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Contratti di concessione di vendita e altri tipi di accordi commerciali

La sentenza chiarisce la distinzione tra contratti di concessione di vendita e altri tipi di accordi commerciali, evidenziando la necessità di provare la sussistenza di patti di esclusiva e di accordi di cessione della clientela. Viene inoltre ribadita l’importanza della prova documentale a supporto delle richieste di risarcimento danni e di pagamento di provvigioni.

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Pubblicato il 23 maggio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 867/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILEIMPRESE * * * * * La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

NOME COGNOME PresidenteNOME COGNOME Consigliere – NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._796_2025_- N._R.G._00000867_2023 DEL_29_04_2025 PUBBLICATA_IL_29_04_2025

nella causa civile d’appello iscritta al n. r.g. 867/2023, promossa (p. i.v.a. ), con sede in Grosseto INDIRIZZO, in persona del l.r.

p.t., rappresentata e difesa, giusta procura al- legata alla busta telematica di deposito dell’atto di appello, dall’Avvocato NOME COGNOME (cod. fisc. , con studio in Grosseto, INDIRIZZO ove è elettivamente domiciliata ai fini della lite (indirizzo p.e.c.

e numero di telefax NUMERO_TELEFONO.

RAGIONE_SOCIALE (c.f. e p. iva ), con sede in Sassuolo (MO), INDIRIZZO in persona del l.r.

p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEc.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, INDIRIZZO come da procura allegata telematicamente alla com- parsa di risposta (comunicazioni al numero di fax NUMERO_TELEFONO e/o all’indirizzo PEC C.F. C.F. APPELLATA PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

Sentenza n. 625/2022 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 19-10-2022.

CONCLUSIONI

Per la parte appellante:

“ chiede preventivamente che codesto Giudice voglia così provvedere in via istruttoria:

A) Ammettere l’interrogatorio formale del si- nella sua qualità di legale rappresentante di , sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che , circa una trentina di anni or sono, concluse un accordo con la per promuovere la vendi- ta dei suoi prodotti nella provincia di Grosseto e zone limitrofe.

2) Vero che in forza dell’accordo di cui al capitolo n. 1 concesse alla diritto di commercializzare e rivendere in esclusiva, nella provincia di Grosseto e zone limitrofe, i prodotti della stessa

3) Vero che, dopo la conclusione dell’accordo di cui al capitolo n. 1, erano frequenti i contatti, anche personali, tra i tito- lari della e i vertici aziendali di

4) Vero che i vertici aziendali di hanno ospitato, più di una volta, i signori presso la sede spagnola della stessa.

5) Vero che ha organizzato a sue spese, presso la sua sede spagnola, numerosi meetings al fine di pro- muovere in maniera sempre più efficace la vendita dei suoi prodotti da parte della

6) Vero che ai meetings di cui al capitolo n. 5 hanno partecipato collaboratori e dipendenti della e professionisti invitati dalla stessa

7) Vero che, in forza dell’accordo di esclusiva esistente tra nessun altro operatore del settore poteva ottenere, con riferimento alla provincia di Grosseto e zone limitrofe, prodotti della da commercializzare.

8) Vero che, nell’ambito del rapporto di esclusiva esistente, ebbe a “cedere” a uno dei suoi clienti più prestigiosi e cioè il commendator e il RAGIONE_SOCIALE, fondato dallo stesso , ivi incluse tutte le società ad essi ( e RAGIONE_SOCIALE) riconducibili.

9) Ve- ro che l’accordo di cui al capitolo n. 8) fu concluso, per conto della dai signori che si recarono a tal fine presso la sede nazionale di per trattare con i vertici aziendali di quest’ultima.

10) Vero che, in forza dell’accordo di “cessione” di cui al capitolo n. 8), ha potuto procedere alla vendita diretta dei suoi prodotti nei confronti del commenda- tor e del RAGIONE_SOCIALE, fondato dallo stesso , nonché di tutte le società ad essi ( e RAGIONE_SOCIALE) riconducibili.

11) Vero che, in forza dell’accordo di “cessione” di cui al capitolo n. 8), ha riconosciuto un “corrispettivo” periodico nella misura del dieci per cento (10%) del fatturato generato dalla vendita diretta da parte di al commendator e al RAGIONE_SOCIALE, fondato dallo stesso , nonché a tutte le società ad essi ( RAGIONE_SOCIALE) riconducibili.

12) Vero che , in adempimento dell’impegno assunto con l’accordo di cessione di cui al capitolo n. 8), inviava alla periodicamente “estratti conto”, dai quali era possibile ricavare il fattu- rato generato dalla vendita diretta da parte di al commendator Rober- e al RAGIONE_SOCIALE, fondato dallo stesso COGNOME, nonché a tutte le società ad essi ( e RAGIONE_SOCIALE) riconducibili e, conseguentemente, il corrispettivo matu- rato a favore della

13) Vero, per quanto a sua conoscenza, che , dopo l’anno 2013, ha cessato di inviare alla gli “estratti conto” periodici, dai quali era possibile ricavare il fatturato generato dalla vendita diretta da parte di al commendator e al RAGIONE_SOCIALE, fondato dallo stesso COGNOME, nonché a tutte le società ad essi ( e RAGIONE_SOCIALE) riconducibili e, conseguentemente, il corrispettivo maturato a favore della

14) Vero che, nell’ambito del rapporto di esclusiva esistente, , alcuni anni or sono, la realizzazione, all’intero dei locali della di un apposito spazio espositivo dedicato esclusivamente ai pro- dotti.

15) Vero che, per la realizzazione dello spazio espositivo di cui al capitolo n. 14), ha preteso anche che venissero utilizzati materiali di sua produzione (come ad esempio la resina – krion – usata per la realizzazione di una parete dello spazio espositivo).

16) Vero che la si è dovuta far carico, in parte, dei costi necessari per la realizzazione dello spazio espositivo dedicato esclusivamente ai prodotti.

17) Vero che la , do- po l’interruzione del rapporto di esclusiva da parte di , ha dovuto prov- vedere alla rimessione in pristino di quella porzione dei suoi locali già dedicata a spazio espositivo esclusivo dei prodotti.

B) Ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1) Vero che , circa una trentina di anni or sono, concluse un accordo con la per promuovere la vendita dei suoi prodotti nella provincia di Grosseto e zone limitrofe (con i testi.

2) Vero che in forza dell’accordo di cui al capitolo n. concesse alla il diritto di commercializzare e ri- vendere in esclusiva, nella provincia di Grosseto e zone limitrofe, i prodotti della stessa (con i testi.

3) Vero che, dopo la conclusione dell’accordo di cui al capitolo n. 1, erano frequenti i con- tatti, anche personali, tra i titolari della e i vertici aziendali di (con i testi.

4) Vero che i vertici aziendali di hanno ospitato, più di una volta, i signori presso la sede spagnola della stessa (con i testi.

5) Vero che ha organizzato a sue spese, presso la sua sede spagnola, numerosi meetings al fine di promuovere in maniera sempre più efficace la vendita dei suoi prodotti da parte della (con i testi RAGIONE_SOCIALE. .

6) Vero che ai meetings di cui al capitolo n. 5 hanno partecipato collaboratori e dipendenti della professionisti invitati dalla stessa (con i testi Arch. Arch. .

7) Vero che, in forza dell’accordo di esclusiva esistente tra nessun altro operatore del settore poteva ottenere, con ri- ferimento alla provincia di Grosseto e zone limitrofe, prodotti della commercializzare (con i testi Arch. RAGIONE_SOCIALE. .

8) Vero che, nell’ambito del rapporto di esclusiva esistente, la ebbe a “cedere” a uno dei suoi clienti più prestigiosi e cioè il commendator e il RAGIONE_SOCIALE, fondato dallo stesso , ivi incluse tutte le società ad essi ( e RAGIONE_SOCIALE) riconducibili (con i testi.

9) Vero che l’accordo di cui al capitolo n. 8) fu concluso, per conto della dai signori che si recarono a tal fine presso la sede nazionale di per trattare con i vertici aziendali di quest’ultima (con i testi.

10) Vero che, in forza dell’accordo di “cessione” di cui al capitolo n. 8), ha potuto procedere alla vendita diretta dei suoi prodotti nei confronti del commendator e del RAGIONE_SOCIALE, fondato dallo stesso , nonché di tutte le società ad essi ( RAGIONE_SOCIALE) riconducibili (con i testi.

11) Vero che, in forza dell’accordo di “cessione” di cui al capitolo n. 8), ha riconosciuto un “corrispettivo” periodico nella misura del dieci per cento (10%) del fatturato generato dalla vendita diretta da parte di commendator e al RAGIONE_SOCIALE, fondato dallo stesso , nonché a tutte le società ad essi ( e RAGIONE_SOCIALE) riconducibili (con i testi.

12) Vero che in adempimento dell’impegno assunto con l’accordo di cessione di cui al capitolo n. 8), inviava alla periodicamente “estratti conto”, dai quali era possibile ricavare il fatturato generato dalla vendita diretta da parte di al com- mendator e al RAGIONE_SOCIALE, fondato dallo stesso , nonché a tutte le società ad essi ( e RAGIONE_SOCIALE) riconducibili e, conseguentemente, il corrispettivo maturato a favore della (con i testi.

13) Vero, per quanto a sua conoscenza, che , dopo l’anno 2013, ha cessato di inviare alla gli “estratti conto” periodici, dai quali era possibile ricavare il fatturato genera- to dalla vendita diretta da parte di al commendator e al RAGIONE_SOCIALE, fondato dallo stesso , nonché a tutte le società ad essi ( RAGIONE_SOCIALE) riconducibili e, conseguentemente, il corrispettivo maturato a favore della (con i testi.

14) Vero che, nell’ambito del rapporto di esclusiva esistente, pretese, alcuni anni or sono, la realizzazione, all’intero dei locali della di un appo- sito spazio espositivo dedicato esclusivamente ai prodotti (con i testi.

15) Vero che, per la realizzazione dello spazio espositivo di cui al capitolo n. 14), ha preteso an- che che venissero utilizzati materiali di sua produzione come ad esempio la resina – krion – usata per la realizzazione di una parete dello spazio espositivo (con i testi.

16) Vero che la si è dovuta far carico, in parte, dei costi necessari per la realizzazione dello spa- zio espositivo dedicato esclusivamente ai prodotti (con i testi.

17) Vero che la , dopo l’interruzione del rapporto di esclusiva da parte di , ha dovu- to provvedere alla rimessione in pristino di quella porzione dei suoi locali già dedicata a spazio espositivo esclusivo dei prodotti (con i testi.

18) Dica quali sono state le opere necessa- rie per la rimessione in pristino di quella porzione dei suoi locali già dedicata a spazio [… espositivo esclusivo dei prodotti (con i testi.

19) Vero che nell’anno 2016 la attraverso la vendita dei prodotti , ha ottenuto un ricavo di circa 178.000,00 euro al netto dell’i.v.a. (con il teste.

20) Vero che nell’anno 2017 la attraverso la vendita dei prodotti , ha ot- tenuto un ricavo di circa 174.000,00 euro al netto dell’i.v.a. (Con il teste.

21) Dica quale era il “ricarico” medio sulla vendita dei prodotti RAGIONE_SOCIALE (con il teste.

C) Ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 210 c.p.c. a , in persona del legale rappresentante pro tempore, l’esibizione, con le modalità ritenute più idonee, della documentazione contabile relativa alle vendite effet- tuate nel periodo 2014 – 2019 al fine di determinare il corrispettivo maturato a favore della in relazione alle vendite effettuate al commendator e al RAGIONE_SOCIALE, fondato dallo stesso , nonché a tutte le società ad essi e RAGIONE_SOCIALE) riconducibili.

D) Disporre ctu per determinare il costo delle opere necessario per la rimessione in pristino di quella porzione dei locali della già dedicata a spazio espositivo esclusivo dei prodotti.

La difesa dell’appellante chiede quindi sin d’ora, previa ammissione ed assunzione delle prove sopra indicate, l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia quindi all’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, contrarie domande ed eccezioni tutte disattese, così provvedere nel merito:

a) revocare, per tut- te le ragioni di cui in narrativa, o comunque dichiarare nullo ovvero privo di ogni effet- to il decreto ingiuntivo n. 403/2019, R.G. n. 1113/2019, emesso dal Tribunale di Gros- seto in data 8 maggio 2019 e notificato in data 9 maggio 2019, recante la condanna della al pagamento della somma di euro 26.326,43 oltre inte- ressi calcolati a sensi dell’art5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231 e successive modifiche, ol- tre alle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in euro 1.305,00 per compenso professionale e in euro 286,50 per esborsi oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge; b) in via riconvenzionale, accertata e dichiarata l’illegittimità e comunque la contrarietà a buona fede del recesso unilaterale di , dichiarare tenuta e per l’effetto con- dannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risar- cimento di tutti i danni subiti e subendi da parte della nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero che verrà ritenuta di giustizia;

c) ancora in via riconvenzionale, accertati gli acquisti fatti direttamente presso clienti della e in particolare dal RAGIONE_SOCIALE Baglioni Hotels nel periodo [… 2014 – 2019, dichiarare tenuta e per l’effetto condannare al pagamento in favore della delle provvigioni maturate in favore di quest’ultima nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero che verrà ritenuta di giustizia.

Con la vittoria dei compensi professionali e delle spese dei due gradi di giudizio”.

Per la parte appellata:

“Voglia l’Ill.ma Corte adìta, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e argomentazione, così giudicare:

nel merito respingere l’appello proposto da e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 625/2022 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 19.10.2022 resa nel giudizio n. 1615/2019 R.G;

in via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dei capitoli di prova avversari, chiediamo di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testi:

– presso INDIRIZZO in Sassuolo (MO) – strada vicinale INDIRIZZO Castelnuovo Berardenga (SI) – INDIRIZZO Fiorano Modenese (MO) – , presso INDIRIZZO in Sassuolo (MO) Con vittoria del compenso e delle spese di ogni grado del presente giudizio”.

Fatti di causa – svolgimento del giudizio Il giudizio di primo grado 1.-

La società otteneva dal tribunale di Grosseto l’emissione del decreto ingiuntivo di pagamento n.403/19, con il quale veniva ingiunto alla di pagare la somma di euro 26.326,43, a titolo di corrispettivo della forni- tura di merci di cui alle fatture individuate nel ricorso monitorio, oltre accessori e spese di procedimento.

Avverso il suddetto decreto la proponeva tempestiva opposizione e, per quanto ancora rileva nel presente giudizio d’appello, non contestava la fornitura delle merci, ma proponeva:

(i) un’azione riconvenzionale di risarcimento danni sull’assunto, in sintesi, che tra le parti fosse intercorso un rapporto contrattuale della durata trentennale, riconducibile al contratto atipico della concessione di vendita con patto di esclusiva, dal quale la società concedente, nota produttrice a livello mondiale di ceramiche, aveva receduto in maniera abusiva nell’anno 2018 senza preavviso;

che i danni fossero costituiti, in particolare, dai costi sostenuti per la realizzazione, secondo le indicazioni di , dello show room dedicato, in maniera esclusiva, alla vendita dei prodotti della stessa società e da quelli da affrontare successivamente per lo “smantellamento” del medesimo show room ormai inutilizzabile, nonché dalle perdite derivate dall’impossibilità di evadere gli ordini di prodotti commissionati alla dai suoi clienti;

(ii) un’azione riconvenzionale di paga- mento delle provvigioni sull’assunto che nel corso di tale rapporto essa opponente “aveva ceduto”, alcuni anni prima, propri clienti all’opposta con l’impegno di quest’ultima di pagarle provvigioni sugli ordini effettuati da tali clienti, provvigioni che erano state corrisposte soltanto negli anni 2012-2013, ma non anche per il periodo 2014-2019.

Si costituiva in giudizio la società opposta, che contrastava le domande, negando sia la conclusione del riferito contratto di concessione di vendita con patto di esclusiva, sia la riferita “cessione” di clienti, opponendosi alle domande e alle prove articola- te dall’altra parte, di cui chiedeva il rigetto.

Il Giudice di primo grado non ammetteva le prove capitolate dall’opponente e rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza all’uopo fissata l’opponente articolava giuramento decisorio.

Il Tribunale di Grosseto con sentenza n. 625/2022, pubblicata il 19/10/2022, respingeva l’opposizione e le domande riconvenzionali con essa proposte e condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite.

Osservava, in sintesi, che il giuramento decisorio era inammissibile;

che l’ammissione delle altre prove orali era superfluo, tenuto conto che, quanto ai danni parametrati ai costi sostenuti per realizzare lo show room dedicato alla e di quelli necessari per smantellarlo, nonché delle perdite generate dall’impossibilità di evadere gli ordini di prodotti commissionati dai clienti alla l’opponente non aveva offerto “ alcun dato apprezzabile per vagliare i pre- giudizi sofferti, tanto che è lei stessa a non saperli quantificare e a rimetterne la stima al Giudice con formula estremamente generica (“risarcimento di tutti i danni subiti e subendi…nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero che verrà ritenuta di giustizia”)”; che la dimostrazione della perdita da “ricavi commerciali avrebbe potuto e dovuto se del caso essere fornita attraverso la produzione delle scritture contabili”;

che, quanto alla richiesta di pagamento delle provvigioni maturate nel periodo compre- so tra il 2014 il 2019, “gli unici documenti relativi a un riconoscimento di provvigioni attengono al 2012 e al 2013, e la stessa opponente non aveva saputo esprimerle e quantificarle”;

che l’ordine d’esibizione della documentazione contabile relativa alle vendite effettuate in quel periodo da a due soggetti estranei al giudizio (tali e RAGIONE_SOCIALE) era inammissibile;

che era “del resto singolare la completa assenza di rivendicazioni su tali compensi dal lontano 2014 sino all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo”.

L’appello.

2.- La ha proposto tempestivo appello, ritenendo la sen- tenza gravata errata e ingiusta e censurandola in plurimi passaggi argomentativi.

Le censure dell’appellante possono essere raggruppate in due motivi:

1) L’appellante censura, anzitutto, la sentenza de qua nella parte in cui, per un verso, ha ritenuto che “La documentazione offerta dalla parte, tuttavia, è insufficiente a suffragare i suoi assunti.

L’attrice, infatti, s’è limitata a depositare:

un “capitolato opere a progetto show room a Grosseto”, risalente ad aprile2015 e riepilogativo di alcuni lavori di allestimento del centro vendite dell’opponente, di cui in parte a carico della e in parte a carico del rivenditore (…);

uno scam- bio di mail intercorso fra le società nel 2013, menzionanti inter alia due fatture emesse dalla per provvigioni maturate nel 2012 e nel 2013 nei confronti della e da queste riconosciute” e, per altro verso, non ha valorizzato il principio di non contestazione.

In particolare, l’appellante assume che il giudice di primo grado ha esaminato in maniera davvero parziale i documenti da essa prodotti in giudizio con l’atto di citazione in opposizione e con la memoria istruttoria.

Dall’esame completo di tale documentazione – sostiene l’appellante – è già ricavabile, almeno in parte, la prova dei danni subiti.

Ad esempio, quanto ai costi sopportati per la realizzazione dello show room, ritiene l’appellante che “esisteva (ed esiste) in atti la prova documentale del costo sostenuto dalla (cfr. mail inviata dal signor in 6.10.2010 all.ta come documento n. 3 del fascicolo di parte attrice e la fattura n. 16200188 del 31.12.2016 emessa da prodotta con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc)”.

Il Giudice di primo grado non ha poi fatto corretta applicazione, secondo la deducente, del principio di non contestazione.

Essa appellante aveva espressamente indicato, in relazione alla quantificazione delle proprie pretese, circostanze precise con la memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc. In particolare aveva dedotto:

“…La difesa avversa- ria afferma, quindi, che risulterebbero “oscure” le pretese risarcitorie dell’odierna op- ponente.

L’affermazione, ce lo consenta il difensore avversario, appare veramente pretestuosa.

Invero del tutto evidenti appaiono i danni patti dalla seguito dell’illegittimo recesso della società opposta.

Al riguardo, anche a prescindere dalla perdita di uno dei suoi marchi più prestigiosi, si consideri che la solo nell’anno 2017 (che l’ultimo anno “intero” di operatività del rapporto di esclusiva), ha generato un fatturato di circa 130.000,00 euro con la vendita dei prodotti , con un “guadagno” pari a circa il 40% dello stesso fatturato.

La cessazione unilaterale del rapporto di esclusiva ha dunque causato un’evidente perdita…”).

L’allegazione, in punto di fatturato e guadagno, non era stata mai contestata da controparte.

In altre parole, in base ai documenti prodotti era possibile per il giudizio di primo grado accogliere almeno in parte le domande proposte.

2) Con il secondo motivo l’appellante lamenta la mancata ammissione delle pro- ve orali, dell’ordine d’esibizione e della CTU.

L’appellante assume che il giudice grossetano ha violato le norme che presidia- no la prova dei contratti.

Ha denunciato la violazione degli artt.115 cpc e 2721 c.c. e ha insistito nell’ammissione delle prove orali ritenute superflue, nell’ordine di esibizione disatteso e nella richiesta di CTU.

Le difese dell’appellata.

3.- L’appellata ha chiesto il rigetto dell’appello.

Ha riproposto, anzitutto, la propria ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti, che non prevedeva alcuna esclusiva di vendita, ma l’evasione degli ordini, che di volta in volta l’appellante avesse fatto, sulla base di un listino prezzi previamente con- cordato.

Così come ha contestato l’esistenza di un contratto che prevedesse “la cessione” di clienti in cambio del pagamento di provvigioni.

Ha richiamato, quindi, l’opposizione all’ammissione delle prove orali capitolate dalla controparte, rinviando per relationem a tutte le considerazioni ed eccezioni sul punto svolte in primo grado.

Ha eccepito, inoltre, che i capitoli di prova articolati da controparte, non ammessi in primo grado dal precedente giudice istruttore (rispetto a quello che ha poi deciso la causa), non erano stati ritualmente riproposti all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Ha invocato, sul punto, la costante giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui “la parte che si sia vista rigettare dal Giudice le proprie richieste istruttorie, ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti scritti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate” (Cass. Civ. n. 5741-2019)”.

Nel caso di specie, invece, secondo l’appellata, a verbale del 5 luglio 2022, in occasione della precisazione delle conclusioni, l’appellante si era limitata a chiedere l’ammissione [… “di tutte le prove articolate in atti”, ciò comportando inevitabilmente, alla luce della co- stante giurisprudenza sopra richiamata, la rinuncia alle istanze istruttorie che non potevano, pertanto, essere riproposte in sede di impugnazione.

Il passaggio in decisione.

4.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 11-4-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

Motivi della decisione 5.- Va osservato, anzitutto, che l’appellante non ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ammesso il giuramento decisorio.

Va disattesa, poi, l’eccezione formulata dall’appellata in punto di inammissibilità delle prove riproposte dall’appellante.

Nel corso del giudizio a quo, con ordinanza 30-6-2020, il giudice istruttore ebbe così ad argomentare sinteticamente il rigetto delle prove richieste dall’opponente:

(i) “ritenuto di non ammettere le prove orali capitolate dall’attrice perché vertenti su cir- costanze da provare documentalmente o comunque irrilevanti ai fini del decidere”;

ii) “ritenuto, altresì, di disattendere la richiesta di CTU e l’istanza di esibizione ex art.210 cpc della documentazione contabile avversa, in quanto (alla luce della domanda riconvenzionale promossa) esplorative nonché idonee a protrarre irragionevolmente e inutilmente la fase istruttoria della causa, che invece risulta matura per la decisione”.

Rigettate le istanze istruttorie articolate dalla parte attrice/opponente, il giudice istruttore fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

In tale udienza (5-7-2022), parte opponente:

(a) chiedeva che, previa modifica dell’ordinanza 30.6.2020 per le ragioni meglio illustrate in una nota scritta depositata nel fascicolo telematico e prodotta in copia cartacea all’udienza, fossero ammesse tutte le prove capitolate nella memoria ex art.183, co.6 n.2 c.p.c.;

(b) precisava le proprie conclusioni in via istruttoria e di merito;

(c) per il caso in cui non fossero state ammesse le prove articolate, chiedeva l’ammissione di giuramento decisorio.

Non può ritenersi, pertanto, a dispetto di quanto eccepito dall’appellata, che la società opponente non avesse reiterato in modo specifico le proprie istanze istruttorie all’udienza di precisazione delle conclusioni, istanze sulle quali aveva anche insistito negli scritti conclusionali.

Inoltre, il giudice di primo grado, sul presupposto implicito che le istanze fosse- ro state riproposte correttamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, le ha esaminate in sentenza e ha rinnovato il giudizio di non ammissione per irrilevanza delle prove o perché fosse necessaria la prova documentale.

Dal che discende anche che l’appellata avrebbe dovuto proporre appello incidentale per censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto inammissibili, per la ragione in rito indicata nella comparsa di costituzione in appello, le prove capitolate dall’opponente.

6.-

Ciò premesso, l’appello è infondato e va respinto.

La sentenza di primo grado va confermata ma con un’integrazione della motiva- zione.

Deve convenirsi, infatti, con l’appellante che la documentazione in atti potrebbe essere idonea a provare almeno una parte dei danni, sicché il giudizio sulle prove orali articolate in primo grado (sulle prove dirette a dimostrare i titoli delle domande), non può ritenersi superfluo.

Ora, i titoli posti a fondamento delle domande riconvenzionali proposte dall’appellante sono due:

l’azione di risarcimento danni si fonda sull’asserita conclusione, circa trent’anni prima dell’introduzione del giudizio di primo grado, di un contratto di concessione di vendita con patto di esclusiva, da cui la concedente avrebbe receduto in maniera abusiva (senza preavviso);

l’azione di pagamento delle provvigioni si basa invece sull’asserita conclusione, in un non meglio precisato momento del predetto rap- porto, di un contratto di “cessione” di clienti in cambio della quale l’appellata avrebbe dovuto pagarle, a titolo di provvigioni, la somma del 10% sul fatturato realizzato direttamente dall’appellata con tali clienti.

Parte appellata ha protestato nel corso del giudizio di primo grado per la genericità delle allegazioni dell’opponente/ora appellante e, quanto alle correlate prove orali, ha eccepito che esse erano in parte formulate in termini assolutamente generici, in parte relative a circostanze assolutamente irrilevanti ai fini della decisione, in parte valutative e in parte da provarsi con prova documentale.

In particolare, secondo l’appellata:

i capitoli di prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 sono formulati in termini generici;

i capitoli 2, 7, 8, 14, 17, 18, 21 sono formulati in maniera tale da richiedere al teste di esprimere dei giudizi e/o delle valutazioni sicuramente non di pertinenza di una prova testimoniale;

i capitoli 4, 5, 6, 15, 17, 18, 19 sono relativi a circostanze irrilevanti al fine della decisione del presente giudizio;

– i capitoli 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21 riguardano fatti provati o da provarsi documentalmente.

6.1.-

In relazione alla prima domanda riconvenzionale proposta dall’appellante, va ricordato che, secondo la ricostruzione giurisprudenziale, correttamente richiamata nella sentenza di primo grado, la concessione di vendita è un contratto atipico, non in- quadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, ma qualificabile come con- tratto-quadro, in forza del quale il concessionario assume l’obbligo di promuovere la rivendita di prodotti che gli vengono forniti dal cliente, mediante la stipulazione, a condizioni predeterminate, di singoli contratti di acquisto, ovvero l’obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell’accordo iniziale. Trattasi di contratto normativo che per tali sue peculiari caratteristiche differisce sia dal contratto di agenzia, sia da altri contratti d’impresa (e, in particolare, da quelli conclusi ai fini della distribuzione dei prodotti:

vendita, somministrazione, etc.).

Un contratto con il quale il concedente mira a una forma di integrazione verticale con il concessionario/distributore.

Quest’ultimo assume, di norma, l’obbligo di acquistare a prezzi prede- terminati dall’accordo quadro un certo quantitativo di beni e promuoverne la vendita a terzi secondo le modalità stabilite dal produttore.

L’accordo può prevedere o meno l’esclusiva territoriale, può essere a tempo determinato o indeterminato, può disciplinare il recesso del concedente o del concessionario e i relativi termini, etc.

Per la conclusione di tali contratti, proprio perché atipici, non è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.

Non di meno, nella prassi, proprio per- ché trattasi di contratto quadro o normativo,

la conclusione della concessione di vendi- ta avviene sempre per iscritto perché le parti hanno bisogno di fissare in maniera ana- litica e puntuale le condizioni della futura collaborazione e, quindi, dell’integrazione verticale tra il produttore e il distributore.

6.2.- Quanto invece all’azione di pagamento, va osservato che con l’atto d’opposizione a decreto ingiuntivo l’attuale appellante deduceva:

(a) “Nel corso degli anni la inoltre riceveva dalla provvigioni per gli acquisti fatti direttamente presso da clienti della stessa in particolare dal RAGIONE_SOCIALE Baglioni RAGIONE_SOCIALE storico cliente dell’odierna opponente (cfr. e – mail del 6.10.2010

all.ta doc. 3, fattura n. 27 del 30.1.2013 e contabile bancaria all.ta doc.

4, e-mail 28.1.2013 all.ta a doc. 5, e – mail del 4.2.2013 all.ta a doc. 6, fax 25.1.2013 da tabulati all.to a doc. 7, fattura n. 1313 del 22.10.2013 e tabulato all.ta a doc. 8).

(b) “La società opposta è inoltre debitrice della dell’importo delle provvigioni, maturate dalla comparente, nel periodo 2014 – 2019, per gli acquisti fatti direttamente presso da clienti della stessa particolare dal RAGIONE_SOCIALE Baglioni Hotels storico cliente dell’odierna opponente”.

Tali allegazioni, del tutto generiche, che avrebbero imposto una declaratoria di nullità dell’atto di citazione, sono state specificate con la memoria ex art.183, c.6 cpc, in questi termini:

“Tale era dunque la “vicinanza” e la collaborazione tra che ad un certo punto, circa una quindicina di anni or sono, le parti addivennero ad un ulteriore accordo, in forza del quale, la “cedette” a uno dei suoi clienti più prestigiosi il commendatore e il RAGIONE_SOCIALE, fondato dallo stesso , con tutte le società che agli stessi e RAGIONE_SOCIALE facevano riferimento (es.

RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO ecc.) o erano, comunque, agli stessi riconducibili.

In cambio di tale “cessione” si impegnò a riconoscere sul fatturato generato da tale cessione un “corrispettivo” nella misura del dieci per cento (10%) del fatturato, in genere annual- mente generato.

Accordo, peraltro, puntualmente rispettato da alme- no sino all’anno 2013.

A partire dal quale ha cessato di inviare alla odierna opponente i periodici “estratti conto”, dai quali era possibile ricavare il fattura- to generato dalla “cessione” del prestigioso cliente e, conseguentemente, il corrispettivo maturato a favore della L’accordo di cui sopra fu concluso, per conto della dai signori che si recarono a tal fine presso la sede nazionale di , ove ebbero a trattare con i vertici aziendali di quest’ultima.

L’accordo non fu, per così dire, cosa di poco mo- mento considerando che la vendita diretta a e RAGIONE_SOCIALE, da parte di generava a favore di quest’ultima un fatturato che oscillava annual- mente tra i 300.000,00 e i 400.000,00 euro”.

6.3.- Ciò premesso, può osservarsi che il complessivo capitolato di prova orale formulato dall’appellante nel corso del giudizio di primo grado, non ammesso e riproposto con l’atto di appello, diretto a dimostrare la conclusione dei due contratti sopra indicati, è inammissibile non tanto per la ragione indicata nella sentenza di primo grado e così argomentata:

“ il rapporto succitato ha evidentemente giovato a entrambi i contraenti per alcuni anni, ma il Tribunale avrebbe dovuto avventurarsi in una massiccia prova orale richiesta dall’attrice finalizzata ad accertare la sussistenza non solo del contratto specifico, ma anche di peculiari clausole – quali il patto di esclusiva e il di- ritto di provvigioni – ritrovandosi alla fine dinanzi allo scoglio insormontabile del difetto di prova documentale sulla domanda risarcitoria e sulla richiesta di adempimento”, ma quanto perché esso incorre nelle eccezioni, fra l’altro, di genericità e irrilevanza proposte dall’opposta/appellata. In particolare, (i) i capitoli di prova nn.1 e 2 sono generici:

i capitoli non definiscono le circostanze di tempo e di luogo di conclusione del contratto, non ne individuano il contenuto, non precisano le caratteristiche del patto di esclusiva, se a termine o a tempo indeterminato, i termini per l’eventuale recesso, etc.

;

(ii) il cap.3 è generico:

non precisa le circostanze di tempo e di luogo dei contatti, le loro modalità, il loro contenuto;

il capitolo è anche valuta- tivo nella parte in cui chiede ai testi di dire che gli incontri erano “frequenti”, nonché irrilevante in conseguenza della mancata ammis- sione dei primi due capitoli, perché, in ipotesi, “contatti” tra produtto- ri e distributori possono esserci anche in altre tipologie di contratti di distribuzione e anche in quelli che non prevedono patti di esclusiva;

(iii) i capp.4, 5, 6 sono generici:

non precisano le circostanze di tempo e di luogo degli incontri, le loro modalità, il loro contenuto;

i capitoli sono anche irrilevanti in conseguenza della mancata ammissione dei primi due capitoli, perché, in ipotesi, incontri tra produttori e distribu- tori possono esserci anche in altre tipologie di contratti di distribuzio- ne e anche in quelli che non prevedono patti di esclusiva e forme di integrazione verticale;

(iv) il cap.7 è valutativo e, comunque, inammissibile per irrilevanza non essendo stati ammessi i precedenti capitoli;

(v) i capp.8, 9, 10, sono generici:

non indicano le circostanze di tempo e di luogo di conclusione del contratto, non specificano il contenuto dell’accordo “di cessione” del cliente e la sua durata;

il cap. 8 è anche valutativo nella parte in cui chiede ai testi di confermare che la ap- pellante ebbe “a cedere all’appellata uno dei suoi clienti più prestigio– si”;

(vi) il cap.11 è generico, e la genericità ridonda in irrilevanza, non preci- sando “la periodicità” del corrispettivo;

(vii) il cap. 12 è relativo a circostanza, l’invio periodo degli estratti conti, da provarsi documentalmente;

(viii) il cap.13 è relativo a circostanza negativa, irrilevante ai fini della de- cisione in difetto di prova dell’accordo “di cessione del cliente”;

(ix) il cap.14 è valutativo, richiedendo un giudizio sulla correlazione tra l’allestimento dello spazio espositivo e la circostanza che ciò fosse avvenuto “nell’ambito del rapporto di esclusiva”;

la richiesta di spazi espositivi, come eccepito dall’appellata, è frequente anche in contrat- ti diversi da quelli di concessione di vendita e che non prevedono pat- ti di esclusiva;

non è contestata poi la circostanza che nei suoi spazi espositivi l’appellante avesse anche stand dedicati ad altri produttori;

(x) i cap. da 15) a 21), oltre ad essere per alcuni aspetti valutativi o da provarsi documentalmente come eccepito dall’appellata, sono com- plessivamente irrilevanti in conseguenza della mancata ammissione dei capitoli relativi alla prova della conclusione dei contratti di con- cessione di vendita con patto di esclusiva e di “cessione dei clienti”.

In conclusione, il complessivo capitolato di prova orale è inammissibile.

In difet- to di prova della conclusione del contratto di concessione di vendita con patto di esclu- siva, del conseguente e dipendente asserito abusivo recesso dallo stesso, e del con- tratto “di cessione del cliente” sono perciò stesso irrilevanti sia il richiesto ordine di esibizione che la CTU, al di là dei profili di inammissibilità colti dal giudice di prime cure e correttamente motivati nella sentenza appellata.

La documentazione in atti, così come ricapitolata da parte appellante nell’atto di appello al fine di censurare la sentenza di primo grado, non consente infine di ritenere raggiunta la prova della conclusione dei predetti contratti.

Quanto al contratto di concessione di vendita con patto di esclusiva, nessun do- cumento consente di ritenere dimostrata la conclusione del contratto e, più ancora, l’esistenza di un patto di esclusiva.

In particolare, i documenti relativi alla realizzazione nell’anno 2015 di uno spa- zio espositivo dedicato al produttore nello show room dell’appellante, con spese divise tra le parti, valorizzati in appello, non dimostrano in via presuntiva né la conclusione trent’anni prima di un contratto di concessione di vendita, né l’esistenza del patto di esclusiva, tali operazioni essendo frequenti nei processi distributivi sia in presenza di altre tipologie contrattuali sia in assenza di patti di esclusiva.

Il documentato pagamento da parte dell’appellata all’appellante in alcuni anni (2009, 2012, 2013) di fatture emesse per provvigioni non dimostra la conclusione del sopra menzionato contratto di cessione “del cliente”, né le condizioni di tale contratto né la sua operatività anche per gli anni successivi al 2013.

Anzi, come già valorizzato dal giudice di prime cure, la circostanza che per anni l’appellante non abbia richiesto il pagamento di provvigioni e che le stesse non siano state richieste nemmeno negli scambi di corrispondenza che hanno preceduto il giudi- zio (v. doc. 9 di parte appellante, e-mail del 30-10-2018), è semmai un indice presun- tivo contrario alla tesi dell’appellante.

7.- In conclusione, l’appello va integralmente respinto, con conferma della sen- tenza impugnata.

Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo in difetto di notula in atti (DM 55/14, e ss. mod. – scaglione di riferimento:

causa di valore indeterminato complessità bassa – parametri medi per le fasi 1, 2, 4 – parametro minimo per la fase 3, essendo stata svolta la sola trattazione e non anche l’istruttoria).

Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell’appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall’art.17 legge n. 228/2012.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:

rigetta l’appello;

condanna parte appellante a rimborsare all’appellata le spese di questo grado, che liquida in complessivi euro € 8.469,00, oltre al 15% per spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali, come per legge.

Dà atto che sussistono a carico dell’appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio del 28-4-2025.

Il Consigliere relatore – estensore NOME COGNOME Il Presidente NOME COGNOME Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell’art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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