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Accertamento di un credito nei confronti del fallimento

Accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall.

Pubblicato il 06 January 2023 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1813/2022 pubblicata il 19/12/2022

nella causa civile iscritta al n. 4532/2018 r.g. vertente

TRA

XXX, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv.

– ATTRICE –

CONTRO

Curatela Fallimentare Istituto di Vigilanza Privata Notturna e YYY s.r.l., in persona del Curatore Fallimentare;

-CONVENUTA CONTUMACE-

NONCHE’ CONTRO

ZZZ, rappresentato e difeso dall’avv. TERZO CHIAMATO –

KKK in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. TERZA CHIAMATA –

oggetto: risarcimento danni;

conclusioni delle parti: all’udienza 28.06.2022, tenutasi mediante trattazione scritta, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al giudice che ha trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., per rinuncia implicita delle parti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione la XXX S.r.l., ha convenuto in giudizio l’Istituto di Vigilanza Notturna e YYY S.r.l., in p.l.r.p.t., (breviter in prosieguo Istituto di vigilanza), chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Catanzaro adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: I accertare e dichiarare che la società Istituto di Vigilanza privata notturna e YYY S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore e dei suoi preposti è incorsa in grave colpevole ed esclusiva inadempienza, in omissioni e ritardi in ordine al contratto stipulato in data 01.06.2014 e successive integrazioni; II accertare e dichiarare per le causali di cui alla narrativa che la società Istituto di Vigilanza privata notturna e YYY S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore non ha correttamente eseguito le opere di cui al predetto contratto per la fornitura dei servizi di vigilanza; III accertare e dichiarare che la società Istituto di Vigilanza provata notturna e YYY S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore – per le causali di cui al presente atto e per le inadempienze, omissioni e responsabilità descritte in narrativa ed in forza in forza dell’accoglimento delle sovraestese conclusioni – è unica ed esclusiva responsabile delle trattenute effettuate dalla *** a carico della società attrice in ragione della convenzione contrattuale per cui è causa detrazioni pari ad una stima in euro 200.000 – diconsi euro ( duecentomila euro /00) – e dichiarare che di tale detrazioni ne deve rispondere la società Istituto di Vigilanza privata notturna e YYY S.r.l., in quanto ad Essa esclusivamente imputabile; IV accertare e dichiarare la nullità della clausola n. 4 nelle condizioni generali rubricata Contestazioni e responsabilità “ del contratto di Teleallarme stipulato in data 01.06.2014 dalla società XXX S.r.l., con l’istituto di Vigilanza notturna e YYY S.r.l., avente ad oggetto la fornitura dei servizi di vigilanza del predetto parco fotovoltaico alla località San Floro nella parte in cui attesta testualmente che : “In caso di irregolarità nel servizio il contraente dovrà avvisare tempestivamente l’istituto mediante lettera o fax; qualsiasi altro reclamo fatto a terzi non sarà preso in considerazione. L’istituto si impegna a prestare il servizio a mezzo delle proprie guardie giurate e non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti. L’istituto è coperto da Polizza assicurativa attivabile in caso di inadempimento contrattuale dovuto ad azione od omissione anche concorsuale, dolosa o colposa, delle guardie particolari giurate dipendenti”; V accertare e dichiarare che la società Istituto di Vigilanza privata notturna e YYY S.r.l., – per le causali di cui al presente atto e per le inadempienze, omissioni e responsabilità descritte in narrativa ed in forza in forza dell’accoglimento delle sovraestese conclusioni – è incorsa in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e conseguentemente e per l’effetto condannare la società Istituto di Vigilanza privata notturna e YYY S.r.l., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali dalla XXX S.r.l. derivanti dalla mancata esecuzione della vigilanza dovuta ma non esercitata pari ad € 200.000 – diconsi euro ( duecentomila euro/00) o di quell’altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta provata anche da operanda CTU in corso di causa, equa o di giustizia, oltre interessi legali, con capitalizzazione ex art. 1283 c.c. semestralmente o annualmente, sin da quando risulteranno dovuti e fino al soddisfo, e rivalutazione monetaria su tale cifra dalla data in cui risulterà dovuta e fino a quella dell’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfetario ex art., 2 DM 55/2014 CAP ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.

La XXX S.r.l. a supporto delle sue domande ha dedotto quanto segue:

-di avere stipulato contratto di manutenzione del parco fotovoltaico sito in località San Floro e località Quacquarini, nel quale era disposto l’obbligo di stipulare contratto di sicurezza teleallarme;

– che, a tale fine, ha stipulato contratto con l’Istituto di Vigilanza, per la fornitura del servizio di vigilanza sul parco fotovoltaico;

– che la società ha subito dei furti avvenuti nel parco del fotovoltaico a causa della mancata vigilanza dell’Istituto;

-che a causa di tale furto la società committente *** si era rivalsa nei suoi confronti, trattenendo dal corrispettivo dovuto l’importo di € 128.417,25;

– che l’Istituto di vigilanza è incorsa in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e, conseguentemente, è tenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla società, pari ai seguenti importi € 105.260,04, più iva al valore di acquisto dei pannelli rubati e delle spese di trasporto, € 15.330,24 più iva, € 3.022,00 più iva, € 39.750 più iva.

Con comparsa di costituzione depositata il 20.12.2018 si è costituito l’Istituto di vigilanza, il quale ha chiesto preliminarmente l’autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi Compagnia di Assicurazioni *** S.p.a., e del dipendente ZZZ; nel merito, l’accertamento e la dichiarazione di concorso dell’attore nella causazione del danno per non avere curato l’installazione e la manutenzione dell’allarme e, per l’effetto, la riduzione del risarcimento del danno; nonché il rigetto della domanda di risarcimento del danno; la limitazione del risarcimento ai 210 pannelli fotovoltaici rubati; l’accertamento dell’inadempimento della prestazione lavorativa del dipendente ZZZ; infine, ha domandato la dichiarazione di responsabilità in solido della *** S.p.a., e ZZZ, manlevando l’Istituto di vigilanza, con vittoria delle spese di giudizio.

Con ordinanza del 14.01.2019 è stata disposta la chiamata in causa dei terzi *** S.p.a. e ZZZ.

Con comparsa deposita il 07.06.2019 si è costituito ZZZ, il quale ha contestato la domanda di dichiarazione di responsabilità per inadempimento della prestazione lavorativa, domandando il rigetto della medesima con vittoria di spese e compenso professionale.

All’udienza del 10.06.2019 è stata disposta la chiamata in causa del terzo KKK su richiesta dell’Istituto di vigilanza, avendo rinunciato alla chiamata in causa di *** S.p.a., per estraneità della stessa al giudizio.

L’Istituto di vigilanza con comunicazione depositata il 10.09.2019 e trasmessa a mezzo pec anche alle altre parti costituite ha informato dell’intervenuto fallimento della società, dichiarato con sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 21/2019 del 21.06.2019.

Con ricorso depositato il 05.11.2019 il giudizio è stato quindi riassunto dalla XXX S.r.l, la quale ha insistito sull’accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Con comparsa depositata il 22.11.2019 si è costituita la KKK, la quale ha contestato la fondatezza della domanda proposta nei confronti dell’Istituto di vigilanza, specificando in via subordinata che alcun danno è dovuto ai sensi dell’art. 1227, secondo comma c.c., o quantomeno che dovrà essere qualificato come concorso di colpa; inoltre, ha domandato la decisione sulla domanda avanzata da parte attrice e, previo accertamento e liquidazione del danno subito, la riduzione ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c.; infine ha chiesto il rigetto della domanda di indennizzo formulata dall’Istituto di vigilanza con riguardo alla franchigia.

Con ordinanza del 28.11.2019, ritenuta l’operatività automatica dell’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 43 l.f. e considerata la mancanza di conoscenza dell’evento dalle altre parti, la causa è stata rinviata all’udienza del 12.12.2019.

All’udienza del 08.02.2021 la causa è stata rinviata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. per decidere in ordine alla tempestività della riassunzione.

Con sentenza non definitiva n. 765/2021 depositata il 13.05.2021 è stata dichiarata la tempestività del ricorso in riassunzione depositato il 05.11.2019 dalla XXX, disponendo la prosecuzione del giudizio.

Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza del 24.11.2021 la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all’udienza del 13.06.2022.

All’udienza del 28.06.2022, rilevata la necessità di maggiore approfondimento delle questioni sollevate, la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia implicita delle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

*** *** *** *** ***

Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della Curatela Fallimentare Istituto di Vigilanza Privata Notturna e YYY s.r.l., in quanto nonostante la regolare notifica del ricorso in riassunzione e del verbale di udienza di fissazione della prima udienza di comparizione, non ha inteso costituirsi (v. all. n. 1 alla nota di deposito di parte attrice del 19.02.2020).

Posto ciò, occorre pronunciarsi sull’eccezione sollevata dalla KKK nella memoria ex art. 183, VI, comma, n. 1 c.p.c., di improcedibilità della domanda di risarcimento avanzata da parte attrice.

L’eccezione è fondata va accolta per le ragioni di seguito indicate.

Occorre osservare che nelle ipotesi in cui venga esercitata un’azione di accertamento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nei confronti di una società dichiarata fallita nel corso di giudizio ordinario di cognizione, la domanda vada dichiarata improcedibile, poiché da devolversi alla competenza esclusiva del giudice delegato ex art. 52 e 93 l.f.

Infatti, in detti casi deve ritenersi operante il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo ai sensi dell’art. 93 e ss. l.f., essendo proponibile l’azione con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore.

Ciò è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, la quale di recente ha affermato che:

“L’accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l’inammissibilità o l’improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impedientes”, con l’unico limite preclusivo dell’intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l’eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo.”. (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 24156 del 04/10/2018).

Orbene, dall’applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie emerge che essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento, in pendenza del giudizio di accertamento del diritto al risarcimento del danno, ovvero in data 21.06.2019, la domanda avanzata da parte attrice vada dichiarata improcedibile.

In ragione dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della società convenuta si dichiarano compensate tra le parti le spese di lite. P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

– dichiara l’improcedibilità della domanda di accertamento del diritto al risarcimento per inadempimento contrattuale domandata da XXX S.r.l.; – dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Catanzaro, lì 17 dicembre 2022

Il Giudice

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