Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10700 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4719/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (EMAIL).
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1513/2019 depositata il 08/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1513/2019 dell’8 novembre 2019 con cui la Corte d’Appello di Genova, accogliendo il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza del 18 marzo 2015, con cui il Tribunale di Genova aveva accolto l’opposizione da lei proposta al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla compagnia assicurativa, ed ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE, creditrice opposta, legittimamente aveva pagato la garanzia a prima richiesta del beneficiario e, sempre legittimamente, non sussistendo nel caso di specie i presupposti dell’ exceptio doli , aveva poi esercitato il regresso verso la garantita COGNOME NOME.
Per quanto rileva nella presente sede, occorre infatti ricordare: 1) che COGNOME NOME aveva stipulato con la compagnia assicurativa una polizza fideiussoria in favore della Provincia di Caserta, a garanzia della restituzione delle somme che la Provincia le avrebbe erogato a titolo di acconto su un contributo concesso nell’ambito di un programma di incentivazione delle attività turistiche ed artigianali; 2) che il contributo era stato poi revocato e la Provincia aveva quindi escusso la fideiussione; 3) che la compagnia assicuratrice garante, già RAGIONE_SOCIALE poi divenuta RAGIONE_SOCIALE a seguito di fusione per incorporazione, aveva provveduto al pagamento alla beneficiaria, agendo poi in sede monitoria per ottenere dalla garantita COGNOME la restituzione di quanto corrisposto.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
L ‘atto denominato <> non può considerarsi memoria depositata ai sensi del detto articolo, in difetto dei relativi requisiti di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 97, 24 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 312, 114, comma 2, lett. c) e 59 del d.lgs. 104/2010, violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 1710 del codice civile, violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in materia di exceptio doli generalis del contratto autonomo di garanzia ‘ .
Lamenta che la corte territoriale, pur avendo correttamente qualificato la polizza fideiussoria oggetto di causa in termini di contratto autonomo di garanzia, non ha poi ritenuto esistenti i presupposti della exceptio doli , in tal modo svolgendo una motivazione anche in parte contraddittoria ed affatto rispettosa del consolidato orientamento di legittimità in materia.
Con il secondo motivo denuncia ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
Lamenta l’omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo, che nel caso di specie sarebbe costituito dal contenuto della pronuncia del Tar di sospensiva dell’efficacia del provvedimento di revoca del finanziamento a COGNOME NOME.
i motivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili ex art. 360bis cod. proc. civ.
3.1. Quanto al primo motivo, va osservato che giusta
principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia viene individuato nell’impegno del garante a pagare illico et immediate , senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 cod. civ., caratterizzanti la garanzia fideiussoria ( v. Cass., Sez. Un., n. 3947 del 18 febbraio 2010 ).
Si è al riguardo precisato che il limite alla facoltà d’opporre eccezioni da parte del garante all’indirizzo del beneficiario viene meno solamente in ipotesi di esperibilità del rimedio generale dell’ exceptio doli (Cass., 18/04/2018, n. 9569; Cass., 11/12/2018, n. 31956: ‘In caso di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’ exceptio doli ‘) e che, tuttavia, il contenuto di tale eccezione non deve essere riproduttivo di eccezioni che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma deve avere ad oggetto la condotta abusiva del creditore, di cui deve essere data prova liquida ed incontrovertibile (v. Cass., 21/06/2018, n. 16345; Cass., 07/11/2022, n. 32720, secondo cui ‘nel contratto autonomo di garanzia l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all’art. 1945 c.c., non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell’ exceptio doli , che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi, non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere -sussistendone prova liquida ed incontrovertibile -la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio
diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui’).
Orbene, nell’affermare che ‘la sola sospensione da parte del giudice amministrativo dell’efficacia del provvedimento di revoca dell’anticipazione erogata alla garantita COGNOME (peraltro pronunciata soltanto sulla base della sussistenza del periculum in mora ) non rappresentava certo prova liquida dell’inesistenza del credito della garantita, né l’escussione della garanzia si presentava prima facie fraudolenta ed abusiva’, la corte territoriale ha fatto invero corretta applicazione dei suindicati principi.
3.2. In ordine al secondo motivo va posto in rilievo che la ricorrente non denunzia correttamente il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato tuttavia preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., 14/01/2016, n. 2550; Cass., n. 23828/2015; Cass., n. 21257/2014).
Orbene, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, per un verso la corte territoriale ha considerato il provvedimento del Tar alla stregua di una risultanza istruttoria documentale e non di un fatto storico; per altro verso non sussiste il lamentato omesso esame, dato il provvedimento è stato esaminato dalla
corte d’appello, che, nell’esercizio del suo legittimo e motivato convincimento, ha deciso dandone conto.
3.3. Né rilievo alcuno può invero assegnarsi alla pronuncia prodotta in allegato al suindicato atto denominato <> del Consiglio di Stato di annullamento del provvedimento di revoca dei contributi anticipati alla RAGIONE_SOCIALE, posto che la valutazione della ricorrenza o meno dei presupposti dell’ exceptio doli va riferita al momento della escussione della garanzia, risalente al 2009, o al più al momento del pagamento dell’importo della polizza fideiussoria, avvenuto nell’anno 2010.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 gennaio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME