fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Conducente abbagliato dal sole che investe il pedone

Si considera distratto e quindi colpevole il conducente che, abbagliato dal sole, investe il pedone, tale circostanza non è idonea ed escludere la responsabilità.

Pubblicato il 01 August 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LARINO

Nella persona del G.O.P. Dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 380/2022 pubblicata il 19/07/2022

nella causa iscritta al n. 1327/2018 del ruolo generale passata in decisione, vertente

TRA

XXX

ATTORE CONTRO

YYY ASSICURAZIONI

CONVENUTO

NONCHÉ CONTRO

ZZZ CF

CONVENUTO CONTUMACE

KKK CF

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: lesioni personali.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno fissato per la p.c. da intendersi qui interamente trascritto.

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra XXX citava in giudizio davanti l’intestato Tribunale YYY Ass.ni S.p.a., KKK e ZZZ allo scopo di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni pari ad euro 45.568,86 (somma dalla quale va decurtato l’importo di euro 10.400,00 – di cui euro 1.200,00 per onorario) inviati dalla compagnia YYY Ass.ni (con missiva dell’11.08.2017) e trattenuti dall’attrice a titolo di acconto del maggior danno) subiti a seguito di sinistro stradale verificatosi il 04.12.2016 verso le 16.00 in San Martino in Pensilis alla Contrada Scosse nei pressi del ristorante “***”.

In particolare, l’attrice mentre camminava a bordo strada in compagnia della sua famiglia, improvvisamente veniva investita dall’autovettura Fiat Punto tg., assicurata con la YYY Ass.ni di proprietà della Sig.ra KKK e nell’occasione condotta dal Sig. ZZZ che circolava in detta strada in direzione San Martino in Pensilis.

Il ZZZ nell’immediatezza si assumeva la responsabilità e dichiarava di non essersi avveduto della presenza di persone in strada.

Sul luogo intervenivano i Carabinieri della Stazione di Ururi, oltre che ad alcuni testimoni.

A seguito delle lesioni causate dall’incidente, la Sig.ra XXX veniva trasportata presso l’ospedale “San Timoteo” di Termoli e sottoposta alle cure del caso.

Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio YYY Ass.ni e chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Istaurato regolarmente il contraddittorio, alla udienza del 30.05.2019 veniva dichiarata la contumacia del Sig. ZZZ e della Sig.ra KKK. La causa veniva istruita mediante il deposito di documenti, l’escussione di testimoni, ctu medica condotta dalla Dott.ssa *** e definito il tema della lite.

Fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVAZIONE

Passando al merito della controversia è pacifica la fondatezza della domanda attorea.

Appare indiscutibile che l’azione che ci occupa debba essere inquadrata nell’alveo applicativo di cui all’art. 2054 c.c. avendo l’atto di citazione fatto riferimento ai danni prodotti a persone dalla circolazione dei veicoli.

Nello specifico, nell’atto introduttivo del giudizio la ricorrente mira ad accertare la responsabilità dei convenuti – nell’ordine di conducente, proprietario ed assicuratore – per le lesioni subite a seguito del sinistro stradale per cui è causa. L’obbligo di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli configura la responsabilità extracontrattuale fondata sul principio generale del neminem leadere sancito dall’art. 2043 c.c.

Questa previsione deve però essere integrata con quanto previsto dall’art. 2054 c.c. che tratta nello specifico della circolazione di veicoli. L’art. 2054 c.c., in particolare, pone a carico del conducente e del proprietario, se soggetto diverso, l’obbligo del risarcimento del danno cagionato a persone o a cose durante la circolazione del veicolo. Il comma 1 dell’art. 2054 c.c. prevede una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, con conseguente obbligo per lo stesso di risarcire il danno causato ad altri durante la guida. Questa prova liberatoria può essere fornita anche in modo indiretto, attraverso la dimostrazione che il sinistro si sia verificato a causa di un comportamento altrui o di un evento esterno imprevedibile ed inevitabile.

In tal senso la giurisprudenza maggioritaria (Cass. civ. n. 4551/2017) “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ad anormale, sicchè l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”. Così come “la responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento del pedone pur essendo presunta, può tuttavia essere esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l’incidente, come nel caso in cui il pedone abbia compiuto un movimento inatteso e repentino si da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità e anormalità di esso, di porre in atto la manovra che avrebbe potuto impedire l’investimento”, Cass. civ. n. 5983/1998.

Nel caso di specie, come emerge dal rapporto redatto e sottoscritto dai Carabinieri della Stazione di Ururi, l’autovettura Fiat Punto tg investiva da tergo la Sig.ra XXX. Dal verbale emerge che il Sig. ZZZ si assumeva la responsabilità dell’investimento dichiarando di non di non essersi avveduto della presenza in strada di persone, perché verosimilmente accecato dal sole in tramonto all’orizzonte. Tale ultima circostanza non è idonea ed escludere la responsabilità del conducente poiché “si considera distratto e quindi colpevole il conducente che, abbagliato dal sole, investe il pedone” (Cass. n. 18748/22).

Come stabilito dall’art. 190 del Codice della Strada i pedoni devono circolare sui marciapiedi e sugli spazi per essi predisposti e, quando questi spazi sono assenti o interrotti, chi cammina a piedi è obbligato a tenere il margine esterno della carreggiata; fuori dai centri abitati, nelle strade a doppio senso, devono circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli, mentre in quelle a senso unico devono muoversi sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza maggioritaria (Cass. sez. III, 4 aprile 2017, n. 8663) “l’accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054 c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente neanche l’anomalia della condotta del pedone, occorrendo che il conducente del veicolo dimostri di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, che la condotta anomala del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile, e che quindi il sinistro non fosse in concreto evitabile”.

Nel caso sottoposto allo scrivente, nessuna prova diretta o indiretta è stata fornita da parte convenuta la fine si escludere la propria responsabilità. La presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. civ. n. 10031/2006). Dalla lettura del verbale redatto dai Carabinieri e dalla escussione dei testi emerge, dunque, chiaramente, la responsabilità esclusiva della parte convenuta che avrebbe dovuto dimostrare – mediante prove concrete – una condotta del pedone del tutto anomala tale da rappresentare una vera e propria violazione al Codice della Strada.

Detto dell’an, l’indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante all’attrice.

Soccorre sul punto la ctu espletata dalla Dott.ssa ***, di cui si condividono metodo di indagine e conclusioni, siccome esenti da vizi logici ed in linea con i principi guida della materia.

L’ausiliario del Tribunale ha evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dall’attrice con la dinamica del sinistro descritta in citazione, ha individuato tali lesioni in “esiti dolorosi di frattura composta del malleolo tibiale sinistro trattata incruentemente”, “sindrome algico disfunzionale del piede destro in esito di frattura plf dello scafoide tarsale chirurgicamente trattata, di frattura composta del II e III cuneiforme, distacco del cuboide e frattura della FD del I dito”, “stato ansioso reattivo”, ed ha quantificato il danno subito dalla XXX in 30 giorni di ITA, 15 giorni di ITP al 75%, 20 giorni di ITP al 50%, 20 giorni di ITP al 25%, oltre ad un danno biologico del 10%. Il tutto per un totale di euro 30.675,40, di cui euro 2.970,00 per ITA, euro 1.113,75 per ITP al 75%, euro 990,00 per ITP al 50%, euro 495,00 per ITP al 25%, euro 23.789,00 per danno biologico del 10%, (calcoli effettuati sulla base della tabella del Tribunale di Milano per le micropermanenti, sulla cui applicabilità alle lesioni conseguenti ad ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. cfr Trib La Spezia n. 852/18 Trib. Catania n. 3678/19), euro 1317,65 per spese mediche.

Per quel che concerne la richiesta dell’attrice di ottenere anche il risarcimento della c.d. personalizzazione del danno si osserva quanto segue.

Sul punto si rammenta che il danno morale coincide con il pretium doloris derivante dalla sofferenza psichica patita dalla vittima e che, per essere oggetto di risarcimento, occorre che il turbamento si concretizzi in qualcosa da dimostrare. Pertanto, non è sufficiente avanzarne la pretesa, ma occorre che le prove prodotte dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una sofferenza. Appare necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all’esperienza professionale come evidenziato dalle note “sentenze di San Martino” (Cass. nn. 2672-2676/08).

Dunque, la tipologia di danno in questione – non potendo sfuggire al principio di allegazione della prova – non può nel caso in esame trovare accoglimento, mancando qualsiasi elemento probatorio a supporto della predetta pretesa. Non sono ravvisabili elementi che possano indurre a ritenere che la Sig.ra XXX abbia subito un pregiudizio ulteriore e diverso da quello indicato dal ctu e pertanto non sono dovute alla danneggiata ulteriori somme rispetto a quelle sopra indicate.

Si verte in ipotesi di debito di valore, e quindi sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato. La rivalutazione, come è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all’evento dannoso, mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla soma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, e tanto secondo l’insegnamento di Cass. n. 1712/95.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione del d m n 55 / 14 comprendente l’importo corrispondente al decisum e vengono distratte in favore del difensore dell’attore, dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc .

Spese di ctu definitivamente a carico delle parti convenute in solido.

PQM

Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da XXX contro YYY ASS.NI, KKK e ZZZ, rigetta ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione così dispone:

– dichiara, per le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità esclusiva in solido di YYY Ass.ni, KKK e ZZZ;

– per l’effetto condanna YYY Ass.ni, KKK e ZZZ, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice XXX – a titolo di risarcimento dei danni da costei subiti a seguito dell’incidente per cui è causa – della somma di euro 21.475,40 (al netto della maggiore somma di euro 30.675,40, da cui è stata detratta la somma pari ad euro 9.200,00 già corrisposti da YYY Ass.ni e trattenuti dalla ricorrente a titolo di acconto del maggior danno individuato), maggiorata di interessi dalla data del deposito della presente sentenza fino a saldo;

– condanna i convenuti YYY Ass.ni, KKK e ZZZ, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell’attrice, che si liquidano in euro 4.000,00 ( al netto degli onorari già corrisposti ) , oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap; – spese ctu definitivamente a carico della parte convenuta in solido.

Larino, 19.07.2022.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati