Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10693 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8118/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL).
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende, in via disgiunta, con l’avvocato COGNOME (EMAIL).
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME
–
intimati – avverso la sentenza della C orte d’Appello di Roma n. 6086/2019 depositata il 10/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 6086/2019 del 10 ottobre 2019, con cui la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 2 gennaio 2016, con cui il Tribunale di Roma, attribuendo alla polizza fideiussoria stipulata fra le parti la natura di contratto di assicurazione e non di contratto autonomo di garanzia, aveva accolto l’opposizione dei debitori ingiunti da RAGIONE_SOCIALE, a titolo di regresso per quanto da lei versato al Comune di Vibo Valentia (il quale aveva escusso la polizza fideiussoria stipulata dall’Ati di cui le socie convenute facevano parte e di cui la capogruppo mandataria era stata dichiarata fallita). In accoglimento dell’appello la corte romana, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dalla compagnia assicurativa.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare rileva il collegio che RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza d’appello unicamente nella parte in cui l’ha ritenuta obbligata a restituire alla compagnia assicurativa, garante solvente, tutte le somme da questa corrisposte al creditore beneficiario.
NOME non impugna invece la sentenza nella parte in cui, da un lato, ha qualificato la polizza fideiussoria in termini di contratto autonomo di garanzia e, dall’altro, ha riconosciuto il pieno diritto della compagnia assicurativa di agire in via di rivalsa o regresso nei confronti di tutti i soggetti partecipanti all’associazione temporanea di impresa, per ottenere la restituzione di tutte le somme pagate al comune, creditore beneficiario, in quanto stazione appaltante.
Pertanto, su tutti questi profili può dirsi essere sceso il giudicato.
Tanto premesso, la società ricorrente con un unico motivo di ricorso denuncia ‘In relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 92, comma 5, del DPR 207/2010 e dell’art. 1711 cod. civ.; violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ.’.
Deduce di avere nei due gradi del giudizio di merito sempre affermato l’inopponibilità nei suoi confronti della polizza fideiussoria, per aver rivestito nell’ambito dell’appalto pubblico non la qualifica di impresa associata, ma unicamente la qualifica di impresa ‘cooptata’ al 20%.
Si duole che, violando i criteri ermeneutici della clausola di cui al punto F dell’atto costitutivo dell’associazione temporanea di imprese, la corte di merito abbia erroneamente affermato che, pur autodefinendosi ‘cooptata’, ha partecipato alla gara, dichiarando la propria quota di partecipazione ai lavori,
sottoscrivendo il mandato irrevocabile alla capogruppo ed in tal modo comportandosi come un vero e proprio associato concorrente.
3. Il motivo è inammissibile.
Esso si risolve sostanzialmente nella censura, sulla base ‘dell’esame comparativo del capo di sentenza impugnata con le fonti di prova documentali’ (così, espressamente, p. 10 del ricorso), della valutazione e dell’apprezzamento che, con motivazione congrua e immune da vizi logico giuridici, la Corte d’Appello di Roma, ha svolto sui fatti di causa e sulle risultanze probatorie (v. tra le tante, quanto al riesame del merito, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148 e, quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass., del 24/05/2006, n. 12362; conf. Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).
Le ulteriori censure che compongono il motivo, corredate anche da produzioni ‘in via autonoma ex art. 369 n. 4 cod. proc. civ.’, vengono formulate dalla ricorrente senza precisare se, dove e quando, nel contesto processuale, siano state svolte, con conseguente inammissibilità per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
3.1. Nonostante, poi, la formale invocazione del vizio di violazione di legge ed in particolare degli artt. 1362 e ss. cod. proc. civ., nell’esame delle clausole contenute nell’atto costitutivo dell’associazione temporanea di imprese, il ricorso inammissibilmente si risolve nel contrapporre una personale e diversa interpretazione rispetto a quella, svolta e motivata, resa del giudice del merito, sollecitando a questa Corte un riesame della quaestio facti che le è invece precluso (“l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica
contrattuale, di cui all’art. 1362 cod. civ. e ss., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa”: v. Cass., 10/02/2015, n. 2465; Cass., n. 10554/2010; Cass. n. 23635/2010; Cass., n. 13242/2010; Cass., n. 12104/2004; Cass., 29/11/2012, n. 21237).
4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicate in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza