Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI » Capo II Dell'esecuzione forzata » Sezione I Dell'espropriazione » Paragrafo 3 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione » Art. 2922
Vizi della cosa. Lesione
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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