TRIBUNALE DI MONZA Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA N. 2632
DELL’
ANNO 2024
NOME COGNOME E RAGIONE_SOCIALE
Oggi dodici giugno 2025 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
Per la parte attrice l’avv. COGNOME e Per parte convenuta:
l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME COGNOMEI Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti.
-Precisano le conclusioni riportandosi a quelle già depositate.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e rimette le parti innanzi a sé alle ore 11,45 per la lettura della motivazione e del dispositivo allegati.
Entrambe le parti rinunziano alla lettura in udienza del dispositivo.
Successivamente, alle 11,45, assenti le parti, viene depositata la sentenza che segue.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. NOME COGNOME in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all’udienza del dodici giugno 2025 la seguente
SENTENZA N._759_2025_- N._R.G._00002632_2024 DEPOSITO_MINUTA_12_06_2025_ PUBBLICAZIONE_12_06_2025
nella causa iscritta al N. 2632/2024 R.G e promossa (C.F. ) con il patrocinio degli avv. COGNOME e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. COGNOME
ATTORE contro:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME DOM.
C/O DIRIGENTE
PROV.LE INPDAP
INDIRIZZO 27100 PAVIA;
) INDIRIZZO ANGOLO INDIRIZZO C.F. C.F. C.F.’avv.
COGNOME
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti La causa è stata discussa e decisa all’udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.10.2024 , chiesto l’annullamento di nove provvedimenti , tutti del 9.1.2024 con cui ha rigettato la domanda di congedo straordinario ex art. 42, comma 4, D.Lgs. 151/2001 per l’assistenza di familiare con disabilità grave, allegando di essere dipendente della RAGIONE_SOCIALE in forza di un contratto di lavoro part time misto orizzontale e verticale ciclico.
I provvedimenti recavano tutti identica motivazione:
“non c’è stata effettiva ripresa dell’attività lavorativa dopo la sospensione contrattuale”.
I ricorsi avverso i provvedimenti impugnati venivano respinti tutti, altresì, con la medesima motivazione:
“Ai sensi della circ.
64/2001 “considerato che la fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro, e che l’indennità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione (in linea di massima coincidente, come è di un rapporto di lavoro con contratto ciclico part-time” misto e che dalla consultazione dei flussi Emens è emersa l’assenza di attività lavorativa nei mesi di luglio e agosto dell’anno 2021”.
La ricorrente pertanto chiedeva l’accertamento del diritto a fruire del congedo straordinario ex art. 42 co. 5 d.lgs. 151 2001 a norma della legislazione vigente, ovvero in subordine previo accertamento della natura discriminatoria, annullare i provvedimenti di rigetto della domanda di congedo straordinario ex art. 42 co. 5 d lgs 151 2001 così come le pedisseque delibere del Comitato Provinciale Si costituiva ritualmente con memoria difensiva del 11.1.2025 contestando la pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa giungeva in decisione, senza necessità di attività istruttoria ulteriore, all’udienza del 12.6.2025 in cui veniva data lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è infondato.
Il congedo straordinario previsto dalla Legge 104/1992 è un’agevolazione riservata ai lavoratori dipendenti che devono assistere un familiare disabile grave.
Lo scopo della misura, infatti, è quello di consentire la conservazione del posto di lavoro.
A norma dell’art. 42 co. 5 d. lgs 151 2001 Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.
Il congedo e’ accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu’ di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita’, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non puo’ fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto (7)” .
Occorre anticipare che la prestazione dell’Ente assistenziale può essere, come nel caso di specie, frazionata, ossia resa in periodi diversi.
Si parla in tal caso di congedo straordinario frazionato.
L’espressione non lascia adito a dubbi circa la necessità che, fra un periodo e l’altro di fruizione del congedo, proprio per la sua natura, dev’essere ripresa l’attività lavorativa.
In questo senso, la normativa secondaria cui si rinvia, Circolare INPDAP n. 31 del 12 maggio 2004, stabilisce:
“Quanto alla fruizione, si ricorda che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il trovino all’inizio del periodo di congedo di maternità, assenza senza retribuzione o in stato di disoccupazione e che sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purchè fra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione, e quello del periodo in considerazione , non siano trascorsi più di 60 giorni.: “ A proposito della indennizzabilità o meno dell’evento di malattia o di maternità che consente l’interruzione del congedo straordinario si sottolinea in particolare che, considerato che la fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione (in linea di massima coincidente, come è noto, con l’ultima prestazione lavorativa)”. (Circolare n. 64/2001).
Nel caso d specie risulta che la lavoratrice mai abbia ripreso l’attività lavorativa avendo alternato periodi di malattia, congedo straordinario, ferie , in regime di part time verticale.
A riprova di quanto detto è la Presidenza del C.d.m.
– Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota n. 36667 del 12 settembre 2012, secondo cui per i lavoratori titolari di un part-time verticale, il congedo straordinario biennale va riproporzionato sulla base delle giornate lavorative del dipendente.
Infatti, i periodi in cui il lavoratore non presta la propria attività lavorativa, per via della natura del part-time verticale, non vengono conteggiati ai fini del congedo in questione.
solo:
In base alla Circolare n. 1 del 3 febbraio 2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica, affinché siano esclusi i giorni festivi, il sabato e la domenica dal congedo, è fondamentale che il beneficiario riprenda l’attività lavorativa.
Per finire, la S.C. di Cassazione , proprio per stabilire una regola in caso di “riproporzionamento” afferma che “In tema di lavoro a tempo parziale verticale, nel regime di cui al d.lgs. n. 61 del 2000, nel bilanciamento fra il diritto del lavoratore all’integrale fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, fondato sulla finalità socio- assistenziale dell’istituto e sul rilievo costituzionale degli interessi protetti, e quello del datore di lavoro a non vedere irragionevolmente sacrificate le sue contrapposte esigenze, il criterio per l’applicabilità del riproporzionamento ex art. 4, lett. b), del d.lgs. cit. va rinvenuto nella modalità di articolazione dell’orario lavorativo, sicché la fruizione dei permessi va integralmente riconosciuta solo nel caso di prestazione resa su base settimanale per un numero di ore superiore al cinquanta per cento di quello ordinario. ” (Cass. Sentenza n. 22925 del 29/09/2017 ).
Deve altresì respingersi l’eccezione di discriminazione sollevata dalla ricorrente nei confronti dell’Istituto.
Infatti la legislazione vigente in tema di part time esclude discriminazioni rispetto ai lavoratori a tempo pieno.
Si rinvia all’art. 7 d. lgs 81 / 2015 che ha riconfermato il fondamentale pieno – già sancito nell’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000, che a sua volta recepiva il principio di fondo che ispira la direttiva 97/81/CE del Consiglio dell’Unione Europea, secondo il quale il lavoratore part time, in linea di massima, non può subire un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno.
Deve poi riconoscersi che la motivazione dell’ non lascia adito a questo genere di eccezione, stante che è solo la mancata ripresa effettiva dell’attività lavorativa da parte del lavoratore, ad impedire l’accoglimento della richiesta del lavoratore, non altre circostanze.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così decide :
– respinge il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’ che vengono liquidate nella misura di euro 854,00 oltre anticipazioni, rimborso forfettario spese e altri accessori se dovuti.
Così deciso in Monza il 12.6.2025
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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