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Condanna al pagamento del TFR per insolvenza del datore

La sentenza afferma il diritto del lavoratore a ricevere il TFR anche in caso di insolvenza del datore di lavoro, grazie all’intervento del Fondo di garanzia. Si applica il principio di surrogazione legale, in base al quale il Fondo, una volta effettuato il pagamento al lavoratore, si sostituisce a quest’ultimo nel diritto di credito nei confronti del datore inadempiente.

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Pubblicato il 12 maggio 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa NOME COGNOME in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._14_2025_- N._R.G._00000228_2024 DEL_18_04_2025 PUBBLICATA_IL_18_04_2025

nella causa iscritta al N.R.G. 228/2024 proposta da:

(C.F. ), rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso

, INDIRIZZO ricorrente contro C.F. convenuto contumace OGGETTO:

Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria Conclusioni Per la parte ricorrente:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare codice fiscale residente in Campodolcino, INDIRIZZO , di pagare all’ , la somma di € 1.417,05, a titolo di TFR e crediti diversi dal TFR ex D. Lgs 80/92 – Fondo di garanzia, a versare all’ oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dovuti dalla data di erogazione fino al saldo”.

C.F. C.F.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del 12/09/2024 conveniva in giudizio vanti al Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna della predetta al pagamento della somma di € 1.417,05 versata a (ex dipendente della convenuta) a titolo di T.F.R. ai sensi dell’art. 2, L. 297/82.

fondamento del ricorso, deduceva che lavoratore, fronte dell’inadempimento della sua ex datrice di lavoro nel pagamento delle spettanze per dopo aver tentato vanamente un’esecuzione forzata a soddisfacimento dei propri crediti, aveva chiesto ed ottenuto l’intervento della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (già Fondo di garanzia) ai sensi dell’art. 2, L. 297/82;

aveva dunque versato a somma di € 1.417,05, già al netto delle ritenute fiscali.

All’udienza del 19/11/2024 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta.

All’udienza del 19/03/2025 la causa veniva istruita mediante l’escussione del teste e successivamente veniva discussa e decisa come da dispositivo.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Ai sensi dell’art. 2 della L. 297/82 “È istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme (…) Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta mediante accredito sul conto corrente del beneficiario.

Il fondo, previa esibizione della contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate (…)”.

Dall’istruttoria orale espletata nel presente giudizio è emersa la prova del pagamento da parte di della somma di € 1.417,05 nei confronti di per i titoli dedotti;

quest’ultimo, invero, all’udienza del 19/03/2025 ha confermato di essere rimasto creditore nei confronti di el RAGIONE_SOCIALE e di aver ricevuto la somma di € 1.417,05, a tale titolo, in data 14/12/2023.

Risulta dunque integrata un’ipotesi di surroga ex lege ex art. 2 co. 7 L. 297/82 (riconducibile anche ai principi di cui agli artt. 1886 e 1916 c.c.), che consegue all’intervento dell’ente previdenziale imputabile al fatto del datore di lavoro resosi inadempiente all’obbligo di corrispondere il T.F.R. a causa della propria insolvenza (Cass. Sez. Lav. n. 25682/2019).

Ne consegue la sussistenza del diritto di , surrogato nel diritto di , ad agire nei confronti di per il pagamento dell’importo di € 1.417,05, con conseguente condanna di quest’ultima.

Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.

Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa NOME COGNOME definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 1.417,05, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi, € 43,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.

Fissa il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Così deciso il 19/03/2025 Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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