Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10688 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
Oggetto: revocazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8341/2023 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 1439/2023, pubblicata in data 18.1.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO propone ricorso per revocazione affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, avverso la sentenza di questa Corte n. 1439/2023, con cui è stato respinto il ricorso avverso l ‘ordinanza della Corte di appello di Cagliari che
aveva dichiarato la legittimità della sospensione del ricorrente dall’esercizio della professione notarile per la durata di mesi sei.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e con memoria illustrativa.
L’organo territoriale di disciplina aveva contestato al AVV_NOTAIO la violazione degli artt. 147, lett. a) e b), della legge notarile e degli artt. 24, 36, 37 e 42 lett. d) del codice deontologico, per aver sistematicamente omesso di registrare e trascrivere atti nel più breve tempo possibile, per non avere prestato la dovuta collaborazione all’indagine ispettiva e per aver disatteso il principio di personalità della prestazione. Era emerso in sede ispettiva che nel periodo dal 10 giugno 2018 al 31 dicembre 2018, il AVV_NOTAIO aveva registrato 395 atti su 725 oltre il ventesimo giorno e 31 atti oltre il trentunesimo giorno, mentre nel periodo dal 10 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 aveva registrato 428 atti su 690 oltre il ventesimo giorno ed uno oltre il trentaseiesimo giorno; aveva inoltre stipulato, in tali periodi, un elevato numero di atti e si era recato in Comuni distanti tra loro, così da non consentire le necessarie letture e spiegazioni alle parti.
La Corte d’appello di Cagliari aveva ritenuto sussistente sia la reiterata violazione dell’art. 2671 c.c., in combinato con l’art. 3 bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 (aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9) e con l’art. 4 (Termine per la richiesta di registrazione) del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, sia la lesione del principio di personalità della prestazione, senza riconoscere attenuanti generiche.
La sentenza è stata impugnata in cassazione, sollevando otto motivi di ricorso.
Per quanto ancora rileva in questa sede, con il quarto motivo (rubricato come motivo B.2), il AVV_NOTAIO aveva dedotto la violazione dell’art. 153 della legge n. 89 del 2013, sostenendo che, poiché erano stati contestati comportamenti tenuti tra il 1° giugno 2018 e il 31 dicembre 2018, il procedimento fosse stato promosso tardivamente solo con richiesta del 16 aprile 2020 , anziché ‘ senza indugio ‘, come prevede la legge notarile a pena di illegittimità. Questa Corte ha così statuito:
‘Il quarto motivo è inammissibile, poiché ‘introduce in questa sede una questione, di diritto e di fatto, di cui non vi è alcuna menzione nell’ordinanza impugnata, né il ricorrente adempie all’onere, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare “come” e “quando” tale questione fosse stata oggetto di discussione processuale tra le parti nel giudizio di merito. Anche a voler disattendere l’orientamento secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, i termini della fase amministrativa del procedimento sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà (per cui andrebbe escluso che l’art. 153, comma 2, della legge n. 89 del 1913, nello stabilire che l’organo dotato d’iniziativa debba procedere senza indugio, comporti la decadenza o l’estinzione dell’azione intempestiva: così, ad esempio, Cass. Sez. 2, 05/05/2016, n. 9041; Cass. Sez. 6 – 3, 20/07/2011, n. 15963), ed ove si intendesse procedere a verificare se il tempo all’uopo impiegato possa considerarsi adeguato in relazione all’esigenza di celerità richiesta (come più recentemente affermato da Cass. Sez. 2, 12/03/2021, n. 7051), sarebbe stato necessario allegare circostanze di fatto e procedere a nuovi accertamenti incompatibili col giudizio di cassazione. Il ricorrente in memoria, replicando alla asserita tardività dell’allegazione, sostiene che il rilievo della intempestività dell’azione disciplinare deve essere
compiuto anche d’ufficio dal giudice, stante l’indisponibilità degli interessi in contesa. Tuttavia, anche le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio non possono essere eccepite o rilevate per la prima volta nel procedimento di cassazione, qualora esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, poiché la stessa rilevabilità d’ufficio va coordinata con il principio della domanda, il quale non può essere fondato, in sede di legittimità, su un fatto mai dedotto in precedenza ed implicante un diverso tema di indagine e di decisione. Nella memoria si invocano ancora sia la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2021, la quale ha avvertito la specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, sia i precedenti di questa Corte in tema di rilevabilità d’ufficio nel giudizio di cassazione della prescrizione dell’azione disciplinare. Tuttavia, il secondo argomento comparativo non può adattarsi alla questione in esame, giacché la prescrizione della potestà disciplinare si compie per effetto del decorso del tempo dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa, e dunque ben può non richiedere nuove indagini di fatto in cassazione. Viceversa, il primo tema addotto a modello di comparazione identicamente postula, come quello in esame, la individuazione di un termine non particolarmente distante dal momento dell’accertamento dell’illecito, sulla base di apprezzamenti di congruità che spettano, però, ai giudici del merito’ .
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 394 n. 5 c.p.c., sostenendo che il Collegio di legittimità, nell’affermare che la verifica in ordina alla tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare avrebbe richiesto nuovi accertamenti in fatto, sarebbe
incorso in un errore di percezione, poiché il dato cronologico concernente la consumazione dei comportamenti contestati rispetto alla data di avvio del procedimento emergeva dagli atti, essendo pacifico che tale procedimento disciplinare era stato avviato il 16.4.2020 rispetto a violazioni commesse dall’1.6.2018 al 31.12.2018.
Il ricorso è inammissibile.
L’errore di fatto può dar luogo alla revocazion e delle pronunce di cassazione ove consista in una svista o nell’er rata supposizione di esistenza (o inesistenza) di uno specifico dato oggettivo, di carattere sostanziale o processuale, rispettivamente smentito dagli atti, tale che, in mancanza la pronuncia sarebbe stata diversa da quella assunta, dovendo presentare i caratteri della decisività.
Il vizio è tuttavia escluso e non è invocabile la violazione dell’art. 395 n. 4 rispetto alle questioni controverse che abbiano costituito oggetto di decisione, nel qual caso la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 7435/2023; Cass. 14929/2018; Cass. 442/2018).
Sulla rilevabilità ex actis dei necessari riferimenti temporali riguardanti la tempestività dell’esercizio del potere sanzionatorio il Collegio di legittimità si è specificamente espresso in replica ad una deduzione difensiva illustrata nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., con cui il AVV_NOTAIO aveva replicato alla proposta di inammissibilità del motivo, formulata dal Consigliere Relatore.
In risposta alle obiezioni del ricorrente, il Collegio ha evidenziato che, a differenza della prescrizione, la cui decorrenza è agganciata alla data di consumazione delle condotte illecite, suscettibile di rilievo obiettivo senza necessità di ulteriori verifiche, la decadenza
richiede l’accertamento del momento in cui l’amministrazione abbia avuto disponibilità di tutte le informazioni utili per formulare le proprie contestazioni, spettando al giudice di merito valutare la congruità del tempo decorso proprio in funzione della verifica di tempestività del provvedimento adottato.
E’, difatti, principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui sia stato acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza dell’illecito e per la quantificazione della sanzione.
Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradursi nella contestazione compete al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. 27702/2019; Cass. 27405/2019; Cass. 21171/2019; Cass. 9254/2018; Cass. 2687/2016; Cass. 25836/2011; Cass. s.u. 5395/2007).
Anche in tema di sanzioni disciplinari previste dalla legge notarile, l’ art. 153 della L. 89/1913, nel richiedere che il procedimento a carico del AVV_NOTAIO sia avviato senza indugio, impone al giudice di merito il compito di accertare se il tempo impiegato possa considerarsi adeguato in relazione all’esigenza di celerità richiesta dalla norma in relazione al concreto sviluppo del procedimento disciplinare e degli accertamenti che si rendono necessari sulla
base degli elementi che vanno dedotti ed acquisiti nel giudizio di merito (Cass. 7051/2021; Cass. 9041/2016).
Nel ribadire che questa Corte poteva rilevare ex actis l’intervenuta decadenza dell’organo di disciplina dall’esercizio del potere sanzionatorio, il ricorso non solo si fonda su una non corretta interpretazione del dato normativo e dei criteri che presiedono all’accertamento della tempestività dalla reazione sanzionatoria, ma solleva questioni che esulano dal perimetro del rimedio esperito, restando escluso, per le ragioni evidenziate, il denunciato vizio revocatorio.
Va infine respinta la richiesta di condannare il ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., solo genericamente introdotta nel controricorso e di cui, anche per difetto di allegazione, non è riscontrabile la sussistenza dei relativi presupposti giustificativi.
Il ricorso è inammissibile, con addebito di spese.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3500,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda