Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29612 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2063 – 2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME e dell’avvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE ABRUZZO – c.f. CODICE_FISCALE -in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia.
CONTRORICORRENTE
RAGIONE_SOCIALE – c.f. 01230590687 -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
avverso la sentenza n. 922/2023 della Corte d’Appello di L’Aquila, udita la relazione nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
NOME COGNOME veniva , in accoglimento dell’ istanza proposta in data 23.10.2002, ammesso con determinazione dirigenziale dell’1.7.2003 della Regione Abruzzo alla fruizione di un contributo di importo pari ad euro 34.856,75, nell’ambito degli aiuti a sostegno della microimprenditorialità in aree protette per attività ricettiva extralberghiera da esercitare in immobile di sua proprietà (cfr. ricorso, pagg. 2 -3) .
NOME COGNOME dava avvio all’intervento i n data 3.5.2004 e la Regione erogava l ‘ anticipazione di euro 17.428,38 (cfr. ricorso, pag. 3) .
Con de libera n. 599 del 26.10.2009 la Giunta regionale dell’Abruzzo, giacché gli immobili dei soggetti ammessi alla fruizione dei contributi, nonostante l’ul timazione degli interventi, avevano riportato ingenti danni a seguito del sisma del 6.4.2009, stabiliva di subordinare l’erogazione del saldo alla condizione che i beneficiari presentassero dichiarazione di impegno alla regolarizzazione delle rispettive posizioni amministrative entro e non oltre 12 mesi dalla ricezione del saldo, con rilascio di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dichiarazione personale di impegno all’iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pagg. 3 -4) .
NOME COGNOME ottemperava alle prescrizioni di cui alla delibera n. 599 del 26.10.2009, peraltro, mercé allegazione di idonea polizza assicurativa e con provvedimento del 13.7.2010 il Servizio Pianificazione territoriale della Giunta regionale dell’Abruzzo autorizzava la ‘RAGIONE_SOCIALE alla erogazione del saldo di euro 17.181,70 (cfr. ricorso, pag. 4) .
Con delibera n. 160 del 7.3.2011 la Giunta regionale dell’Abruzzo , attesa l’impossibilità per i soggetti ammessi a contributo di iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE a causa dell’inagibilità degli immobili, stabiliva di differire di 12 mesi e poi, con delibera n. 151 del 12.3.2012, di ulteriori 12 mesi, fino al 30.6.2013, il termine per l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pagg. 4 -5) .
Con nota in data 26.6.2013, a seguito di atto di significazione e diffida del 14.6.2013, NOME COGNOME evidenziava che ‘sono rimaste immutate le condizioni che, a causa del sisma del 6.4.2009, non hanno consentito la regolarizzazione della propria posizione amministrativa’ (così ricorso, pag. 6) .
Di seguito, il dirigente del Servizio Pianificazione territoriale della Giunta regionale dell’Abruzzo con determinazione n. DA20/13 del 4.7.2013 disponeva la revoca del finanziamento ed ordinava a NOME COGNOME di far luogo alla restituzione dell’importo di euro 45.755,45, ovvero alla restituzione del contributo con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria (cfr. ricorso, pag. 7) .
Con sentenza n. 807/2013 il T.A.R. Abruzzo, adito da NOME COGNOME onde ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale n. DA20/1 3 del 4.7.2013, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione (cfr. ricorso, pag. 12) .
NOME COGNOME attendeva alla rituale riproposizione del giudizio innanzi al Tribunale di L’Aquila .
Chiedeva, peraltro, dichiarare infondata la pretesa della Regione Abruzzo volta al recupero, con interessi e rivalutazione, del contributo erogato (cfr. ricorso, pag. 13) .
Resisteva la Regione Abruzzo.
Con sentenza n. 669/2019 il tribunale rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese di lite (cfr. ricorso, pag. 14) .
NOME COGNOME proponeva appello.
Resisteva la Regione Abruzzo.
Veniva dichiarata contumace la ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 922/2023 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il gravame e condannava l’appellante al le spese del grado.
Evidenziava, la corte, che l’appellante non aveva atteso al deposito della documentazione richiesta dal bando -documentazione il cui mancato deposito era indicato nei provvedimenti di proroga del termine quale causa di revoca del finanziamento -per la conclusione del procedimento, ‘ attestante la vigenza dell’attività imprenditoriale al cui esercizio il finanziamento era finalizzato’ (così sentenza d’appello, pag. 7) .
Evidenziava, altresì, che l’assunto dell’appellante , secondo cui per effetto dell’evento sismico, da intendersi quale causa di forza maggiore, nessun inadempimento imputabile poteva essergli ascritto, non poteva ricever seguito a fronte della ‘ mancata documentazione dell’attuale esercizio dell’impresa finanziata’ (così sentenza d’appello, pag. 7) , viepiù che non era stata acquisita
prova dell’impossibilità di porre rimedio all’eventuale danneggiamento dell’immobile ‘per inerzia o ritardi delle autorità competenti alla ricostruzione’ (così sentenza d’appello, pag. 7) .
Evidenziava dunque che non si era acquisito riscontro che la situazione successiva al sisma, a distanza di quattro anni, avesse reso impossibile all’appellante ‘l’avvio dell’attività microimprenditoriale cui era finalizzato il finanziamento e l’ottenimento della certificazione di vigenza’ (così sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava infine che era da escludere senz’altro che il ‘ certificato di vigenza ‘ fosse da considerare un adempimento soltanto formale e quindi inidoneo a giustificare la revoca; al contempo, che la delibera n. 599 del 26.10.2009 aveva, sì, svincolato il pagamento del saldo dalla previa acquisizione del ‘certificato di vigenza’, nondimeno tanto aveva prefigurato in un’ottica rigorosamente solidaristica; in ogni caso, che, in considerazione della finalità del bando, di aiuto e sostegno alla microimprenditorialità, doveva reputarsi essenziale che il beneficiario documentasse che gli interventi ‘ fossero destinati all’esercizio di un’attività impre nditoriale, in essere proprio grazie ad essi ‘ (così sentenza d’appello, pag. 1 0) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
La Regione Abruzzo ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
La ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
15. Con il primo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del l’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.
Deduce che contrariamente all’assunto della corte d’appello , che a conferma del primo dictum ha escluso la forza maggiore – è pacifico, siccome per nulla oggetto di contestazione da parte della Regione, che il proprio immobile era stato gravemente danneggiato dal sisma del 6.4.2009 ed era inagibile alla data del 30.6.2013, data in cui era ancora in itinere l’approvazione del Piano di Ricostruzione comunale (cfr. ricorso, pagg. 15 – 16) .
Deduce quindi che ingiustificatamente la corte di merito gli ha ascritto il mancato assolvimento dell’onere probatorio (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce che del resto la Regione non ha contestato la mancata approvazione del Piano di Ricostruzione, costituente , nei Comuni del cosiddetto ‘cratere sismico’, ‘ lo strumento di pianificazione primaria, in assenza del quale non è possibile, per i proprietari degli immobili danneggiati, predisporre i progetti da sottoporre agli Uffici Speciali deputati alla concessione dei contributi pubblici’ (così ricorso, pag. 16) .
Deduce al contempo che , contrariamente all’assunto della corte di strettuale, qualsivoglia modifica della situazione sostanziale esistente alla data del 30.6.2013 sarebbe stata assolutamente irrilevante, siccome la revoca è stata disposta dalla Regione in dipendenza del mancato inizio, alla data del 30.6.2013, dell’attività ricettiva (cfr. ricorso, pagg. 16 – 17) .
Deduce infine che la corte distrettuale gli ha addebitato la mancata dimostrazione di un fatto negativo, ossia la mancata dimostrazione della ristrutturazione del fabbricato danneggiato dal sisma (cfr. ricorso, pag. 18) .
Con il secondo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ.
Deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto in ogni caso disconoscere il suo inadempimento , ‘anche laddove la Regione non avesse riconosciuto -come invece è avvenuto -la sussistenza della causa di forza maggiore’ (così ricorso, pag. 18) .
Deduce invero che ha attuato l’intervento ammesso a contributo e l’unico elemento mancante, ovvero il certificato di ‘vigenza’ da rilasciarsi dalla RAGIONE_SOCIALE, costituisce un adempimento meramente formale (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce che tanto, del resto, lo si desume dalla stessa delibera n. 599/2009 della Giunta regionale dell’Abruzzo, con cui si ebbe a stabilire, a modifica del bando, che si sarebbe potuto far luogo all’erogazione del saldo ‘anche nelle more ‘ (così ricorso, pag. 19) .
Deduce comunque che l’attivazione dell’attività ricettiva ed il rilascio del certificato di ‘ vigenza ‘ da parte della RAGIONE_SOCIALE sono state impedite dalla persistenza della causa di forza maggiore originata dal sisma (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce infine che risulta ex actis che la Regione Abruzzo ha attuato il recupero forzoso del contributo unicamente nei suoi confronti e nei confronti di
altri sette beneficiari in posizione identica alla sua ed ha omesso l’adozione di analoghe iniziative nei confronti di soggetti titolari di ben 58 progetti non conclusi (cfr. ricorso, pagg. 21 -22) .
I motivi di ricorso sono senza dubbio connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono inammissibili alla stregua delle considerazioni che seguono.
Va previamente condivisa la puntualizzazione cui ha fatto luogo il primo giudice, riflessa dall’impugnata statuizione della Corte aquilana , secondo cui ‘ le censure relative all’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste dell’azione amministrativa proposte dal Sig. COGNOME davanti al Tar Abruzzo e ivi riproposte in sede civile non assumevano alcuna rilevanza ‘ (così sentenza d’appello, pag. 3. Al riguardo, cfr. Cass. 16.4.2004, n. 7241, secondo cui, nel caso di azione di restituzione del contributo in conto capitale erogato ai sensi dell ‘ art. 69 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (in tema di industrializzazione del RAGIONE_SOCIALE), esercitata dall ‘ amministrazione a seguito di revoca del beneficio per inadempimento, l ‘ oggetto della cognizione del giudice (ordinario) non è l ‘ atto di revoca, bensì il rapporto nascente dall ‘ atto stesso -costituito dalla pretesa dell ‘ amministrazione di ripetere, come indebito, quanto a suo tempo erogato e dal contrapposto diritto dell ‘ interessato al mantenimento del beneficio – e cioè, in definitiva, la sola sussistenza dell ‘ asserito inadempimento delle condizioni di attribuzione del beneficio stesso) .
In tal guisa non può che essere disatteso il rilievo del ricorrente secondo cui la Corte abruzzese ha obliterato che, ‘anche se si era in sede di giurisdizione
ordinaria (…), oggetto del giudizio è un provvedimento amministrativo (quello di revoca) e non il rapporto’ (così ricorso, pag. 17. Cfr. analogamente memoria, pag. 5) .
I motivi di ricorso si risolvono nella sostanziale riproposizione dei motivi d’appello .
Del resto, con il primo motivo d’appello il ricorrente aveva lamentato ‘l’ errata applicazione dell’art. 1218 c.c.’ (così sentenza d’appello, pag. 5) . E con il secondo motivo d’appello il ricorrente aveva lamentato ‘l’ errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.’ (così sentenza d’appello, pag. 6) .
Ossia aveva lamentato esattamente quanto ha addotto con il secondo motivo di ricorso e con il primo motivo di ricorso.
Segnatamente, con il primo motivo d’appello NOME COGNOME aveva censurato il primo dictum in dipendenza dell’ ‘omessa considerazione della sussistenza e permanenza della causa di forza maggiore che aveva impedito l’inizio dell’attività ricettiva, in forza della quale egli non avrebbe potuto essere considerato inadempiente’ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
Segnatamente, con il primo motivo d’appello NOME COGNOME aveva altresì censurato il primo dictum , siccome la Regione aveva ‘attivato il recupero forzoso dei contributi erogati unicamente nei confronti (…) e degli altri 7 beneficiari assistiti dai medesimi difensori (…), ed avendo omesso l’adozione di analoghe iniziative nei confronti dei soggetti (…) titolari dei 58 progetti non conclusi (…)’ (così sentenza d’appello, pag. 6) .
Segnatamente, con il secondo motivo d’appello NOME COGNOME aveva, a censura del primo dictum , addotto che il tribunale non aveva considerato che il
proprio immobile ‘ fosse stato gravemente danneggiato dal sisma e fosse quindi inagibile alla data del 30.6.2013, poiché in quel periodo era ancora in itinere l’approvazione del Piano di Ricostruzione c omunale’ (così sentenza d’appello, pag. 6) .
Segnatamente, con il secondo motivo d’appello NOME COGNOME aveva, a censura del primo dictum , addotto che ‘fosse del tutto irrilevante , rispetto al thema decidendi , qualsiasi eventuale modifica della situazione sostanziale esistente alla data del 30.6.2013’ (così sentenza d’appello, pag. 6) .
20. Evidentemente, in questi termini, soccorre l’elaborazione di questa Corte . Ossia l’insegnamento -seppur espresso sullo specifico terreno del contenzioso elettorale – a tenor del quale il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi a questa Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass. 24.2.2006, n. 4250) .
Ossia l’insegnamento a tenor del quale c on i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell ‘ appello, senza considerare le ragioni offerte da quest ‘ ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un ‘ non motivo ‘ , come tale inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098).
21. I motivi di ricorso si risolvono, nonostante l’indicazione di segno contrario di cui alle rispettive rubriche, nella censura del giudizio ‘di fatto ‘ cui la Corte di L’Aquila ha atteso (la corte territoriale ha obliterato che ‘ la situazione di fatto -e cioè la inagibilità conseguente ai danni prodotti dal sisma -era stata la ragione considerata dalla Regione (…)’: così ricorso, pag. 16; cfr. memoria, pag. 6. ‘ Invero, nella fattispecie lo scopo perseguito mediante la concessione del contributo è stato pienamente realizzato, avendo il ricorrente attuato l’intervento ammesso a contributo e l’unico elemento mancante era la mancata produzione del certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA (…) mero adempimento formale ‘: così ricor so, pag. 19; cfr. memoria, pagg. 6 – 7) .
22. Negli enunciati termini non può che reputarsi quanto segue.
I motivi di ricorso si qualificano propriamente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.
La seconda statuizione ha confermato in toto la prima statuizione.
Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2020.
Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter , 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello ‘che conferma la decisione di primo grado’ (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012) . Si tenga conto che nell’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 ter , 5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del
motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774) .
23. Talune finali notazioni si impongono.
In tema di ricorso per cassazione la violazione dell ‘ art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr. Cass. 29.5.2018, n. 13395; Cass. (ord.) 23.10.2018, n. 26769; Cass. sez. lav. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 5.9.2006, n. 19064) .
In materia di ricorso per cassazione la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)) .
Non ha rilievo alcuno in questa sede giurisdizionale la reiterata deduzione circa l’asserita disparità di trattamento cui sarebbe incorsa la Regione Abruzzo (‘ben altra è stata dimostrata dalla Regione nei confronti di progetti non conclusi (…)’: così ricorso, pag. 2 2) .
24. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso NOME COGNOME va condannato a rimborsare alla Regione Abruzzo le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
25. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente, NOME COGNOME, a rimborsare alla controricorrente, Regione Abruzzo, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte