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Incompetenza territoriale in favore del foro del consumatore

La sentenza afferma il principio di competenza territoriale inderogabile del foro del consumatore nei contratti stipulati tra professionista e consumatore, stabilendo che l’eccezione è rilevabile anche d’ufficio e comporta la decisione sulle spese processuali.

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Pubblicato il 14 maggio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

N. R.G. 595/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di COGNOME SEZIONE UNICA CIVILE

VERBALE D’UDIENZA DA COGNOME Oggi

15 aprile 2025 alle ore 10.43, in collegamento mediante Microsoft Teams innanzi al Giudice NOME COGNOME, sono comparsi:

per l’avv. COGNOME nonché la parte personalmente;

per l’avv. COGNOME

NOME

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da foglio di p.c. già depositato e si riportano agli atti.

All’esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di COGNOME SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._117_2025_- N._R.G._00000595_2024 DEL_15_04_2025 PUBBLICATA_IL_15_04_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 595/2024 promossa da:

(c.f. ), con l’avv. COGNOME OPPONENTE contro (c.f. ), con l’avv. COGNOME CONVENUTA OPPOSTA Oggetto: Altri contratti d’opera

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via pregiudiziale: accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e per l’effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio il 14.06.2024, RG n. 435/2024, notificato in data 25.06.2024.

In via preliminare:

non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio il 14.06.2024, RG n. 435/2024, notificato in data 25.06.2024.

Nel merito, in via principale:

revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio il 14.06.2024, RG n. 435/2024, notificato in data 25.06.2024, per i motivi tutti di cui in atti, dichiarando risolto il contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1453, 1490, 1492 e ss c.c. a seguito di accertamento e dichiarazione dell’esistenza di gravi vizi e difetti della pompa di calore, tenendo indenne il signor da qualsivoglia pretesa creditizia di parte opposta.

C.F. Nel merito, in via subordinata:

revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio il 14.06.2024, RG n. 435/2024, notificato in data 25.06.2024, per i motivi tutti di cui in atti, rideterminando, in misura inferiore rispetto alla somma ingiunta, l’asserito credito vantato dalla società nei confronti del signor In ogni caso:

con vittoria di spese e competenze, sia dell’attuale fase di opposizione che della precedente fase monitoria, e condanna dell’opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.

In via istruttoria: ammettere CTU al fine di accertare la sussistenza di vizi e difetti.

” Per parte convenuta opposta:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, richiamata la dichiarazione in adesione alla eccezione d’incompetenza territoriale formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta e ribadita in sede di prima udienza in data 8.1.2025, dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Sondrio, adito anche in via monitoria, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere nel merito la causa davanti al giudice competente che dovrà pronunciarsi sulle reciproche richieste formulate. Con spese compensate relative a tale fase del giudizio di opposizione.

Nel merito, in relazione alle conclusioni che verranno formulate nel giudizio avanti al Tribunale di Lecco, vorra’ il Giudice Ill.mo adito condannare il sig. in atti generalizzato a pagare a favore della per titolo e causa di cui in narrativa, la somma di euro 17.941,00 o la diversa somma accertanda in corso di giudizio, con le maggiorazioni per interessi di mora, ai sensi dell’art. 1284 quarto comma c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo e con il favore delle spese di lite.

In via istruttoria, sempre relativamente al giudizio che si terra’ avanti al Tribunale di Lecco, si insiste gia’ sin d’ora per l’ammissione delle prove dedotte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 cpc (limitatamente alla CTU) opponendosi a quelle richieste da controparte per i motivi indicati nella memoria n. 3 ex art. 173 ter cpc” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio su istanza di a mezzo del quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 17.941,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria. In via pregiudiziale, l’attore opponente proponeva eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Lecco quale foro del consumatore.

Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente aderiva all’eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata.

[… Il G.I., rilevato che l’eccezione di incompetenza territoriale appariva idonea a definire il giudizio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c. *** L’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Lecco, quale foro del consumatore, è fondata e merita accoglimento.

Nel caso di specie, infatti, è stato concluso un contratto tra un soggetto professionista (la società , per cui lo stesso contratto costituiva atto di esercizio della propria professione, ed un consumatore (il signor , per il quale il contratto era volto a soddisfare esigenze di vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 Codice del consumo).

Preme evidenziare che il sig. risulta residente ad Abbadia Lariana, che rientra nel circondario del Tribunale di Lecco (cfr. doc.2 fascicolo attore opponente)

e che tale residenza era stata individuata dalla convenuta opposta già nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Pertanto, poiché la presente controversia riguarda un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, deve applicarsi il foro esclusivo del consumatore e quindi il Tribunale di Lecco risulta quello avente competenza territoriale inderogabile ai sensi dell’articolo 66 bis d.lgs. 206/2005.

In conclusione, deve essere dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Lecco, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio.

In punto di spese di lite, occorre evidenziare che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, rilevabile anche d’ufficio, la pronuncia che l’accoglie ha natura decisoria indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, essendo il Giudice adito ab origine funzionalmente incompetente, con la conseguenza che quest’ultimo è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (cfr. Cass. 26.6.2019, n. 17187; Cass. 8.6.2016 n. 11674).

Pertanto, le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e deve essere condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 17.941,00), nei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 145,50 per esborsi.

Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, 1. dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Lecco e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio;

2. fissa in giorni 90 il termine per l’eventuale riassunzione del procedimento avanti al Giudice dichiarato competente;

3. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in motivazione in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 145,50 per esborsi.

Sondrio, 15 aprile 2025.

Il Giudice NOME COGNOME Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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