rientro da parte dell’utente, avrebbe dovuto immediatamente notificare a la richiesta di cessazione dell’utenza con rientro in , la quale solo dopo avere l’ordinativo di cessazione con rientro da parte di e la conseguente restituzione della risorsa telefonica poteva eseguire il rientro dell’utenza in d) nel caso di specie non vi è alcuna responsabilità di poiché i ritardi nel rientro delle utenze erano dipesi esclusivamente dall’atteggiamento ondivago del che, ogni qual volta stava per eseguire l’ordinativo di rientro, si opponeva, esigendo quale “condicio sine qua” non che al rientro fosse contestuale l’attivazione delle linee telefoniche e della linea ADSL, cosa tecnicamente non fattibile; e) infine, al chiamata ni garanzia è infondata anche ni quanto diverso è il titolo ni forza del quale il ha citato (contratto di somministrazione telefonica concluso con ) rispetto al titolo per cui agisce in garanzia verso (concessione dell’uso delle infrastrutture di proprietà di come previsto dalla L. 249/1977).
Concludeva per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto della chiamata in garanzia con vittoria sulle spese processuali”.
§ 1.1
All’esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n. 280 del 15.2.2021 ha accolto parzialmente la domanda dell’attore, ha rigettato la domanda di garanzia proposta da e ha condannato quest’ultima al di metà delle spese di lite in favore del , disponendo per il resto la compensazione delle spese processuali tra le parti.
§1.2 A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale (art 27 delle condizioni generali di contratto) attributiva della competenza esclusiva territoriale al foro di Milano, ritenendola non validamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 co. 2 c.c., poiché il testo era illeggibile a occhio nudo, e, pertanto, aveva impedito al di prenderne effettiva conoscenza, nonostante la doppia sottoscrizione;
ha dichiarato l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio (formulata ai sensi dell’art. 19 c.p.c.- foro generale delle persone giuridiche), ritenendo applicabile la regola del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., relativo al luogo di esecuzione dell’obbligazione risarcitoria (nella specie, Carovigno, sede del ha accertato la parziale responsabilità di , sulla base della prova testimoniale;
ha ritenuto insussistente alcun obbligo di garanzia tra con l’ausilio del CTU ha quantificato i danni in € 7.080,00, oltre interessi legali di mora dal 24.10.2021 al saldo.
Ha proposto appello ed ha chiesto che – in riforma della sentenza impugnata – fosse, in via preliminare ed in rito, dichiarata l’incompetenza per territorio dell’adito tribunale di Brindisi in favore della competenza territoriale del Tribunale di Milano;
nel merito, ha domandato che fosse rigettata integralmente la domanda introduttiva del giudizio di primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, accolta la domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata Si sono costituiti in giudizio In data 7.2.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui al 190 c.p.c. per note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3. L’appello si articola in tre motivi.
§3.1
Con il primo motivo d’impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo nulla la clausola relativa alla competenza esclusiva del Foro di Milano, per illegibilità dei caratteri editoriali del contratto.
Il motivo è fondato.
La suprema corte si è espressa sulla questione specifica affermando che:
“In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., comma 2, approvata espressamente per iscritto.
Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri tipografici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria”.
(cass.civ.sez. VI, ord. 12.2.2018 n. 3307).
In ossequio al suesposto principio di diritto, la clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto stipulato dal con (all’art. 27) deve ritenersi validamente approvata, atteso che nessun dubbio sussiste in ordine alla doppia sottoscrizione apposta dall’utente e che il non ha né allegato, né provato, di aver sollevato alcun problema in ordine alle dimensioni dei caratteri editoriali del contratto al decisione del tribunale di Brindisi deve essere emendata in conformità.
Restano assorbiti gli altri motivi di gravame.
§ 4 Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza, nei rapporti tra mentre si giustifica la compensazione tra (subetrata a in ragione della definizione in rito della controversia.
p.q.m.
La corte, accoglie il primo motivo d’appello e, per l’effetto, revoca la sentenza impugnata e dichiara l’incompetenza territoriale del tribunale di Brindisi, appartenendo la competenza a dirimere la lite al foro esclusivo del tribunale di Milano, dinanzi al quale rimette le parti, assegnando il termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio;
condanna il al pagamento in favore di delle spese processuali del doppio grado, che liquida – per il giudizio di primo grado – in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e – per il giudizio d’appello – in € 355,50 per spese ed € 2.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara compensate tra le spese processuali del doppio grado;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 7.4.2025 Il consigliere estensore Il presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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