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Codice Civile
Codice Penale

Delibazione della sentenza ecclesiastica

Delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso.

Pubblicato il 12 December 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
Prima Sezione Civile

composta dai magistrati:

SENTENZA n. 1082/2018 pubblicata il 11/12/2018

Oggetto: Esecutorietà sentenza Sacra Rota

Nella causa iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l’anno 2016, promossa da:

XXX, nata a, ivi residente, domiciliata elettivamente in presso lo studio dell’Avvocato che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo; ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari del comunicata con nota prot. n.;

RICORRENTE

CONTRO

YYY, nato a, residente in ;

RESISTENTE

con l’intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale.

Intervenuto per legge

CONCLUSIONI

Nell’interesse dell’attrice: (come da atto di citazione):

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Cagliari, verificati i presupposti di legge, dichiari efficace in Italia la sentenza ecclesiastica di dichiarazione di nullità del matrimonio, ordinandone le trascrizioni e le annotazioni previste nell’ordinamento civile, al Comune di Cagliari.”

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso pervenuto telematicamente il 20 dicembre 2016 XXX premesso che:

– aveva contratto matrimonio concordatario con YYY in Cagliari il 16.9.2006, matrimonio dal quale era nato il ZZZ;

– con sentenza del depositata il era stata pronunciata la separazione dei coniugi, avendo costoro raggiunto un accordo nel procedimento contenzioso pendente;

– a seguito del ricorso del ZZZ il matrimonio era stato dichiarato nullo per essere stato contratto per “difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo ex can. 1095 2 cic.” del Codice di diritto canonico con sentenza in data pubblicata con decreto il del Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo, diventata definitiva per mancata impugnazione, cui aveva fatto seguito il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del; ha convenuto in giudizio YYY chiedendo che, verificati i presupposti di legge, questa Corte renda esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario e le attribuisca gli effetti civili nell’ordinamento italiano, con le necessarie statuizioni per le annotazioni nei registri dello stato civile ed in quelli di nascita.

Con ordinanza del 9 giugno 2017 la Corte ha disposto la conversione del rito e la rinnovazione della citazione e della sua notificazione al resistente nei termini di legge.

YYY, seppure ritualmente citato con atto di citazione passato alla notifica il 22 settembre 2017 e notificato per compiuta giacenza, è rimasto contumace.

Il Pubblico Ministero con nota dell’8 giugno 2017 ha richiamato un atto di intervento che non risulta essere stato depositato.

La causa, istruita con produzioni documentali, all’udienza del 13 luglio 2018 è stata trattenuta in decisione con rinuncia della ricorrente ai termini di legge.

Deve premettersi brevemente che il riconoscimento di efficacia delle sentenze pronunciate dal Tribunale Ecclesiastico da parte della Corte d’Appello, secondo le disposizioni contenute nell’Accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18.2.1984 (apportante modifiche al Concordato Lateranense dell’11.2.1929 tra la Santa Sede e l’Italia), ratificato e reso esecutivo con legge 25.3.1985 n.121, è ancora necessario pur dopo la riforma del diritto internazionale privato di cui alla legge 31.5.1995 n.218.

Detta legge, infatti, ha previsto la generale efficacia automatica in Italia delle sentenze straniere senza ricorso ad alcun procedimento, ma, ai sensi dell’art. 2, sono salve le convenzioni internazionali in vigore in Italia e tra queste è certamente da annoverare il citato Accordo – che prevalgono sulle nuove disposizioni di diritto internazionale privato. Occorre ancora considerare al riguardo che la legge n.121/1985 non rientra tra le disposizioni di legge abrogate dall’art. 73 della L. n. 218/1995.

Si osserva poi che i presupposti per il riconoscimento di efficacia nell’ordinamento italiano delle sentenze pronunciate dal Tribunale Ecclesiastico da parte della Corte d’Appello devono essere individuati:

– ai sensi dell’articolo 8 comma 2 lettera a) e b) del richiamato Accordo;

– con riferimento, per quanto riguarda “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere” richiamate all’articolo 8 comma 2 lettera c), alle condizioni richieste dagli abrogati artt. 796-797 c.p.c., vigenti all’epoca della stipulazione dell’Accordo ed espressamente richiamate nel Protocollo addizionale con un rinvio da intendersi in senso materiale, con conseguente irrilevanza della loro successiva abrogazione (cfr. Cass., n. 11416/2014).

La Corte ritiene che nel caso scrutinato sussistano i presupposti richiesti dalla legge perché possa dichiararsi efficace in Italia la sentenza sopra specificata che ha dichiarato nullo il matrimonio celebrato tra le parti.

Invero:

– alla sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo in data e pubblicata con decreto del ha fatto seguito il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del ed è passata in giudicato secondo il diritto canonico;

– il Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo era competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio era stato contratto in conformità dell’art. 8 dell’Accordo (art. 8 comma 2 lett. a );

– nel procedimento davanti al citato Tribunale è stato assicurato il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano (art. 8 comma 2 lett. b );

– non risulta che la sentenza delibanda sia contraria ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano (art. 797 n. 5 c.p.c. previgente) né che sia pendente un giudizio per il medesimo oggetto fra le stesse parti ( art. 797 n. 6 c.p.c. previgente);

– la sentenza in questione non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano (art. 797 n.7 c.p.c. previgente), in quanto la nullità è stata pronunciata per difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo.

Il Collegio ritiene infatti di aderire ai principi sanciti in materia dalla Suprema Corte stante la funzione di nomofilachia ad essa riconosciuta nel nostro ordinamento.

Si richiama in motivazione Cass., n. 13883/2015: “La causa di nullità matrimoniale accertata in sede canonica è costituita dall’incapacità psichica di fornire un consenso effettivo al matrimonio i non essendo risultato in grado il resistente di comprenderne ab origine il complesso di diritti e doveri. Non trova, nella specie, di conseguenza, applicazione il limite di ordine pubblico relativo all’affidamento incolpevole dell’altro coniuge. Al riguardo la Corte di cassazione ha ribadito anche di recente che: “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell’ incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell’ incapacità naturale, quale causa d’invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico’.’ (Cass. 6611 del 2015; cfr. anche 19691 del 2014; 1262 del 2011)”.

Si richiamano altresì le puntuali massime della sentenza n. 8857/2012: “In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica, l’accertamento dell’esistenza di una causa di nullità del matrimonio concordatario, consistente nella mancanza di “discrezione di giudizio”, cioè della effettiva capacità d’intendere il valore del matrimonio-sacramento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell’altra parte circa l’accertamento del vizio del consenso, non è incompatibile con l’ordine pubblico interno, non essendovi un principio generale di tutela dell’affidamento, che contempli come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l’altra parte.” e dell’ordinanza n. 1262 del 20/01/2011:”La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, non si pone in contrasto con l’ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un’indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall’ordinamento interno (nella specie, con una c.t.u.), poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all’incapacità naturale di cui all’art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale.”, entrambe del Supremo Collegio. Nello stesso senso Cass., nn. 4710/1988; 3002/1997.

Risultando dagli atti di causa che la convivenza dei coniugi è durata più di tre anni si richiama Cass., S. U. n. 16379/2014 che dopo aver affermato che “La convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto” ha tuttavia precisato che “La convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.”

Nello stesso senso Cass., n. 26188/2016: “La convivenza stabile e duratura “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, e deve essere opposta, a pena di decadenza, solo con la comparsa di costituzione e risposta e non anche con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. o nel giudizio di legittimità, così rispettandosi l’autonomia del coniuge convenuto, libero di proporre o meno l’eccezione, e ponendosi altresì un limite alla valutazione, altrimenti troppo incisiva, del giudice, rendendola opportunamente scevra da ogni forma di paternalismo. Né tale interpretazione configura un’ipotesi di cd. “overruling” tale da giustificare la rimessione in termini della parte che aveva fatto affidamento su di un diverso orientamento giurisprudenziale tutt’altro che consolidato.”

Nel caso scrutinato nessuna eccezione è stata sollevata dal ZZZ, rimasto contumace.

Deve, pertanto, accogliersi la domanda della ricorrente e dichiararsi l’efficacia in Italia della predetta sentenza ecclesiastica.

Inoltre, a norma dell’art. 63, comma 2°, lettera h) e dell’art. 49, lettera h) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull’ordinamento dello stato civile, deve ordinarsi la annotazione della presente sentenza a margine dell’atto di matrimonio celebrato in il e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di per l’Anno , atto n. , parte II. Serie A e l’annotazione nel Registro dello Stato Civile del Comune di, a margine degli atti di nascita di XXX e YYY.

Spese compensate stante la natura del giudizio. P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando:

– dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza in data e pubblicata con decreto del con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo ha dichiarato nullo il matrimonio canonico contratto in il da XXX nata a e YYY nato a;

– ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di annotare la presente sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio in corso;

– ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di annotare la sentenza a margine degli atti di nascita di XXX e ZZZ;

– si dichiarano compensate le spese di lite.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della

Corte d’Appello, il 29 novembre 2018.

La Presidente

Il consigliere estensore

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