Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29623 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 29623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13774/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOMENOME, domiciliazione telematica EMAIL, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3691/2019 depositata il 10/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME.
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME, NOME, NOME COGNOME, ricorrono, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 3691 del 2019 della Corte di appello di Milano, esponendo, per quanto qui ancora importa, che:
-la suddetta RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato con Banca RAGIONE_SOCIALE, due contratti di leasing aventi ad oggetto una serra, il primo, e un sistema elettronico di fertirrigazione, il secondo;
-per entrambi i contratti avevano prestato garanzia fideiussoria i COGNOME, mentre i beni erano stati assicurati con RAGIONE_SOCIALE;
-nel 2009 vi era stato il danneggiamento della serra, e la distruzione del sistema di fertirrigazione, con atti vandalici;
-la Banca RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato la risoluzione dei due contratti, ottenendo, nei confronti dell’utilizzatrice e dei garanti, un decreto ingiuntivo, per la riconsegna dei beni e il pagamento dei canoni;
-i deducenti avevano proposto opposizione eccependo il perimento delle cose locate come causa risolutoria, senza
obbligazioni residue passive, in linea subordinata la risoluzione negoziale per impossibilità sopravvenuta, con domanda ulteriormente subordinata di condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo assicurativo corrispondente al valore residuo dei beni, da versare al concedente fino alla concorrenza spettante;
-autorizzata la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, con pronuncia confermata, in uno alla condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-posta l’inammissibilità di alcune delle domande formulate in appello, perché nuove, e così pure della produzione di nuovi documenti formati prima delle preclusioni, il rischio di perimento della cosa era ricaduto sull’utilizzatrice come da pattuizione contrattuale, piuttosto che in forza di un’applicazione analogica della disciplina della vendita con riserva di proprietà non operata neppure dal Tribunale;
-in ordine al rapporto assicurativo, invece: quanto al fertirrigatore, due dei garanti, NOME e NOME COGNOME, erano stati condannati in primo grado per danneggiamento dei beni aziendali di cui NOME COGNOME aveva denunciato, nell’aprile 2009, la distruzione ad opera di ignoti, fatto per cui quest’ultimo era stato sottoposto a procedimento penale per simulazione di reato; quanto alla serra, NOME COGNOME, nel maggio 2009, aveva denunciato il danneggiamento irreversibile di cinque serre indicando con precisione i nomi di cinque proprietari tra cui non c’era la RAGIONE_SOCIALE, e l’incongruenza non poteva essere superata con le prove orali richieste genericamente senza alcun riferimento ai beni oggetto dei contratti, laddove l’accertamento dell’effettivo accadimento del fatto storico del danneggiamento, negato dal Tribunale, doveva in effetti essere particolarmente rigoroso in ragione dei risvolti penali che avevano coinvolto la famiglia
COGNOME cui erano collegate sette aziende dedite ad attività RAGIONE_SOCIALE nel medesimo settore con plurimi contratti di locazione finanziaria, a maggior ragione dovendosi tener quindi conto anche della circostanza per cui la serra in uso ad RAGIONE_SOCIALE, unica non coperta da un secondo contratto di assicurazione con Fondiaria, non era stata distrutta nel corso dei ripetuti atti vandalici denunciati dalla famiglia COGNOME, secondo quanto accertato dal GIP del Tribunale di Lecce;
resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE Banco BPM, già Banca RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
le parti ricorrenti, e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie;
con ordinanza interlocutoria depositata il 16 febbraio 2024 questa Corte ha ritenuto opportuno il più ampio svolgimento del contraddittorio in pubblica udienza, rilevando la sussistenza di profili nomofilattici e di novità della questione sollevata, dalla RAGIONE_SOCIALE, con l’eccezione d’improcedibilità del ricorso per mancato deposito dei provvedimenti di ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Sato, anzi risultati revocati, prima della notifica del gravame, con riferimento a NOME e NOME COGNOME;
il Sostituto Procuratore Generale ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 112, 161, 125, 163, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando l’inammissibile novità di alcune domande formulate in appello, atteso che era stata richiesta sempre la condanna della compagnia di assicurazione al pagamento dell’indennizzo da erogare direttamente alla concedente, nei limiti di quanto le fosse stato riconosciuto, corrispondendo il residuo alla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, e, inoltre, la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento del danno da interessi in ragione del colpevole ritardo nella gestione del sinistro, con accessori di spese legali;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, omettendo sul punto anche la necessaria motivazione, dichiarando la tardività delle produzioni documentali in secondo grado, poiché: era stata prodotta l’ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Lecce, del 2016, depositata, nel 2017, dopo la precisazione delle conclusioni in prime cure, emergendo così il fatto che non era stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per l’azione penale a carico di NOME COGNOME, e, analogamente, che NOME COGNOME non era mai stato iscritto sul registro degli indagati per il reato di cui all’art. 642, cod. pen.; nella querela di NOME COGNOME, pure prodotta, vi era un’ampia menzione della deposizione in altra sede processuale del testimone geometra NOME COGNOME, perito liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva riferito come da altra polizza, pure stipulata, risultavano esclusi i beni dati in leasing, e anche questa documentazione era stata prodotta nel primo momento utile dopo la raggiunta disponibilità; in ogni caso si trattava di documenti indispensabili all’accertamento dei fatti su cui decidere, sicché la produzione in seconde cure era sempre possibile;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1523, 1588, 1341, 1362 e seguenti, cod. civ., 12, preleggi, poiché la Corte di appello avrebbe errato, omettendo anche la necessaria motivazione, nel mancare di rilevare che il perimento dei beni costituiva un rischio a carico del concedente, conformemente a quanto previsto dalla disciplina legale della locazione e da quella disciplina contrattuale; da ciò sarebbe stato possibile trarre conferma di ciò anche dalla stipulata assicurazione per conto altrui a mente dell’art. 1891, cod. civ.;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 230, 244, 356, cod. proc. civ., 1904 e seguenti, 2697, 2702 e seguenti, cod. civ., poiché la Corte di
appello avrebbe errato, omettendo altresì la necessaria motivazione, nel mancare di apprezzare compiutamente i documenti in atti, dalla querela di NOME COGNOME, alla nota del geometra e perito COGNOME, alla raccomandata inviata dalla RAGIONE_SOCIALE per trasmettere alcuni documenti richiesti dal liquidatore, nei quali tutti si presupponeva il fatto storico del danneggiamento anche alla serra;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 132, n. 4, 61, 115, 116, 191, 230, 244, 356, cod. proc. civ., 1904 e seguenti, 2697, 2702 e seguenti, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel rigettare le richieste di prove orali che si riferivano esplicitamente ai beni di cui ai due contratti e non contenevano richieste di valutazioni tecniche che avrebbero potuto effettuarsi in via peritale officiosa all’esito dell’istruttoria anche documentale;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 654, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato dando per accertati fatti ancora sub iudice , come da prodotta impugnazione della sentenza del GIP presso il Tribunale di Lecce, nonché ignorando ancora la denuncia querela di NOME COGNOME;
con il settimo e ottavo motivo si prospetta la violazione dell’art. 96, cod. proc. civ., in uno a quella degli accessori al rigetto dell’appello, poiché quest’ultimo era stato erroneo per le ragioni esposte con le precedenti censure;
Considerato che
preliminarmente, deve scrutinarsi l’eccezione d’improcedibilità formulata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha per mancata produzione, da parte dei ricorrenti, della sopravvenuta revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
l’eccezione è formulata con specifico riguardo a NOME e NOME COGNOME;
in memoria i ricorrenti hanno sostenuto che l’improcedibilità non potrebbe valere per NOME COGNOME, soggetto non istante alla medesima ammissione, così confermando per il resto quanto appena osservato;
nel ricorso si dichiara la richiesta di ammissione delle ‘parti’ al patrocinio a spese dello Stato, mentre sono stati depositati i provvedimenti di ammissione solamente per NOME e NOME COGNOME (doc. d, istanze di ammissione, non rinvenibile, e all. 20°, ammissioni, dell’indice degli atti depositati dopo la notifica del ricorso);
deve quindi innanzi tutto riferirsi la dichiarazione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai soggetti istanti per cui essa era stata effettivamente prodotta;
quanto alla mancata produzione della distinta revoca, pacificamente intervenuta, è stato affermato che la constatata assenza, nel giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato impone l’applicazione dall’art. 369, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., che prevede l’improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito dell’indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369, tanto più quando il provvedimento sia stato revocato, posto che «la norma processuale, pure testualmente riferita al precedente regime del cd. gratuito patrocinio, presidia tutt’ora la regolarità dei ricorsi per cassazione introdotti da soggetti che dichiarano di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato» (Cass., 30/07/2021, n. 21905);
precedentemente, è stato invece affermato, – sia pure, come fa notare anche in memoria la Procura Generale, in un’ipotesi di risultata ammissione al patrocinio statale -che «l’eventuale mancata produzione del decreto di ammissione al gratuito patrocinio non preclude la procedibilità del ricorso, ove la delega sia stata validamente conferita al difensore, ma potrebbe rilevare solo
agli effetti della pronuncia sulle spese in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio» (Cass., 31/05/2012, n. 8723);
nella fattispecie, dopo il deposito del ricorso per cassazione, si rinviene -nel fascicolo d’ufficio la nota della Cancelleria di questa Corte, datata 1° agosto 2020, con cui si chiede il recupero delle spese di giustizia, senza distinzioni soggettive, implicitamente dando per acquista l’esclusione di ogni operatività di ammissioni al patrocinio a spese statali, di cui pertanto era evincibile la sopravvenuta revoca;
ne consegue la procedibilità del ricorso, per il generale principio di acquisizione delle risultanze processuali di matrice anche officiosa, e dell’effetto sanante del raggiungimento dello scopo, relativo, quest’ultimo, alla verificabile regolarità del giudizio anche sotto il profilo in parola, non essendovi alcun ragionevole dubbio sulla sopravvenuta esclusione dagli oneri pubblici in discussione;
l’interpretazione in parola è, peraltro, quella indotta dalla lettura costituzionalmente orientata delle norme primarie, atteso che si tratta di un condizionamento -diversamente sospetto d’irragionevolezza e dunque da leggere restrittivamente per motivi di controllo delle implicazioni di spesa pubblica, suscettibile di recupero coattivo, del diritto di azione in giudizio per l’ottenimento di un pronunciamento di merito;
in altri termini, se la ratio normativa è, a fronte della dichiarazione di ammissione al patrocinio statale, quella della verificabile regolarità procedimentale sotto il profilo dell’emergenza degli oneri pubblici di spesa, e della correlata possibilità per questa Corte di formulare correttamente, sotto questo profilo, l’eventuale imputazione passiva della statuizione decisoria di rifusione delle spese processuali, qualora dagli atti già risulti quanto necessario a tali fini, nel senso dell’insussistenza per sopravvenuta revoca del suddetto patrocinio pubblico, la dichiarazione d’improcedibilità non può più correlarsi, né letteralmente né teleologicamente, ad alcuna
finalità da ritenere strettamente e idoneamente propria della prescrizione normativa, sicché dev’essere esclusa;
nel residuo merito cassatorio vale quanto segue;
il primo motivo di ricorso è fondato per quanto di ragione;
emerge da quanto riportato nel gravame qui in scrutinio (pagg. 1012), nel rispetto dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che gli odierni ricorrenti avevano chiesto, in primo come in secondo grado, la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento diretto del concedente di quanto ritenuto dovuto, compresi gli interessi a titolo di danno, salva erogazione del solo residuo e quindi eventuale indennizzo alla RAGIONE_SOCIALE;
nelle conclusioni rassegnate davanti al Tribunale e ritualmente trascritte anche ai fini della specificità del ricorso a pagina 10 si legge ‘accertare e dichiarare che danni sofferti dall’odierno opponente rientrano in quelli coperti dai contratti di assicurazione stipulati con reale mutua, che detta compagnia è tenuta al loro risarcimento e, per l’effetto, condannarla al risarcimento degli stessi in favore della RAGIONE_SOCIALE opponente e, per quanto di ragione, di banca RAGIONE_SOCIALE … Quindi a pagare la somma di euro 240.000 … Con distrazione in favore della RAGIONE_SOCIALE opponente del maggior importo rispetto alle somme che dovessero risultare spettanti alla RAGIONE_SOCIALE opposta’;
analoghe sono le conclusioni rese davanti alla Corte territoriale in cui si chiede che ‘qualunque somma dovesse riconoscersi a banca RAGIONE_SOCIALE questa le venga erogata direttamente da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in virtù della clausola di vincolo, con conseguente condanna della compagnia a corrispondere il residuo alla RAGIONE_SOCIALE…’;
quanto agli interessi primo grado le conclusioni di primo grado chiariscono che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere ‘dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE di interessi invocati dalla RAGIONE_SOCIALE opposta per il ritardo nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di leasing,
porre gli importi corrispondente a carico della RAGIONE_SOCIALE, a titolo di risarcimento danni, perché imputabili al suo colpevole ritardo’; in secondo grado le conclusioni sono analoghe facendo riferimento al risarcimento del danno a carico di RAGIONE_SOCIALE ‘a causa del colpevole ritardo nel pagamento dell’indennizzo’; univocamente, in base a quanto riportato, il danno da ritardo nel pagamento dell’indennizzo allegato in appello doveva semplicemente constatarsi come riferito agli interessi e non ad altro, in coerenza con le conclusioni in prime cure, oltre che con quanto inteso dagli stessi ricorrenti in questa sede e, a ben vedere, più complessivamente dallo stesso controricorrente Banco BPM (pag. 7 del controricorso);
il secondo motivo è infondato;
i ricorrenti invocano erroneamente l’applicazione di una formulazione dell’art. 345, cod. proc. civ., non riferibile ratione temporis al presente giudizio, a mente della disciplina transitoria stabilita dal decreto-legge n. 83 del 2012, quale convertito con la legge n. 134 del 2012 (art. 54, comma 2);
posto che la decisione di prime cure è del 2017, la disciplina normativa applicabile non prevede più l’ammissibilità in appello dei documenti ‘indispensabili’, ma solo di quelli che è stato impossibile produrre precedentemente, per causa non imputabile;
ora, la censura formulata si riferisce:
-a un’ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Lecce (che si afferma) ‘depositata’ dopo la precisazione delle conclusioni in prime cure, nel 2017, ma di formazione precedente, senza che si specifichi quale sarebbe stata la causa non imputabile della produzione successiva alla prima difesa utile;
-a una querela in cui si era fatto riferimento alla deposizione del geometra COGNOME risalente al 2016, in relazione alla quale si dice solo che era «pervenuta nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE solo in quel momento» (pag. 15 del ricorso), senza che sia dato
comprendere perché e in quali termini sia stata eventualmente rappresentata la relativa circostanza al giudice di merito;
peraltro, il primo documento neppure si specifica compiutamente a quale contestazione penale il provvedimento si riferisse, risultando collegato solo all’affermazione per cui NOME COGNOME non era stato mai iscritto sul registro degli indagati per il reato di cui all’art. 642, cod. pen., mentre la Corte territoriale ha fatto leva, sul punto, a una condanna in primo grado di NOME e NOME COGNOME per il delitto di danneggiamento fraudolento di beni aziendali di cui NOME COGNOME aveva denunciato la distruzione vandalica, con sottoposizione di quest’ultimo a procedimento penale per il reato di cui all’art. 367, cod. pen., menzionando diversamente una querela di NOME COGNOME che si era dichiarato informato dal padre NOME
COGNOME;
il secondo documento è atto unilaterale della parte, laddove la difesa ricorrente riporta stralci della deposizione del geometra COGNOME oggetto di argomentazioni nell’atto di appello, osservando che il testimone si era riferito «per due volte alla serra della RAGIONE_SOCIALE», senza utilmente specificare come e in quali specifici termini: si tratta di argomentazioni estranee al regime di applicazione della norma invocata e che riguardano il merito fattuale della vicenda, estraneo alla presente sede di legittimità;
il terzo motivo è inammissibile;
i ricorrenti riportano, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità del gravame -che definisce il perimetro dello scrutinio senza possibilità d’integrazioni nelle memorie solo illustrative di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), due clausole, che si riferiscono solo ad uno dei due contratti di leasing, e:
-la prima (pag. 19 del ricorso) fa riferimento generico a rischi (‘in quanto intermediario finanziario la concedente esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono,
pertanto, assunti dall’utilizzatore’) e ragioni da far valere nei confronti del fornitore, ovvero non del concedente, ma nulla specifica sulle ipotesi di distruzione del bene;
-la seconda (pag. 20) fa riferimento all’ipotesi di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile del bene, ma discorrendo di una indennità da corrispondere al soggetto concedente senza però specificare e dimostrare nell’atto di gravame in cosa dovesse consistere;
al contempo, parte ricorrente, nell’atto di gravame che segna il perimetro dello scrutinio di questa Corte, non si misura con gli altri articoli dei contratti richiamati dalla Corte territoriale (art. 2 delle condizioni generali, artt. 7 e 9) dirimenti per affermare (pag. 8) la ricaduta sull’utilizzatore del rischio di perimento della cosa;
in ogni caso, le censure sull’ermeneutica negoziale non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.);
il quarto motivo è inammissibile:
-per un verso vertendosi in ipotesi doppia decisione conforme dei giudici di merito, e, quindi, ai sensi dell’art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, peraltro al contempo reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come previsto dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.; né parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947);
-per altro verso poiché nessuno dei singoli documenti di cui parte ricorrente invoca l’omesso esame, e il cui contenuto per quanto di utilità è stato riassunto in parte narrativa, risulta univocamente decisivo, trattandosi di atti formati dalla stessa parte interessata o nello scambio con il liquidatore della compagnia di assicurazione ai fini dell’erogazione eventuale dell’indennizzo;
il quinto e sesto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione;
parte ricorrente, nella quinta censura, riporta i capitoli di prova (pagg. 26-28), li localizza nel fascicolo (note 7 ed 8: quindi, atto di appello pag. 17, ordinanza del Tribunale del 29 agosto 2013, pag. 1, sentenza del Tribunale pag. 8, sentenza della Corte di appello pag. 9, in riferimento alla memoria istruttoria integrativa depositata il 1° marzo 2013, pag. 1), e risulta che i capitoli sono invece puramente fattuali e relazionati specificatamente ai beni in parola (v. in specie lettera M);
non si tratta, pertanto, del sindacato sul giudizio di rilevanza della prova, come ipotizzato dalla Procura Generale, bensì della corretta identificazione della richiesta istruttoria stessa, che dev’essere scrutinata come tale, in coerenza con la distribuzione degli oneri istruttori;
il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è infatti censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando il giudice di merito affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che finiscano per prescindere da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso e al compendio delle altre prove richieste o acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze incidenti sulla decisione (Cass., 06/11/2023, n. 30810), sicché la mancata ammissione di un mezzo di prova si traduce in un vizio della statuizione che tragga le proprie conclusioni dalla mancata
osservanza dell’onere della prova benché la parte avesse offerto di adempierlo (cfr., tra le molte, Cass., 25/06/2021, n. 18285, e Cass., 05/03/2020, n. 6167, pag. 7);
né risulta eccepita ovvero qui oggetto di ricorso incidentale condizionato un’eventuale tardività della memoria istruttoria integrativa depositata in prime cure;
la potenziale decisività quanto al rapporto assicurativo è pertanto univoca, al netto della valutazione complessiva di quelle che potranno essere le risultanze delle escussioni nel quadro dell’incarto processuale;
nella sesta censura, invece, si fa riferimento alla permanenza sub iudice di una sentenza del GIP presso il Tribunale di Lecce che comunque si palesa essere stata vagliata non in termini di giudicato dalla Corte territoriale, sicché, in ogni caso, il tutto andrà rivagliato, come detto, alla luce delle complessive acquisizioni istruttorie;
il settimo e ottavo motivo sono logicamente assorbiti;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo, il quinto e il sesto motivo, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo e il quarto, assorbiti il settimo e ottavo, cassa in relazione la decisione impugnata, e rinvia alla Corte di appello di Milano perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/09/2024.