Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29617 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17960 – 2021 proposto da:
AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Milano, presso il suo studio, rappresentato e difeso e difeso da sé stesso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
FUSO NOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1786/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata in data 8/6/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/2/2024 dal consigliere COGNOME; lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2018, l’AVV_NOTAIO convenne in giudizio l’AVV_NOTAIO chiedendo di accertare che nulla fosse da lui dovutole a titolo di compensi professionali, come da lei richiesti, per complessivi Euro 11.459,79 con due note pro forma, per l’attività svolta in suo favore nel corso di trentacinque anni.
A sostegno della sua domanda, l’attore sostenne che le prestazioni di cui era stata chiesta remunerazione rientravano, invece, nell’ambito di favori reciproci, fondati su un rapporto di amicizia e sostegno professionale, offerti e ricevuti con la consuetudine dell’assenza dell’ obbligo di un compenso.
AVV_NOTAIO chiese , in riconvenzionale, la condanna dell’AVV_NOTAIO al pagamento dei compensi dovuti per l’attività professionale spesa in suo favore, come indicata nelle due note, oltre alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma III cod. proc. civ., rappresentando che l’accordo concerneva unicamente le prestazioni rese nell’ambito d i alcuni giudizi penali, ma non le diverse prestazioni riportate nelle note.
AVV_NOTAIO chiese allora, in reconventio reconventonis , l’annullamento per dolo omissivo , ex art. 1439 cod. civ., del contratto di prestazione d’opera professionale a titolo oneroso che, eventualmente, risultasse accertato.
Con sentenza n.943/2021, il Tribunale di Milano accolse la domanda riconvenzionale della convenuta AVV_NOTAIO e condannò l’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO al pagamento in suo favore della somma di Euro 11.459,79, oltre IVA, CPA e spese generali.
2 . La Corte d’appello di Milano, con sentenza n.1786/2021, rigettò l’appello proposto dall’AVV_NOTAIO, confermando che, come già rilevato dal Tribunale, a fronte della presunzione di onerosità dell’opera intellettuale, non risultava prova della sussistenza tra le parti di una consuetudine di gratuità delle prestazioni; in particolare, rilevò, dalla corrispondenza intercorsa, che l’AVV_NOTAIO ave va chiesto all’AVV_NOTAIO la parcella di cui poi aveva contestat o l’ammontare, ma non l’ an debeatur ; confermò che anche i regali scambiati fra le parti dovessero intendersi come pagamenti, sia pure in natura e rimarcò che la prova della consuetudine di gratuità era ragionevolmente esclusa dal fatto che nei procedimenti penali i compensi erano comunque stati retribuiti da terzi e dal fatto che, alla revoca del mandato difensivo da parte dell’AVV_NOTAIO, nella controversia avanti al Tribunale di Ancona, l’AVV_NOTAIO avesse risposto riservando come impregiudicato il diritto agli onorari per l’attività fino ad allora prestata , senza alcuna replica sul punto da parte dell’AVV_NOTAIO.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano , NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ., l’AVV_NOTAIO ha lamentato la violazione degli artt. 2697, 2698 cod.civ. nonché degli artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare alcuni fatti decisivi per il giudizio.
In particolare, secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe tenuto conto di alcuni documenti, riprodotti nel ricorso, in cui la
contro
ricorrente avrebbe affermato di aver prestato per trentacinque anni opera professionale nei confronti dell’AVV_NOTAIO senza pretendere corrispettivo alcuno (e senza distinguere fra prestazioni giudiziali e stragiudiziali). Con specifico riferimento al documento prodotto al n. 2 del suo fascicolo in primo grado, la Corte avrebbe tralasciato di considerare che nella mail l’AVV_NOTAIO avrebbe riconosciuto di non aver mai chiesto la remunerazione per le sue prestazioni.
Secondo il ricorrente questi documenti costituirebbero una prova decisiva rispetto alle altre risultanze istruttorie, sì da poter fondare una diversa decisione.
1.1. Il motivo è inammissibile per l’ultimo comma dell’art. 348 ter, cod. proc. civ., applicabile al procedimento per essere stato il giudizio d’appello introdotto dopo l’11.9.2012, secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici, ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., le sentenze di secondo grado che confermano la decisione di primo grado (c.d. «doppia conforme») quando nei due gradi di merito le questioni di fatto siano state decise in base alle stesse ragioni.
L’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. ricorre non soltanto quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 – 2, n. 7724 del 09/03/2022).
Con il secondo motivo di ricorso, articolato con riferimento al n.3 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione
e falsa applicazione degli artt. 1326, 1340, 1362, 1363, 1374, 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ.: la Corte d’appello, pur avendo dato atto che non era stato «sottoscritto tra gli avvocati un contratto che prevedesse un compenso per l’attività prestata» non avrebbe verificato, erroneamente, «se lo stesso potesse essere integrato con riferimento a quanto praticato in passato», con ciò violando il criterio di interpretazione del contratto consistente nel «comportamento complessivo dei contraenti».
Con il terzo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., l’AVV_NOTAIO ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2697 ,2698, 2702, 2719, 2944 cod. civ. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ.: la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della prova della consuetudine di gratuità, in particolare, valutando soltanto parzialmente il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti, in violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti.
3.1. Entrambi i motivi -che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione – sono inammissibili per più ragioni.
Questa Corte ha costantemente ribadito che la prestazione d’opera intellettuale, in quanto species dei rapporti di lavoro autonomo, è oggetto di un contratto avente normalmente natura onerosa in conseguenza della sua causa di scambio.
Ciò posto, la non essenzialità di questa onerosità implica soltanto l’ammissibilità di una declinazione anche gratuita di questo contratto, senza che però tale affermazione incida sul riparto probatorio imponendo al professionista un onere ulteriore: per esigere il pagamento, pertanto, il professionista deve provare l’incarico e l’adempimento dell’obbligazione assunta, non anche la pattuizione di
un corrispettivo, sia pure non determinato nel suo ammontare, mentre il committente ha l’onere di provare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass. Sez. 2, n. 23893 del 23/11/2016; Sez. 6 – 2, n. 2769 del 06/02/2014).
In conformità con questo principio, dunque, la Corte territoriale, accertato come incontestato lo svolgimento dell’attività professionale da parte dell’AVV_NOTAIO per incarico dell’AVV_NOTAIO, ha escluso che quest’ultimo avesse offerto prova della convenuta gratuità dell’incarico; soltanto in conseguenza, quindi, ha correttamente applicato l’art. 2233 cod. civ. e determinato l’ammontare del compenso spettante, in difetto di specifico accordo, in applicazione dei criteri integrativi dettati da questa norma.
Le doglianze dell’omessa applicazione dei criteri di interpretazione del contratto e, in particolare, dell’omessa valutazione del comportamento delle parti quale criterio di «integrazione» del contratto per ritenerne la gratuità risultano, allora, inammissibili perché inconferenti rispetto alla motivazione suesposta, atteso che nella specie è stata proprio esclusa la sussistenza di un contratto e che, perciò, non è stato necessario provvedere ad alcuna sua interpretazione.
Ciò posto, la censura relativa alla violazione del 115 e 116 cod. proc. civ. è inammissibile perché per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune
piuttosto che ad altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa è consentita dall’art. 116 cod. proc. civ..
La censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è, a sua volta, ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca, invece, l’esercizio non corretto del «prudente apprezzamento» della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021); in tal senso la formulazione del motivo non è congruente e, in ogni caso, per le ragioni già esposte al punto 1.1., incontrerebbe i limiti della impugnazione di una pronuncia doppiamente conforme in merito.
In altri termini, seppure ricondotte all’ipotesi della violazione di legge, entrambe le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione in fatto delle prove offerte sull’accordo di gratuità (la «consuetudine» come indicata in ricorso), rivalutazione invece evidentemente preclusa in questa sede di legittimità.
Con il quarto motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ..
La Corte d’appello sarebbe incorsa in anomalia motivazionale laddove ha sostenuto che «terzi» avrebbero pagato l’AVV_NOTAIO in plurimi procedimenti penali, laddove si tratterebbe di un unico procedimento e il pagamento sarebbe avvenuto non per lo stesso AVV_NOTAIO, ma per altro soggetto.
4.1. Anche questo motivo è inammissibile. Di là dell’erronea sussunzione del motivo nell’ipotesi di cui al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. invece che nel n. 4, attenendo la censura, per sua prospettazione, ad un vizio motivazionale e ribadite le considerazioni già svolte sulla configurabilità di una violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., non si ravvisa nella specie alcun errore percettivo rilevante in quanto il pagamento ad opera del terzo costituisce, nell’impianto della decisione, soltanto uno degli argomenti offerti dalla Corte territoriale per escludere la prova della sussistenza della asserita consuetudine di gratuità, come esposti alla pag. 6 e, poi alla stessa pag. 7 della sentenza: conseguentemente, trattandosi di ratio ulteriore e aggiuntiva, in ogni caso l’asserito errore, seppure accertato, non risulterebbe idoneo a scalfire tutta la motivazione sulla insussistenza della prova di gratuità.
5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, pure articolato in riferimento al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., l’AVV_NOTAIO ha, infine, lamentato la violazione degli artt. 1439, 1440, 2697, 2698, 2727, 2729 cod. civ. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ.: più specificamente la Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di motivazione consistente nella mancata valutazione di rilevanti elementi indiziari (indicati a pag. 35 del ricorso) in relazione alla domanda subordinata di annullamento de i contratti di prestazione d’opera per dolo omissivo; in tal senso non avrebbe correttamente applicato i principi in materia di ragionamento presuntivo.
5.1. Anche questo motivo è inammissibile.
Deve puntualizzarsi innanzitutto che il dolo omissivo -che può viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell’art. 1439 cod. civ., soltanto quando l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del deceptus . Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l’altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto (Cass. Sez. 2, n. 11605 del 11/04/2022; Sez. 6 – 2, n. 11009 del 08/05/2018).
In applicazione di questo principio, la Corte d’appello ha proprio escluso che dalle prove raccolte potesse evincersi un accordo di gratuità o un comportamento dolosamente inerte che abbia indotto l’AVV_NOTAIO in errore sul punto, in quanto ha enucleato specificamente, come detto, comportamenti delle parti idonei a confermare la normale onerosità degli incarichi (in particolare, il contenuto delle comunicazioni intercorse tra i due avvocati, il comportamento dell’AVV_NOTAIO dopo l’invio delle parcelle e, poi, la sua inerzia dopo la rivendicazione del diritto al compenso manifestata dall’AVV_NOTAIO in seguito alla revoca del suo mandato).
Ancora una volta, pertanto, è inammissibile la doglianza relativa alla erronea valutazione degli elementi indiziari asseritamente idonei a provare un dolo omissivo.
In tema di prova presuntiva, infatti, il Giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti», laddove il requisito della «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della
«gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza; selezionati gli elementi rilevanti, il Giudice deve quindi proseguire ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; non integra, invece, una censura ammissibile la critica che si concreti -come nella fattispecie – nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (così, chiaramente, in Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/20223).
6. Per questi motivi il ricorso è respinto, con conseguente condanna del l’AVV_NOTAIO ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell’AVV_NOTAIO , liquidate in dispositivo in relazione al valore.
6.1. Ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma III cod. proc. civ., attesa la palese inammissibilità dei motivi di ricorso che rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale diretto, da una parte, a garantire universalmente l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall’altra, ad assicurare la ragionevole durata del processo, con ciò realizzando il diritto al rimedio effettivo: le azioni meramente dilatorie e defatigatorie, quale quella in esame, ostacolan o l’attuazione di questo diritto in quanto integrano una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente; ai sensi del III comma della norma indicata, questa condotta si presta, in conseguenza, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione di carattere pubblicistico, senza che risulti necessario il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave previsto nei precedenti commi (Cass. Sez. 3, n. 22208 del 04/08/2021; Sez. 6 – 3, n. 29812 del 18/11/2019). La liquidazione può essere calibrata anche sull’importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l’unico limite della ragionevolezza (Cass. Sez. 3, n. 26435 del 2020; Sez. 6 – 2, n. 21570 del 30/11/2012).
Stante il tenore della pronuncia, va pure dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;
condanna il ricorrente COGNOME al pagamento, in favore della controparte COGNOME, della somma di Euro 2000,00 ex art. 96 III comma cod. proc. civ..
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda