N. 60/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. NOME COGNOMEPresidente rel. 2) Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere 3) Dott. ssa NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA N._288_2025_- N._R.G._00000060_2022 DEL_03_04_2025 PUBBLICATA_IL_03_04_2025
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.60/2022 R.G, trattata e passata in decisione all’udienza collegiale del 14.02.2024, promossa da (C.F.:
rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
-APPELLANTE- Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , (P.I.: ), rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-APPELLATA- C.F. P.’udienza collegiale del 14.02.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.06.2017 il dr. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce l’impresa edile oop. RAGIONE_SOCIALE , deducendo di averle commissionato dei lavori di intonacatura e pitturazione su un’abitazione di sua proprietà, sita a Soleto in INDIRIZZO
Deduceva, altresì, di aver riscontrato dei difetti e delle difformità, per i quali chiedeva accertarsi la responsabilità della ditta esecutrice e la condanna al pagamento di € 9.585,50 oltre Iva, quale somma necessaria per l’eliminazione dei vizi.
Si costituiva in giudizio l. soc. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE , la quale, in via preliminare, eccepiva la decadenza dall’azione di garanzia per vizi e difformità di cui all’art. 1667 c.c., mentre, nel merito, contestava la consistenza dei lavori commissionati e, di conseguenza, negava la propria responsabilità sulle parti di edificio ammalorate.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU, è stata definita con sentenza N.1855/2021 con la quale il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda attorea condannando il sig. al pagamento in favore della convenuta delle spese e competenze del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che parte attrice non avesse assolto all’onere di provare l’inadempimento contrattuale da cui discendeva la richiesta risarcitoria né il nesso di causalità tra quanto lamentato (ammaloramento progressivo dell’intonaco e della pitturazione) e la cattiva esecuzione delle opere appaltate.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il dr. instando acchè, in riforma della pronuncia gravata fosse accertata l’esecuzione non corretta dei suddetti lavori e, di conseguenza, fosse disposta la condanna dell’odierna appellata al pagamento della somma necessaria per ripristinare a regola d’arte le opere eseguite;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l’ . soc. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , chiedendo, preliminarmente la declaratoria di inammissibilità della domanda per avvenuta decadenza dall’azione di All’udienza del 14.02.2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione Con unico articolato motivo di gravame l’appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non assolto l’onere della prova in ordine all’asserito inesatto inadempimento del contratto nonché al nesso di causalità tra quanto lamentato (ammaloramento progressivo dell’intonaco e della pitturazione) e la cattiva esecuzione delle opere appaltate.
In particolare evidenzia il sig. come risultino non contestate nel caso di specie le seguenti circostanze:
conferimento dell’incarico, contenuto dell’incarico, ravvisandosi una lieve divergenza solo sull’obbligo di risanamento dei tratti ammalorati, consistenza dei lavori e somme pagate.
Si duole altresì l’appellante del rigetto della richiesta attorea di rinnovazione della CTU.
Nel dettaglio, secondo il sig. , sarebbero infondati i rilievi del CTU secondo cui stante l’assenza di qualsiasi capitolato delle opere o documento che ne attesti l’originaria consistenza pattuita dalle parti non sarebbe possibile stabilire se i lavori siano stati eseguiti o meno a regola d’arte e quantificare se del caso i costi per l’eliminazione dei vizi e dei difetti.
L’appellante insta per la rinnovazione della CTU evidenziando come oggetto dell’accertamento peritale debba essere la consistenza dei lavori effettuati sull’immobile, l’esecuzione a regola d’arte o meno degli stessi e, in caso di riscontro di vizi o difetti, la quantificazione delle somme necessarie per l’eliminazione degli stessi.
Le suindicate censure sono infondate.
‘appalto, l’accettazione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, mentre, una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia“, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l’art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall’onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. ”.
( Cfr.Cass. 19146/2013) In punto di fatto è incontroverso che l’impresa edile RAGIONE_SOCIALE abbia eseguito lavori di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intonaco esterno e la pitturazione di un immobile di cui il dott. è comproprietario e che quest’ultimo abbia corrisposto l’intero corrispettivo pattuito.
E’ parimenti incontestato che, dopo la conclusione dei lavori, si sia verificato un progressivo e rapido deteriorarsi su alcuni muri dell’immobile.
Tanto premesso, va ritenuta infondata la domanda risarcitoria proposta dal sig. , in quanto questi non ha dimostrato che quanto lamentato (ammaloramento progressivo dell’intonaco e della pitturazione) fosse dovuto alla cattiva esecuzione delle opere appaltate.
Ed invero il committente non ha provato che il contenuto del contratto con l’ coop. RAGIONE_SOCIALE includesse oltre alla pitturazione dei muri perimetrali di recinzione, di quelli adiacenti lo scivolo e delle pensiline (circostanza incontestata) anche il rifacimento dei tratti di intonaco ammalorati presenti sulla recinzione e sullo particolare le dichiarazioni del teste della ditta appaltatrice hanno confermato le seguenti circostanze:
che la società appaltatrice ha eseguito l’intonacatura della facciata esterna dell’abitazione, mentre sui muri perimetrali di recinzione, sui muri adiacenti lo scivolo e sulle pensiline ha eseguito solo la pitturazione;
che in corso d’opera, la stessa ha rilevato che sui muri suddetti e sulle pensiline l’intonaco versasse in condizioni ammalorate ed ha fatto presente al dr. che, per un lavoro ben riuscito, sarebbe stato necessario eseguire prima una rasatura con colla, rete e fissativo e poi la pitturazione ma che il sig. ha rifiutato l’intervento suggerito dalla ditta, che sarebbe costato € 11,00 a mq, mentre la semplice pitturazione era stata concordata al prezzo di € 8,00 a mq;
ed infine che per l’esecuzione dei lavori sono stati impiegati materiali di marca “RAGIONE_SOCIALE”, rinomata per la sua ottima qualità.
Deve poi osservarsi che la mancanza di prova del nesso eziologico tra i vizi lamentati e l’asserita non corretta esecuzione delle opere appaltate è stata rilevata dallo stesso CTU nominato in prime cure, il quale è addivenuto alla conclusione di non poter stabilire “se le opere siano state eseguite a regola d’arte, mancando un documento che ne attesti l’originaria consistenza pattuita dalle parti” e che al mancato assolvimento dell’onere probatorio non è possibile sopperire mediante la rinnovazione della CTU. Peraltro va rilevato che la domanda attorea è rimasta priva di un valido riscontro probatorio sul piano della quantificazione dei danni risarcibili.
L’appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell’appellante di un’ulteriore somma pari a quella
La Corte così provvede:
1) Rigetta l’appello;
2) Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% ,con distrazione all’Avv. NOME COGNOME, procuratore anticipatario;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l’impugnazione.
Lecce, 31.03.2025 Presidente Rel.
(Dott. NOME COGNOME)
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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