Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29626 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29626 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
CORREZIONE ERRORE MATERIALE -OMESSA DISTRAZIONE SPESE DI LITE
ORDINANZA
nel procedimento iscritto d’ufficio al n. 13181/2023 R.G. per correzione di errore materiale relativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 15822/2023, emessa in data 6 giugno 2023 sul ricorso iscritto al n. 15314/2022 R.G., già pendente tra RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
-ricorrente –
e
PEGORER GREGORIO E TOFFOLI PAOLA, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-controricorrenti – udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
con ordinanza n. 15822/2023 pubblicata in data 6 giugno 2023, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 15314/2022, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE, condannando quest ‘ultima alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
a seguito di istanza di correzione di ufficio di errore materiale presentata dal difensore costituito di NOME COGNOME e NOME COGNOME, il Presidente titolare della terza sezione civile ha disposto l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento;
per la trattazione di esso è stata quindi fissata, ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe, in relazione alla quale il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;
Considerato che
nel costituirsi nel giudizio di legittimità iscritto al R.G. n. 15314 dell’anno 2022, l’AVV_NOTAIO, difensore de i controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, formulò, in controricorso, istanza di attribuzione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta all’uopo dall’art. 93 cod. proc civ.;
nella menzionata ordinanza di questa Corte, evidentemente per mero error calami, è stata tuttavia omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore;
in caso di omessa pronuncia sull ‘ istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un ‘ espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391bis cod. proc. civ. ( ex multis , Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037; da ultimo, Cass. 16/01/2024, n. 1625; Cass. 29/07/2024, n. 21170);
va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 5822/2023, l’ aggiunta della clausola di distrazione, sia nella motivazione che nel dispositivo, secondo quanto precisato nel dispositivo della presente ordinanza;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U., 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213; Cass. 16/01/2024, n. 1625);
p. q. m.
dispone la correzione della ordinanza n. 15822/2023 emessa da questa Corte in data 6 giugno 2023, nel senso che
in motivazione, alla pagina 8, rigo due, dopo le parole « come da dispositivo », siano aggiunte le parole « , con distrazione in favore del difensore come indicato in epigrafe »;
in dispositivo, alla pagina 8, rigo quattordici, dopo le parole « di legge » sia aggiunta la frase « , con distrazione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del difensore costituito, AVV_NOTAIO ».
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione