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Inammissibilità della revocazione per mancanza di procura speciale

La sentenza ribadisce il principio di diritto secondo cui la procura per la revocazione di una sentenza d’appello deve essere speciale e rilasciata successivamente al provvedimento impugnato. L’eventuale procura rilasciata per il giudizio di primo grado non può essere utilizzata per il giudizio di revocazione.

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Pubblicato il 12 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente – dott.ssa NOME COGNOME Consigliere – dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._3581_2025_- N._R.G._00001742_2021 DEPOSITO_MINUTA_09_06_2025_ PUBBLICAZIONE_09_06_2025

(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 1742 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021 trattenuta in decisione all’udienza del 29.5.2025 e vertente TRA ), tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avv. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. NOME COGNOME , che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di citazione di primo grado – PARTE ATTRICE IN REVOCAZIONE – ), in proprio e in qualità di coerede di elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la Cancelleria, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME , in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione – PARTI CONVENUTE IN REVOCAZIONE – OGGETTO:

revocazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1123/2021 pubblicata il 12.2.2021 e notificata il 15.2.2021, a definizione del giudizio n. 6610/2013 R.G. (compravendita immobiliare).

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza.

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA §

1.

Con atto di citazione notificato il 16.3.2021 C.F. C.F. C.F. C.F. art. 395 c.p.c. n. 4 (errore di fatto) e n. 5 (contrasto di giudicati), la sentenza n. 1123/2021, con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile vuoi l’appello principale da essi presentato (per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.), vuoi l’appello incidentale presentato da erché tardivo rispetto ai termini previsti dall’art. 343 c.p.c.) A fondamento dell’impugnazione hanno svolto due motivi, chiedendo che, sospesa, ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c., l’esecuzione della sentenza gravata e previamente ritenuta la sussistenza dei motivi di revocazione, siano accolte le conclusioni svolte nell’atto di appello. § 2. – Si è costituito in proprio e in qualità di coerede di che ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda e ha riproposto le conclusioni rassegnate nel giudizio di appello.

§ 3. – All’udienza di prima comparizione del 12.10.2021 la Corte, rilevata la mancanza delle notifiche dell’atto di citazione nei confronti di ne ha disposto la rinnovazione.

§ 4. – Con memoria in data 23.2.2022 si è costituito che ha concluso nel senso di ammettere il proprio intervento in giudizio nella causa proposta da RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO e di sentire «accogliere la domanda principale di parte attrice siccome formulata nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ritenendo, però, l’esclusiva responsabilità dell’inadempimento in capo alla sola parte convenuta e senza della vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio come per legge da porre in capo a § 5. – Disposti alcuni rinvii di ufficio, la Corte ha fissato l’udienza del 29.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., concedendo termine per il deposito di note conclusionali, che il solo Vigi ha utilizzato. All’anzidetta udienza l’avv. COGNOME per e per gli attori in revocazione, in sostituzione dell’avv. COGNOME ha chiesto «preliminarmente la sospensione del giudizio nell’attesa di conoscere l’esito delle indagini penali in corso, volte ad accertare le responsabilità per la sparizione degli atti relativi al presente procedimento (R.G.N.R. nn. 3790/21, 51523/19 E 14547/20 della Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma)»;

in via subordinata, si è riportato alle domande e conclusioni svolte.

L’avv. si è opposto alla sospensione, insistendo per la decisione, stante la presenza di tutti i documenti necessari per definire la causa.

All’esito della discussione orale, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3 dell’art. 281-sexies, c.p.c., aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 164/2024.

RAGIONI DELLA DECISIONE § 1. – Reputa la Corte che la domanda di revocazione vada dichiarata Secondo la S.C., in tema di giudizio di revocazione per le sentenze d’appello, vanno richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.1.1993 n. 1022) in relazione alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, secondo cui la disciplina dell’art. 398, comma 3, c.p.c., a tenore del quale la citazione, per la proposizione della revocazione, deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale, trova applicazione anche nel caso di revocazione contro sentenze della Corte di Cassazione, senza che a tal fine possa essere utilizzata la procura speciale rilasciata per il pregresso ricorso per cassazione (Cass. 12.9.2019 n. 22739). Detto orientamento non è mutato, con riferimento in generale al giudizio di legittimità, ma estensibile anche al procedimento di revocazione, per il quale è comunque prevista la necessità della procura speciale, a seguito dell’innovazione costituita dall’art. 182, comma 2, c.p.c., introdotta dall’art. 46, comma 2, L. n. 69/2009.

La SRAGIONE_SOCIALE. ha ribadito, infatti, che la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte d i cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell ’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio (Cass. n. 22739/2019 cit.;

Cass. 30.6.2015 n. 13329;

Cass. 11.9.2014 n. 19226;

Cass. 9.3.2011 n. 5554).

Va altresì osservato come nella specie trovi applicazione ratione temporis il testo del citato art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022 (applicabile a decorrere dal 28.2.2023), che ha espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.

Ne consegue che non è consentito di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, se non nei limiti di cui all’art. 125, comma 2, c.p.c. ;

nulla in tal caso è recuperabile, in quanto l’inesistenza o la mancanza non può essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell’atto processuale di avvio del giudizio in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che è (cfr. in termini, Cass. S.U. 21.12.2022 n. 37434, seguita da Cass. 9.10.2023 n. 28251).

Nella specie gli attori hanno proposto l’impugnazione per revocazione in forza della procura alle liti rilasciata (anche) dagli odierni attori in calce all’atto di citazione, che conferiva all’avv. NOME COGNOME il mandato alla rappresentanza e difesa «nel presente giudizio, in ogni sua fase, stato e grado», difettando il requisito della specialità e del rilascio successivo al provvedimento da impugnare.

Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda va dichiarata inammissibile, senza necessità di sottoporre la questione al contradditorio delle parti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., stante il consolidato orientamento della S.C. secondo cui tale disposizione è riferibile fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti e, dunque, non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (cfr., tra le tante, Cass. ord. 7.3.2022 n. 7356; Cass. ord. 22.11.2021 n. 35974).

La decisione in rito preclude l’esame vuoi della richiesta avanzata dall’avv. COGNOME all’udienza del 29.5.2025 di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di alcuni giudizi penali pendenti dinanzi al Tribunale di Roma, vuoi dei motivi di revocazione e delle domande svolte sul presupposto dell’accoglimento della domanda di revocazione.

§ 2. – Le spese di lite devono essere rifuse, oltre che dagli attori in revocazione, da che ha svolto difese sostanzialmente analoghe a questi ultimi, chiedendo la riforma della sentenza oggetto di impugnazione in senso sfavorevole al solo e va considerato, dunque, anch’egli parte soccombente ex art. 91 c.p.c. Dette spese si liquidano, applicando i parametri di cui D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022), valori medi delle cause di valore indeterminabile, complessità media (non già alta come indicato nella nota spese redatta dal Vigi con le note conclusionali) , in € 12.156,00 per compensi (€ 2.518,00 per fase di studio; € 1.665,00 per fase introduttiva;

€ 3.686,00 per fase istruttoria di trattazione;

€ 4.287,00 per fase decisionale), senza la chiesta maggiorazione del 30%, prevista dall’art. 4, comma 2, nel definizione in rito della lite sulla base della mancanza di procura speciale rilevata d’ufficio;

spese da distrarre in favore del procuratore del Vigi, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. L’inammissibilità dell’impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.

Corte, definitivamente pronunciando sull’impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1123/2021 pubblicata il 12.2.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. – dichiara inammissibile l’impugnazione;

2. – condanna in solido tra loro, a rifondere le spese del presente giudizio in favore di in proprio e quale coerede di che liquida in € 12.156,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge, da distrarre in favore dell’avv. , antistatario ;

3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma il 29.5.2025 Il Consigliere est. Il Presidente – NOME COGNOME – – NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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