Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29615 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29615 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14021-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 227/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 14/12/2018 R.G.N. 234/2017;
Oggetto
Benefici amianto
R.G.N. 14021/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME tesa al conseguimento del beneficio di cui all’art. 13 della legge n. 257 del 1992 ed alla conseguente riliquidazione della pensione di anzianità in godimento.
1.1. Il giudice di appello, al pari di quello di primo grado, ha ritenuto che a fronte dell’avvenuto pensionamento del ricorrente alla data della proposizione del primo dei ricorsi giudiziari davanti al Tribunale di Melfi, nel 2015, era maturata la prescrizione decennale.
1.2. La Corte ha accertato che al momento del pensionamento l’assicurato aveva acquisito consapevolezza dei suoi diritti e dunque da allora era cominciato a decorrere il termine di prescrizione.
1.3. Ha poi escluso che la data di presentazione della domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , il 30.3.2015, potesse essere individuata come momento di acquisizione della consapevolezza evidenziando che è al momento del pensionamento che si presume che l’assicurato usi l’ordinaria diligenza acquisendo informazioni anche presso il sindacato per conoscere i suoi diritti.
1.4. Ha sottolineato inoltre che il danno per mancato incremento della pensione si verifica sempre in quel momento e, per completezza, ha evidenziato che comunque dalla documentazione depositata in giudizio non emergevano elementi di prova circa l’esposizione qualificata necessaria ai fini del riconoscimento del beneficio. Dalla consulenza espletata nell’ambito del procedimento penale a carico del datore di lavoro, nell’ambito del la quale era stata accertata l’esistenza d i amianto quale coibente termico nella struttura aveva verificato
l’ esistenza di un livello di dispersione inferiore ai limiti di legge e, comunque, ha ritenuto che le finalità di quella consulenza -volta a verificare l’esistenza di un danno ambientale – erano eccentriche rispetto a quelle perseguite nel presente procedimento.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME che articola tre motivi ai quali resiste l’Inps con controricorso .
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciato l’errato computo della prescrizione che non può decorrere dal pensionamento ma piuttosto, in mancanza di prova di una antecedente consapevolezza delle condizioni di esposizione, solo dalla domanda amministrativa inoltrata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel maggio 2005 .
Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e si deduce che la Corte sarebbe incorsa nell’errore denunciato avendo trascurato di considerare, ai fini del decorso della prescrizione, che solo per effetto del sequestro penale nell’ambito del procedimento per danno ambientale era stata acquisita consapevolezza dell’esposizione che, comunque non era antecedente la data di presentazione all’RAGIONE_SOCIALE dell’istanza per accertare l’avvenuta esposizione. Ad avviso del ricorrente, pertanto, il ragionamento presuntivo della Corte, che ha ritenuto qualificante il momento della pensione, sarebbe viziato. Rammenta che è l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che deve provare quando il lavoratore ha acquisito consapevolezza dell’esposizione , sempre negata dal datore di lavoro che non aveva risposto alle richieste avanzate così come pure inerte era rimasto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ri tiene che l’aver rivendicato il diritto non equivale ad averne piena consapevolezza.
Con l’ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e si deduce che la prova dell’esposizione può essere data anche con una consulenza. Rileva che la deduzione dei fatti
concernenti l’esposizione nociva e il rischio nell’ambiente di lavoro e l’invocazione de l diritto sarebbero bastati a soddisfare i requisiti di allegazione necessari per il riconoscimento della prestazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6.1. Rileva il Collegio che i motivi di ricorso non censurano affatto l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata che, in disparte la prescrizione, esclude pure motivatamente l’esistenza dei presupposti di legge per ottenere il beneficio azionato.
6.2. Al punto 10 della sentenza la Corte di appello evidenzia che dalla documentazione depositata in giudizio non emergeva la prova dell’avvenuta esposizione qualificata . Chiarisce le ragioni per le quali ritiene inidonei gli accertamenti effettuati dai consulenti nominati nell’ambito del giudizio penale e, conclusivamente, ritiene che il ricorrente non avesse adempiuto all’onere che su di lui incombeva circa la pregressa esposizione qualificata.
6.3. La censura formulata con il terzo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente insiste nel ritenere che la prova può essere data anche con una consulenza, non è idonea a scardinare il ragionamento della Corte di appello che, con apprezzamento delle risultanze della relazione peritale depositata, reputa che da quegli accertamenti non sia emersa affatto la prova dell’avvenuta esposizione qualificata all’amianto necessaria per il riconoscimento del beneficio e accerta che nessun ‘ altra prova era stata offerta in tal senso dal ricorrente che ne era onerato. Si tratta di apprezzamento di fatto che, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione nella specie per tale aspetto neppure proposto, sorregge di per sé la decisione che esclude l’esistenza dell’esposizione qualificata.
In conclusione, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2024