SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1203 2025 – N. R.G. 00000195 2024 DEPOSITO MINUTA 04 07 2025 PUBBLICAZIONE 04 07 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
195/2024
tra
ATTORE/I
e
CONVENUTO/I
Oggi 04/07/2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
Per
essuno compare.
Per
l’avv. NOME COGNOME oggi sostituito dall’avv. NOME
Corsano.
L’avv. COGNOME precisa le conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni inviate in via telematica in data 30.4.2025, e discute insistendo per l’accoglimento della dom anda per le ragioni esposte nella memoria conclusiva.
Il giudice trattiene la causa in decisione.
All ‘esito della discu ssione il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell ‘art. 281 quinquies , comma secondo, c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 16.15.
Il Giudice
dott. NOME COGNOMEatto sottoscritto digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 quinquies, comma secondo c.p.c. la seguente ,
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 195/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME P.
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 60131 Ancona presso il difensore avv. COGNOME P.
CONVENUTA OPPOSTA
oggetto: opposizione decreto ingiuntivo-fornitura energia elettrica
CONCLUSIONI
Parte convenuta opposta ha concluso come da verbale d’udienza .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento n. 1845/2023 della somma di €. 17.801,54 oltre interessi nonché spese della procedura monitoria nei confronti della società quale corrispettivo per il servizio di fornitura di energia elettrica, come da fatture rimaste insolute n. 71392 del 24.2.2022, n. 108248 del 25.3.2022, n. 143090 del 27.4.2022, n. 342918 del 27.9.2022 e n. 3345676 del 13.10.2022. […
La società ha proposto opposizione deducendo di nulla dovere in quanto la società opposta risultava essere inadempiente ai propri obblighi contrattuali non avendo erogato i kilowatt indicati nelle bollette né avendo rispettato i costi convenuti, in particolare, con riferimento alle fatture prodotte, contestava la correttezza dei consumi dedotti e i prezzi praticati, eccepiva la carenza delle prove poste a fondamento della pretesa creditoria, evidenziava la mancata allegazione di un contratto di fornitura, con indicazione del prezzo concordato e degli oneri, sicchè la società opposta avrebbe dovuto applicare le tariffe dell con la conseguenza che essa opponente nel corso del rapporto aveva corrisposto somme di gran lunga superiori a quanto effettivamente dovuto, rappresentava che da eventuali somme ancora dovute doveva essere decurtata la somma di €. 10.230,29 versata a titolo di RAGIONE_SOCIALE all’ , quale società subentrante ad , concludeva chiedendo l’accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: ‘ in via preliminare rigettare qualsivoglia istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo essendo la presente opposizione fondata sulla inesistenza della prova del credito ingiunto, nonché su prova scritta e comunque manifestamente fondata. Accertare e dichiarare il grave inadempimento della società opposta e per l’effetto dichiarare risolto il contratto, laddove esistente, condannando alla restituzione di quanto illegittimamente incassato a titolo di CMOR ed alla integrale rielaborazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, condannare alla ripetizione di tutto quanto illegittimamente incassato in virtù delle deduzioni svolte, all’esito delle compensazioni e quantificabile prudenzialmente nell’importo di €. 10.000,00 o nel maggiore o minore importo eventualmente accertato in corso di causa. Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 1845/2023 del Tribunale di Ancona perché ingiusto ed illegittimo, rielaborando i rapporti dare ed avere tra le parti escludendo tutte le voci non previste in contratto e non dovute ‘.
Si è costituita in giudizio la società eccependo l’assoluta infondatezza dell’atto di opposizione.
In particolare, la società opposta rilevava l’inesistenza dell’atto di citazione per vizi della notificazione, in quanto il predetto atto era stato notificato tramite una pec contenente files non firmati digitalmente, come previsto dalle specifiche tecniche relative alla notifica degli atti, evidenziava la presenza di irregolarità nella relata di notifica, nel merito, deduceva che la società opponente nel corso del rapporto non aveva mai eccepito la non corretta erogazione della fornitura al momento del ricevimento delle fatture, sottolineava che la controparte aveva corrisposto degli acconti in ordine alle fatture azionate in sede monitoria, sicchè i motivi di opposizione apparivano essere del tutto pretestuosi e infondati, riferiva che la rilevazione dei consumi veniva effettuata con contatori elettronici, sicchè nessun errore poteva verificarsi, a meno di un mal funzionamento del contatore, circostanza neppure dedotta da controparte, evidenziava l’assenza di prova in ordine al pagamento del CMOR, chiedeva, pertanto, rigettarsi l’opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la minor somma di €. 9.351,09, la causa è stata rinviata per l’introduzione del procedimento di mediazione.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell’art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
All’udienza del 04.07.2025 parte opposta ha discusso la causa e il giudice ha emesso sentenza.
Anzitutto, si evidenzia che la presente controversia verrà decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell ordine ‘ delle questioni da trattare di cui all art. 276 c.p.c. e per il quale la causa può essere decisa, in una ‘ prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario vagliare previamente le altre (Cass. n. 10839 del 2019).
Ciò posto, il Tribunale rileva la mancata riproposizione, da parte dell opposto, dell eccezione di ‘ ‘ inesistenza dell atto di citazione in opposizione per vizi della notifica e di irregolarità della relata di ‘ notificazione, sicchè su tali questioni nulla deve deliberarsi.
Risulta provata la legittimazione passiva della società opponente, stante il deposito in atti del contratto di fornitura (doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione) afferente il medesimo POD (punto di fornitura) inserito in fatturazione e recante il seguente codice alfanumerico NUMERO_DOCUMENTO
Nel merito, l’opposizione è infondata e va rigettata .
Occorre ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena
caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. n. 17371/2003; Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. n. 15026/2005, Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall’esistenza, ovvero, persistenza, dei presupposti di legge richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo (Cass. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento del suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l’adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l’eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (Cass. SU n. 13533/01, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 7530/12).
Ciò, fermo restando l’onere di specifica contestazione di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c.
Applicando i principi di diritto appena esposti al caso in esame, irrilevante è l’eccezione di parte opponente riguardante la mancanza della prova scritta del credito richiesta ex art. 633 c.p.c., in quanto la presente fase apre un giudizio a cognizione piena per l’accertamento del diritto di credito vantato dall’attore in senso sostanziale (cioè della convenuta opposta ).
Nel merito, il Tribunale ritiene che il creditore abbia dato la prova del titolo e del rapporto di fornitura esistente con la società opponente.
Nel caso di specie, l’opposta ha provato la fonte del suo diritto attraverso la produzione della documentazione allegata, inoltre, l’esistenza del rapporto contrattuale non è stata contestata dall’opponente.
Di contro l’opponente non ha fornito prove in merito alla sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all’onere probatorio su di esso gravante ex art. 2697 c.c.
Quante alle ulteriori contestazioni svolte dall’opponente deve osservarsi quanto segue.
L’opponente, a giustificazione del mancato pagamento delle fatture azionate, ha dedotto la non corretta erogazione della fornitura e l’erroneità dei consumi fatturati dalla somministrante.
Con riguardo alla prima contestazione, rileva che durante il corso del rapporto mai parte opponente ha sollevato eccezioni, pagando acconti sia sulle bollette azionate in sede monitoria che provvedendo al pagamento di altre fatture emesse nell anno 2022. ‘
In riferimento, invece, all’erroneità dei consumi si richiama, in proposito, il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‘il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione’, di guisa che ‘di fronte alla pretesa creditoria è l’utente che deve dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c.’ e che, in particolare, grava sull’utente l’onere di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo di contestazione)’, gravando, successivamente, sul gestore l’onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore (Cass. n. 13605/2019).
Il Tribunale osserva che la giurisprudenza di merito reputa che le letture del contatore esposte nelle cd ‘ fatture di trasporto ‘ dell energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante per gli ‘ oneri di distribuzione dell energia sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura ‘ dell energia ‘ effettivamente erogata, salvo che l utente ‘ fornisca elementi idonei ad inficiare l attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro ‘ obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura o con altri elementi da cui derivi l obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore. ‘
Tanto premesso, il Tribunale reputa che le letture del contatore inviate ad dal distributore locale contenenti i consumi rilevati e imputabili alla società opponente siano prova idonea della misura dell energia effettivamente erogata, in mancanza di elementi da cui si possa ricavare ‘ l obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore. ‘
Ciò posto, dall importo ingiunto deve essere detratto il corrispettivo pagato dall odierna opponente al ‘ ‘ trader entrante, così come ammesso dalla stessa parte opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. n. 2.
Il ‘ corrispettivo morosità ‘ introdotto ai sensi delle delibere ARG/elt 191/2009 e 219/2010 dell Autorità ‘ per l Energia Elettrica e per il Gas, è un indennizzo proprio dei fornitori-venditori di energia volto al ‘ recupero di crediti non riscossi per morosità dei clienti finali.
Il corrispettivo viene addebitato dal nuovo fornitore qualora vi sia stato un inadempimento contrattuale nei confronti del precedente fornitore ed il cliente finale moroso è, dunque, tenuto al pagamento di tale corrispettivo in favore del nuovo fornitore
Infatti, risulta pacifico che il contratto inter partes ha avuto fine e che è subentrata la società
, ne consegue che la somma di €. 8.450,45, addebitata e pagata dalla società ad a titolo di RAGIONE_SOCIALE, è riferibile al credito residuo vantato dall odierna opposta. ‘
Detta somma va, dunque, decurtata dalla somma ingiunta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, pertanto, la società va condannata al pagamento della differenza pari ad €. 9.351,09 oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002.
Le spese di lite (comprensive della fase monitoria) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del difensore di parte convenuta opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta che il credito spettante ad per il titolo di cui è causa è pari ad €. 9.351,09, per l effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, condanna la società ‘ a versare in favore della società la somma di €. 9.351,09 oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002;
-condanna la società alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida quanto alla fase monitoria secondo le voci di cui al decreto ingiuntivo e quanto al presente giudizio in €. 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte convenuta opposta dichiaratosi antistatario.
Ancona, 4 luglio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME (atto sottoscritto digitalmente)