Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10684 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 29996/2021 R.G. e al n. 31137/2021 proposti da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDICOGNOME, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché sui ricorsi proposti da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, REGNO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME CONCETTINA, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, INDICOGNOME, VILLA GRAZIELLA, COGNOME MANFREDI, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, VITIELLO ROSNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
elettivamente domiciliati in INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDICOGNOME, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
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NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDICOGNOME, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME
NOME NOMECODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso l’RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3181/2021 depositata il 30/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
un vasto gruppo di medici specializzati convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE chiedendo la COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione per i corsi frequentati e comunque la COGNOME al risarcimento del danno. Successivamente alla costituzione RAGIONE_SOCIALE parte convenuta spiegarono intervento in giudizio altri medici. Il Tribunale adito, per quanto qui rileva, dichiarò inammissibili gli interventi ed accolse la domanda solo in favore di alcuni medici. Proposti appelli avverso detta sentenza, con sentenza di data 30 aprile 2021 la Corte d’ appello di Roma li rigettò, con COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che ammissibili erano gli interventi ma ad essi, essendo avvenuti dopo l’udienza di comparizione, era opponibile l’eccezione di prescrizione sollevata nei confronti degli attori e che la reiterazione di detta eccezione in appello non richiedeva l’impugnazione incidentale, trattandosi di eccezione già
proposta in primo grado. Aggiunse, premessa la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale a partire dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 l. n. 370 del 1999, che la prescrizione era maturata, posto che il primo ed unico atto interruttivo era l’atto di citazione e quello di intervento, e che il motivo di censura riguardante le iscrizioni antecedenti il 1982 restava assorbito a seguito del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello per avvenuta prescrizione. Osservò, infine, che doveva essere rigettato il motivo di gravame relativo ai medici immatricolatisi dopo il 1991, successivamente all’attuazione RAGIONE_SOCIALE direttive comunitarie mediante il d. lgs. n. 257 del 1991.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e altri sulla base di cinque motivi. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e altri sulla base di tre motivi, NOME COGNOME ed altri sulla base di tre motivi, NOME COGNOME sulla base di un motivo, NOME COGNOME sulla base di quattro motivi. Resistono con unico controricorso a ciascun ricorso le Amministrazioni originariamente convenute; al ricorso proposto da NOME COGNOME ed a quello proposto da NOME COGNOME resiste soltanto la RAGIONE_SOCIALE. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria da NOME COGNOME e gli altri medici.
Considerato che:
va previamente disposta la riunione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE impugnazioni iscritte sotto il n.r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO e ad esse di quella iscritta con n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO, la quale, essendo stata chiamata all’odierna adunanza, è stata oggetto di separata ordinanza dispositiva RAGIONE_SOCIALE riunione con quelle iscritte nell’ ambito del n.r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO.
Muovendo dal ricorso proposto per primo, con il primo motivo si denuncia illegittima introduzione RAGIONE_SOCIALE nuova domanda in appello, in
particolare si denuncia che in relazione agli interventi, avvenuti dopo la prima udienza, non era stata reiterata l’eccezione di prescrizione.
Il motivo è fondato. L’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda RAGIONE_SOCIALE‘attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all’intervento stesso (Cass. n. 32720 del 2023). E’ incontroverso che successivamente all’intervento non sia stata riproposta alcuna eccezione di prescrizione, essendosi la parte convenuta limitata in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni a riportarsi «a tutti gli scritti difensivi e ai verbali di causa», che è comportamento processuale chiaramente inidoneo ad integrare l’eccezione in discorso, sia perché quest ‘ultima va proposta nella prima difesa successiva (Cass. n. 315 del 2012), sia perché il richiamo è a scritti e verbali nei quali manca la tempestiva introduzione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione nei confronti degli interventori.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 Cost. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non ha fatto applicazione RAGIONE_SOCIALE legge essendosi limitata a richiamare i precedenti giurisprudenziali.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c.. Osserva la parte ricorrente che la prescrizione decorre dall’emanazione del D.P.C.M. del 2007, poiché solo a tale data si è verificata la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento del lo Stato italiano.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.. La parte ricorrente, stante la non intervenuta prescrizione del diritto e l’assorbimento, ripropone i motivi di appello, non essendo state esaminate le domande in violazione d ell’art. 112 c.p.c..
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che, alla luce del
mutamento di giurisprudenza, si sarebbe dovuta disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.
Passando al ricorso proposto da NOME COGNOME e altri, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 10 Cost., RAGIONE_SOCIALE direttive 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 1, 10, 11 e 12 prel., 2934, 2935 e 2938, 6 d. lgs. n. 257 del 1991, 11 d. lgs. n. 370/1999, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’obbligo di adeguata remunerazione per i medici specializzandi è stato dapprima attuato con il d. lgs. n. 257 del 1991 e da ultimo con i DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 in attuazione del d. lgs. n. 368/1999 ed è solo da tale momento, anche ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione, che è stato attuato quanto disposto dalla disciplina comunitaria.
Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360-bis c.p.c., n. 1. La Corte di merito ha infatti deciso le questioni rimesse al suo esame in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa.
Questa Corte a più riprese – e, ancora di recente, con sentenza n. 36427 del 2022 e con ordinanze nn. 31311 del 2022, 31112 del 2022, 30507 del 2022, 28665 del 2022, e da ultimo con ordinanza n. 4082 del 2023 – ha chiarito che il recepimento RAGIONE_SOCIALE direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALE scuole di specializzazione è avvenuto compiutamente con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il D.Lgs. n. 257 del 1991 e non in forza del nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALE scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, le cui disposizioni in punto di compensi per l’opera prestata dai medici specializzandi, come indicato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, non si applicano retroattivamente, restando il trattamento economico previsto per gli iscritti alle scuole di
specializzazione negli anni accademici tra il 1991 ed il 2006 regolato dal D.Lgs. n. 257 del 1991, di modo che il moRAGIONE_SOCIALEo retributivo introdotto a seguito RAGIONE_SOCIALE L. n. 368 del 1999 non può ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi. Resta così confermata la statuizione sulla prescrizione.
Né possono ravvisarsi margini per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. atteso che, come pure si è ripetutamente detto, “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa” (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n. 30508), sicché è compito del legislatore nazionale determinare “nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata (Cass. 24/10/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO; 18/10/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO; 18/10/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 2, 3 e 10 Cost., RAGIONE_SOCIALE direttive 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 61, 62, 112, 1156, 116, 183 c.p.c., 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che in relazione a NOME COGNOME di Visconte, che aveva iniziato il proprio corso di specializzazione successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 257 del 1991, vi è mancanza di motivazione circa le ragioni del rigetto collegato alla data di inizio del corso di specializzazione. Aggiunge che o il d. lgs. n. 257 del 1991 non è applicabile ai medici in discorso, ed allora dovrebbe trovare applicazione la tutela risarcitoria, o è applicabile e allora dovrebbe essere accolta la domanda proposta in via principale.
Il motivo è inammissibile. Non risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. poiché in relazione ad un diritto di credito, quale quello che si collega all’iscrizione al corso in epoca successiva al 1991, non risulta indicata la causa petendi , che è profilo determinante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘identificazione di un diritto eterodeterminato quale è il diritto di credito, ed in particolare non risulta indicato se fatto costitutivo sia l’obbligazione risarcitoria derivante dal mancato adempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria o la fonte legale (d. lgs. n. 257 del 1991).
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 2, 3 e 10 Cost., RAGIONE_SOCIALE direttive 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 112 e 132 c.p.c., 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è omessa pronuncia in relazione al motivo di appello proposto da NOME COGNOME il quale, dopo che il Tribunale aveva riconosciuto la spettanza RAGIONE_SOCIALE remunera zione in base all’art. 11 l. n. 370 del 1999, aveva censurato la decisione per il mancato utilizzo del parametro corretto e per avere negato sia la rivalutazione monetaria che gli interessi compensativi.
Il motivo è infondato. Ricorre effettivamente l’omessa pronuncia da parte RAGIONE_SOCIALE corte territoriale, ma nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (da ultimo Cass. n. 17416 del 2023).
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione RAGIONE_SOCIALE direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e
82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'”aestimatio” del danno effettuata dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALE l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (fra le tante, Cass. sez. U. n. 30649 del 2018).
Secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione RAGIONE_SOCIALE direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una “aestimatio” del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALE direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale (da ultimo Cass. n. 13285 del 2020 e n. 1641 del 2020).
L’esito RAGIONE_SOCIALE decisione di appello avrebbe dovuto dunque essere di infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Passando al ricorso proposto da NOME COGNOME ed altri, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 2, 3 e 10 Cost., 105, 112, 268 e 345 c.p.c., 2934, 2935 e 2938 c.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod.
proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la preclusione rispetto agli interventi opera sul piano istruttorio, e non su quello assertorio, per cui le Amministrazioni convenute avrebbero dovuto nella prima difesa utile prendere posizione sulle domande proposte dagli interventori, senza che nei loro confronti potesse intendersi estesa l’eccezione di prescrizione inizialmente sollevata. Aggiunge che la parte convenuta non ha depositato alcuna memoria e che in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni si è limitata a riportarsi «a tutti gli scritti difensivi e ai verbali di causa».
Il motivo è fondato per la stessa ragione di fondatezza del primo motivo del ricorso proposto per primo.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 10 Cost., RAGIONE_SOCIALE direttive 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 1, 10, 11 e 12 prel., 2934, 2935 e 2938, 6 d. lgs. n. 257 del 1991, 11 d. lgs. n. 370/1999, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’obbligo di adeguata remunerazione per i medici specializzandi è stato dapprima attuato con il d. lgs. n. 257 del 1991 e da ultimo con i DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 in attuazione del d. lgs. n. 368/1999 ed è solo da tale momento, anche ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione, che è stato attuato quanto disposto dalla disciplina comunitaria.
L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 2, 3 e 10 Cost., RAGIONE_SOCIALE direttive 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 61, 62, 112, 115, 116, 183 c.p.c., 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in relazione a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano iniziato il proprio corso di specializzazione successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 257 del 1991, vi è mancanza di motivazione circa le
ragioni del rigetto collegato alla data di inizio del corso di specializzazione. Aggiunge che o il d. lgs. n. 257 del 1991 non è applicabile ai medici in discorso, ed allora dovrebbe trovare applicazione la tutela risarcitoria, o è applicabile e allora dovrebbe essere accolta la domanda proposta in via principale.
Il motivo è inammissibile. Non risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. poiché in relazione ad un diritto di credito, quale quello che si collega all’iscrizione al corso in epoca successiva al 1991, non risulta indicata la causa petendi , che è profilo determinante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘identificazione di un diritto eterodeterminato quale è il diritto di credito, ed in particolare non risulta indicato se fatto costitutivo sia l’obbligazione risarcitoria derivante dal mancato adempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria o la fonte legale (d. lgs. n. 257 del 1991).
Passando al ricorso proposto da NOME COGNOME, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 cod. civ. e 268 c.p.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, non avendo la parte convenuta sollevato l’eccezione di prescrizione nei con fronti RAGIONE_SOCIALE‘interventore, erroneamente la corte territoriale ha ritenuto estesa a quest’ultimo l’eccezione sollevata nei confronti degli attori.
Il motivo è fondato per la stessa ragione di fondatezza del primo motivo del ricorso proposto per primo. Esso è ulteriormente fondato, perché correttamente adombra che si fosse formato giudicato interno sulla mancanza di deduzione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione già per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, non essendovi stato appello incidentale condizionato.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 329, 333, 346 e 342 c.p.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che la parte convenuta
non avesse l’onere di proporre l’impugnazione incidentale con riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 329, 333, 346 e 342 c.p.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non si è avveduta che non risultano rispettati neanche i requisiti per la riproposizione in appello RAGIONE_SOCIALE‘eccezione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione 2935 c.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’eccezione di prescrizione è stata sollevata genericamente, senza indicazione RAGIONE_SOCIALE‘epoca di decorrenza, e che comunque la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione non ha avuto ancora inizio permanendo la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano alle direttive comunitarie, oppure è da intendersi decorrente dal D.P.C.M. del 7 marzo 2007.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.
Passando infine al ricorso proposto da NOME COGNOME, con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo. Osserva la parte ricorrente che il diritto di credito risarcitorio è ancora in vita e non risulta estinto per prescrizione, non potendo quest’ultima decorrere dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999 ed alla luce RAGIONE_SOCIALE‘oggettiva incertezza presente nell’ordinamento.
Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni di inammissibilità del primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e altri.
Le spese del giudizio di cassazione relative sia al ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME e altri, sia al ricorso proposto da NOME COGNOME, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti RAGIONE_SOCIALE responsabilità aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, cod. proc. civ., trattandosi di ricorsi
proposti in ordine ad una questione su cui l’orientamento di questa Corte, all’epoca di proposizione dei ricorsi, era consolidato in termini chiari ed inequivoci.
Poiché il ricorso proposto da NOME COGNOME e altri e quello proposto da NOME COGNOME vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dispone la riunione al presente procedimento di quello relativo al nNUMERO_DOCUMENTO.
Accoglie il primo motivo del ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, con assorbimento del ricorso per il resto; accoglie il primo motivo del ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
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cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità in relazione ai ricorsi accolti;
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, REGNO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
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dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME;
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pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 31.350,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed oltre alla somma di Euro 6.000,00 a titolo di responsabilità aggrav ata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
COGNOME NOME COGNOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed oltre alla somma di Euro 300,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, cod. proc. civ..
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di cui al ricorso proposto da NOME COGNOME e gli altri ricorrenti con il medesimo ricorso, nonché da parte di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27 febbraio 2024 nella camera di